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Le DOC del Piemonte: Brachetto d'Acqui


Le Doc del Piemonte: Brachetto d'Acqui

Brachetto d'Acqui D.O.C.G. (D.M. 28/2/2011 - G.U. n.61 del 15/3/2011)

zona di produzione
● in provincia di Asti: l'intero territorio dei comuni di Vesime, Cessole, Loazzolo, Bubbio, Monastero Bormida, Rocchetta Palafea, Montabone, Fontanile, Mombaruzzo, Maranzana, Quaranti, Castelboglione, Castel Rocchero, Sessame, Castelletto Molina, Calamandrana, Cassinasco, nonché Nizza Monferrato limitatamente alla parte di territorio situato sulla destra del torrente Belbo;
● in provincia di Alessandria: l'intero territorio dei comuni di Acqui Terme, Terzo, Bistagno, Alice Bel Colle, Strevi, Ricaldone, Cassine e Visone;

base ampelografica
anche spumante, passito: Brachetto min. 97%, possono concorrere altre uve provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte max. 3%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti, sono da intendersi idonei esclusivamente i vigneti con una densità di almeno 4.000 viti a ettaro;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo non devono essere superiori a 8 t/Ha e 10% vol. (per la versione "Passito" 12% vol. prima dell'appassimento e 15,5% vol. dopo);

norme per la vinificazione
le operazioni di appassimento delle uve per la tipologia Passito, di ammostamento delle uve, per la produzione dei vini, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle province di Asti, Alessandria e Cuneo;
le partite destinate alla spumantizzazione per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui", da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia, devono essere ottenute da mosti o vini aventi le caratteristiche previste dal disciplinare di produzione;
l'appassimento delle uve destinate alla produzione del vino a docg "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" Passito può essere condotto sulla pianta e/o in ambienti atti a favorire le condizioni ottimali per la conservazione e l'appassimento;
le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante e del passito, e di imbottigliamento devono essere effettuate nelle province di Asti, Alessandria e Cuneo;
è vietata per i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" la gassificazione artificiale parziale o totale;
il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" Passito non può essere immesso al consumo prima del 1° ottobre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve;

norme per l'etichettatura
nella designazione della denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui", con l'esclusione della tipologia spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

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