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► zona di produzione ● in provincia di Alessandria: in tutto o in parte i territori dei comuni di Albera Ligure, Avolasca, Berzano di Tortona, Borghetto di Borbera, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carbonara Scrivia, Carezzano, Carrega Ligure, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Castellania, Castellar Guidobono, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gavazzana, Gremiasco, Grondona, Momperone, Mongiardino, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Paderna, Pozzol Groppo, Roccaforte, Rocchetta Ligure, San Sebastiano, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Spineto Scrivia, Stazzano, Tortona, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino, nonché il comune di Arquata Scrivia per il territorio limitato alla sponda destra del fiume Scrivia;
► base ampelografica ● bianco (anche frizzante): può essere composto in misura variabile dalle uve cortese, favorita, müller thurgau, pinot bianco, pinot grigio, riesling italico, riesling renano, barbera bianca, chardonnay, sauvignon, sylvaner verde e timorasso; ● con menzione del vitigno bianchi: Cortese (anche frizzante, spumante, riserva) min. 85%, Timorasso (anche riserva) min, 95%, Favorita min, 85%, possono concorrere per la restante parte altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte), Moscato Bianco (Moscato 100%); ● Chiaretto (anche frizzante), rosso (anche frizzante, novello): può essere composto in misura variabile dalle uve aleatico, barbera, bonarda piemontese, dolcetto, freisa, grignolino, pinot nero, cabernet franc, cabernet sauvignon, croatina, lambrusca di Alessandria, merlot, nebbiolo e sangiovese; ● con menzione del vitigno rossi: Barbera (anche superiore, riserva), Dolcetto (anche Novello), Croatina (anche riserva), Freisa, ciascuno min. 85%, altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, max. 15%;
► norme per la viticoltura ● i vigneti oggetto di nuova iscrizione e reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 3.300; le forme di allevamento previste sono quelle tradizionali a controspalliera quali il Guyot e il cordone speronato basso e/o altre forme
comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere i seguenti:

● la denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" può essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva "Vigna" seguita dal relativo toponimo, purché la produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale, per le specificazioni di seguito riportate, siano i seguenti:

► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, affinamento e invecchiamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte; ● è ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'invecchiamento obbligatorio; ● è consentito il taglio, a scopo migliorativo, una volta sola per ogni partita e previa segnalazione agli organismi competenti, nella misura massima del 15%, di vino atto a "Colli Tortonesi" di diversa annata e/o vitigno; ● i seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento: - Barbera Superiore 13 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve, di cui 6 mesi in contenitori di legno Timorasso 10 mesi a partire dal 1°novembre dell'anno di raccolta delle uve; ● i vini a denominazione di origine controllata Colli Tortonesi Barbera e Colli Tortonesi Croatina, sottoposti ad un periodo di invecchiamento di 24 mesi, Colli Tortonesi Timorasso, sottoposti ad un periodo di invecchiamento di 21 mesi e Colli Tortonesi Cortese, sottoposti ad un periodo di invecchiamento di 12 mesi, con decorrenza dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve, possono fregiarsi della menzione "Riserva";
► norme per l'etichettatura ● è obbligatorio riportare l'annata di produzione delle uve in etichetta, ad esclusione delle tipologie Spumante, Bianco, Rosso e Moscato bianco
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