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Le Doc del Piemonte: Bramaterra


Le Doc del Piemonte: Bramaterra

Bramaterra D.O.C. (D.M. 12/7/2010 - G.U. n.176 del 30/7/2010)

zona di produzione
● in provincia di Biella: comprende i terreni comunali di Masserano, Brusnengo, Curino, Sostegno e Villa del Bosco;
● in provincia di Vercelli: Roasio e Lozzolo, situati nelle zone collinari a nord della strada statale n. 142;

base ampelografica
anche riserva: Nebbiolo (loc. Spanna) 50-80%, Croatina max. 30%, Uva rara (Bonarda novarese) e/o Vespolina max. 20%;

vigneti tenuta Bramaterra, azienda Sellanorme per la viticoltura
i vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000;
la resa massima di uva in coltura specializzata ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere di 7,5 t/Ha e 11,50% vol. per il "Bramaterra", 6,7 t/Ha e 12,00% vol. per il "Bramaterra" Riserva e per le uve destinate ai vini che intendono fregiarsi della menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo;
è consentita esclusivamente l'irrigazione di soccorso;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, invecchiamento obbligatorio e imbottigliamento dei vini devono essere effettuate nei comuni di Lozzolo, Roasio, in provincia di Vercelli; Brusnengo, Curino, Masserano, Sostegno, Villa del Bosco e Lessona in provincia di Biella;
è ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri contenitori, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio;
è consentita, a scopo migliorativo, l'aggiunta nella misura massima del 15%, di "Bramaterra" più giovane a "Bramaterra" più vecchio o viceversa;
I seguenti vini devono essere sottoposti al seguente periodo di invecchiamento a decorrere dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve: "Bramaterra" 22 mesi di cui 18 in legno, "Bramaterra" Riserva 34 mesi di cui 24 in legno. E' ammessa la colmatura con uguale vino, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio;

norme per l'etichettatura
è consentita la menzione "vigna", seguita dal relativo toponimo, purché il relativo vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni;
nella designazione e presentazione dei suddetti vini è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

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