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► zona di produzione
● in provincia di Torino: comprende l'intero territorio del comune di Carema;
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base ampelografica
● anche riserva: min. 85% Nebbiolo, possono concorrere altre uve, provenienti nell'ambito aziendale da vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella provincia di Torino max. 15%;
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norme per la viticoltura ● per i
nuovi impianti e
reimpianti, in coltura specializzata, è adottato un sistema di allevamento a spalliera con una densità di impianto minima di 3.000 ceppi per ettaro ad eccezione della forma di allevamento a pergola;
● è ammessa l'irrigazione di soccorso;
● la
resa massima di uva in coltura specializzata e il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere 8 t/Ha e 11,50% vol.;
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norme per la vinificazione ● le
operazioni di vinificazione e di
invecchiamento devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata e nella frazione di Ivery nel Comune di Pont St. Martin (Valle d'Aosta), secondo gli usi tradizionali della zona. Le operazioni di
imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito degli interi territori della regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino;
● è consentito l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente;
● i vini devono essere sottoposti ad un
periodo di invecchiamento di 24 mesi (36 per la "Riserva") di cui 12 in legno di rovere o di castagno con decorrenza dal 1° novembre dell'anno di vendemmia;
● è ammessa la
colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio;
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norme per l'etichettatura ● nella designazione e presentazione dei suddetti vini è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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