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► zona di produzione
● in provincia di Biella: comprende i terreni comunali di Masserano, Brusnengo, Curino, Sostegno e Villa del Bosco;
● in provincia di Vercelli: Roasio e Lozzolo, situati nelle zone collinari a nord della strada statale n. 142;
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base ampelografica
● anche riserva: Nebbiolo (loc. Spanna) 50-80%, Croatina max. 30%, Uva rara (Bonarda novarese) e/o Vespolina max. 20%;
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norme per la viticoltura ● i vigneti oggetto di
nuova iscrizione o di
reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000;
● la
resa massima di uva in coltura specializzata ed il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere di 7,5 t/Ha e 11,50% vol. per il "Bramaterra", 6,7 t/Ha e 12,00% vol. per il "Bramaterra"
Riserva e per le uve destinate ai vini che intendono fregiarsi della menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo;
● è consentita esclusivamente l'irrigazione di soccorso;
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norme per la vinificazione ● le
operazioni di vinificazione,
invecchiamento obbligatorio e
imbottigliamento dei vini devono essere effettuate nei comuni di Lozzolo, Roasio, in provincia di Vercelli; Brusnengo, Curino, Masserano, Sostegno, Villa del Bosco e Lessona in provincia di Biella;
● è ammessa la
colmatura con uguale vino conservato in altri contenitori, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio;
● è consentita, a scopo migliorativo, l'aggiunta nella misura massima del 15%, di "Bramaterra" più giovane a "Bramaterra" più vecchio o viceversa;
● I seguenti vini devono essere sottoposti al seguente
periodo di invecchiamento a decorrere dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve: "Bramaterra" 22 mesi di cui 18 in legno, "Bramaterra" Riserva 34 mesi di cui 24 in legno. E' ammessa la colmatura con uguale vino, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio;
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norme per l'etichettatura
● è consentita la menzione "vigna",
seguita dal relativo toponimo, purché il relativo vigneto abbia
un'età d'impianto di almeno 7 anni; ● nella designazione e presentazione dei suddetti vini è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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