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Le Doc del Piemonte: Barbaresco


Le Doc del Piemonte: Barbaresco

Barbaresco D.O.C.G. (D.M. 16/4/2010 - G.U. n.95 del 24/4/2010)

zona di produzione
● in provincia di Cuneo: comprende l'intero territorio dei comuni di Barbaresco, Neive, Treiso (già frazione di Barbaresco) e la parte della frazione "San Rocco Seno d'Elvio" già facente parte del comune di Barbaresco ed aggregata al comune di Alba;

base ampelografica
anche riserva: nebbiolo (Lampia e Michet, mentre la varietà Rosé non è più ammessa);

norme per la viticoltura
i vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.500;
la resa massima di uva in coltura specializzata è di 8 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve è di 12,00% vol.;
la resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Barbaresco", "Barbaresco" Riserva, entrambi con "menzione geografica aggiuntiva" e "vigna" seguita dal relativo toponimo deve essere di 7,20 t/Ha e 12,50% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Barbaresco" devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;
è consentito l'arricchimento, secondo i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente;
il periodo di invecchiamento minimo obbligatorio, con decorrenza dal 1° novembre dell'anno di raccolta, è di 26 mesi (di cui 9 in legno) per il "Barbaresco" e 50 mesi (di cui 9 in legno) per il "Barbaresco" Riserva;

norme per l'etichettatura
per tutte le tipologie di vino previste è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve;
è consentito l'utilizzo della menzione "vigna" a condizione che sia rivendicata anche la "menzione geografica aggiuntiva" e purché:
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella "Lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della Denominazione;
- coloro che lo richiedono abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine;
la denominazione "Barbaresco" e "Barbaresco Riserva" può essere seguita da una delle seguenti menzioni geografiche:
Albesani, Asili, Ausario, Balluri, Basarin, Bernadot, Bordini, Bricco di Neive, Bricco di Treiso, Bric - Micca, Ca' Grossa, Canova, Cars, Casot, Castellizzano, Cavanna, Cole, Cottà, Currà, Faset, Fausoni, Ferrere, Gaia-Principe, Gallina, Garassino, Giacone, Giacosa, Manzola, Marcarini, Marcorino, Martinenga, Meruzzano, Montaribaldi, Montefico, Montersino, Montestefano, Muncagta, Nervo, Ovello, Pajè, Pajorè, Pora, Rabajà, Rabaja-Bas, Rio Sordo, Rivetti, Rizzi, Roccalini, Rocche Massalupo, Rombone, Roncaglie, Roncagliette, San Cristoforo, San Giuliano, San Stunet, Secondine, Serraboella, Serracapelli, Serragrilli, Starderi, Tre Stelle, Trifolera, Valeirano, Vallegrande e Vicenziana;
ciascuna menzione geografica può essere accompagnata dalla menzione "vigna" e dal relativo toponimo, purché il vigneto abbia raggiunto un'età minima di 7 anni

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