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► zona di produzione
● in provincia di Torino: Agliè, Azeglio, Bairo, Barone, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Caluso, Candia Canavese, Caravino, Cossano Canavese, Cuceglio, Ivrea, Maglione, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Orio Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Perosa Canavese, Piverone, Romano Canavese, San Giorgio Canavese, San Martino Canavese, Scarmagno, Settimo Rottaro, Strambino, Vestignè, Vialfrè, Villareggia e Vische;
● in provincia di Vercelli: Moncrivello;
● in provincia di Biella: Roppolo, Viverone e Zimone;
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base ampelografica ● bianco, spumante, passito (anche riserva): Erbaluce, la versione passito liquoroso è stata revocata nel 1998;
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norme per la viticoltura ● la
resa massima di uva di vigneto in coltura specializzata e il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere di 11 t/Ha e 10,00% vol. per le tipologie "Erbaluce di Caluso", Passito e Passito Riserva, 11 t/Ha e 9,50% vol. per la tipologia Spumante;
● i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Erbaluce di Caluso" o "Caluso", "Erbaluce di Caluso" Passito o "Caluso" Passito, "Erbaluce di Caluso" Passito Riserva o "Caluso" Passito Riserva possono essere accompagnati dalla menzione "vigna", seguita dal relativo toponimo, purché i relativi vigneti abbiano un'età d'impianto di almeno 3 anni. la
resa massima di uva di vigneto in coltura specializzata e il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere di 5,90 t/Ha e 11,00% vol. al 3° anno d'impianto, 6,90 t/Ha e 11,00% vol. al 4° anno d'impianto, 7,90 t/Ha e 11,00% vol. al 5° anno d'impianto, 8,80 t/Ha e 11,00% vol. al 6° anno d'impianto e 9,90 t/Ha e 11,00% dal 7° anno d'impianto;
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norme per la vinificazione ● le
operazioni di vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Erbaluce di Caluso" o "Caluso" devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione, le
operazioni di vinificazione e di
invecchiamento obbligatorio per la tipologia
Passito, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione, le
operazioni di spumantizzazione e del relativo
imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte;
● il vino "Erbaluce di Caluso"
Spumante o "Caluso" Spumante deve essere elaborato con il
metodo tradizionale della seconda fermentazione in bottiglia, con un periodo minimo di permanenza sui lieviti di 15 mesi;
● nella
vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Erbaluce di Caluso" Passito o "Caluso" Passito devono essere osservate le seguenti condizioni: l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento che deve essere protratto fino ad avere un contenuto zuccherino non inferiore al 29%;
● i seguenti vini devono essere sottoposti a un
periodo di invecchiamento: "Erbaluce di Caluso" Passito o "Caluso" Passito: mesi 36 a decorrere dal 1° novembre successivo alla vendemmia; "Erbaluce di Caluso" Passito Riserva o "Caluso" Passito Riserva: mesi 48 a decorrere dal 1° novembre successivo alla vendemmia;
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norme per l'etichettatura ● nella designazione e presentazione dei vini "Erbaluce di Caluso" o "Caluso", con l'esclusione della tipologia Spumante senza l'indicazione del millesimo, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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