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► zona di produzione
● in provincia di Novara: comprende tutto il territorio comunale di Boca, in parte quello di Maggiora, Cavallirio, Prato Sesia e Grignasco,
per questi ultimi con l'esclusione dei territori a sud della strada provinciale Borgomanero
- Prato Sesia e a ovest della strada provinciale della Valsesia;
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base ampelografica
● anche riserva: Nebbiolo (Spanna) dal 70 al 90%, Vespolina e Uva rara (Bonarda novarese), da sole o congiuntamente, dal 10% al 30%;
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norme per la viticoltura ● i vigneti oggetto di
nuova iscrizione o di
reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000;
● la
resa massima di uva in coltura specializzata ed il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere di 8 t/Ha e 11,50% vol. per il "Boca", 8 t/Ha e 12,00% vol. per il "Boca"
Riserva, 7,20 t/Ha e 12,50% vol. per le uve destinate ai vini che intendono fregiarsi della menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo;
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norme per la vinificazione ● le
operazioni di vinificazione, di
invecchiamento obbligatorio e di
imbottigliamento devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni di Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato
Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno e Agrate Conturbia, tutti in provincia di Novara. Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia tutti in provincia di Vercelli; Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese tutti in provincia di Biella;
● è ammessa la
colmatura con uguale vino conservato in altri contenitori, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio;
● è previsto un
periodo di invecchiamento obbligatorio pari a 34 mesi (46 per la
riserva), di cui 18 in legno (24 per la
riserva), a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve. E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio;
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norme per l'etichettatura
● è consentita la menzione "vigna",
seguita dal relativo toponimo, purché il relativo vigneto abbia
un'età d'impianto di almeno 7 anni; ● l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta è obbligatoria
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