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► zona di produzione
● in provincia di Cuneo: comprende l'intero territorio dei comuni di Barbaresco, Neive, Treiso (già frazione di Barbaresco) e la parte della frazione "San Rocco Seno d'Elvio" già facente parte del comune di Barbaresco ed aggregata al comune di Alba;
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base ampelografica ● anche riserva: nebbiolo (Lampia e Michet, mentre la varietà Rosé non è più ammessa);
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norme per la viticoltura ● i vigneti oggetto di
nuova iscrizione o di
reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.500;
● la resa massima di uva in coltura specializzata è di 8 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve è di 12,00% vol.;
● la resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Barbaresco", "Barbaresco" Riserva, entrambi con "menzione geografica aggiuntiva" e "vigna" seguita dal relativo toponimo deve essere di 7,20 t/Ha e 12,50% vol.;
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norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Barbaresco" devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;
● è consentito l'arricchimento, secondo i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente;
● il periodo di invecchiamento minimo obbligatorio, con decorrenza dal 1° novembre dell'anno di raccolta, è di 26 mesi (di cui 9 in legno) per il "Barbaresco" e 50 mesi (di cui 9 in legno) per il "Barbaresco" Riserva;
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norme per l'etichettatura ● per tutte le tipologie di vino previste è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve;
● è consentito l'utilizzo della menzione "vigna" a condizione che sia rivendicata anche la "menzione geografica aggiuntiva" e purché:
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella "Lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della Denominazione;
- coloro che lo richiedono abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine;
● la denominazione "Barbaresco" e "Barbaresco Riserva" può essere seguita da una delle seguenti menzioni geografiche: Albesani, Asili, Ausario, Balluri, Basarin, Bernadot, Bordini, Bricco di Neive, Bricco di Treiso, Bric - Micca, Ca' Grossa, Canova, Cars, Casot, Castellizzano, Cavanna, Cole, Cottà, Currà, Faset, Fausoni, Ferrere, Gaia-Principe, Gallina, Garassino, Giacone, Giacosa, Manzola, Marcarini, Marcorino, Martinenga, Meruzzano, Montaribaldi, Montefico, Montersino, Montestefano, Muncagta, Nervo, Ovello, Pajè, Pajorè, Pora, Rabajà, Rabaja-Bas, Rio Sordo, Rivetti, Rizzi, Roccalini, Rocche Massalupo, Rombone, Roncaglie, Roncagliette, San Cristoforo, San Giuliano, San Stunet, Secondine, Serraboella, Serracapelli, Serragrilli, Starderi, Tre Stelle, Trifolera, Valeirano, Vallegrande e Vicenziana; ciascuna menzione geografica può essere accompagnata dalla menzione "vigna" e dal relativo toponimo,
purché il vigneto abbia raggiunto un'età minima di 7 anni
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