|
► zona di produzione
● in provincia di Cuneo: comprende l'intero territorio dei comuni di Briaglia, Castellino Tanaro, Igliano, Marsaglia, Niella Tanaro, Piozzo e parzialmente il territorio dei comuni di Carrù, Mondovì, Murazzano, S. Michele Mondovì e Vicoforte;
►
base ampelografica
● anche superiore: dolcetto;
►
norme per la viticoltura ● i vigneti oggetto di
nuova iscrizione o di
reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300;
● la
resa massima di uva in coltura specializzata e il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere di 7 t/Ha e 11,00% vol. (11,50% vol. per la tipologia "Superiore", 12.00% con menzione aggiuntiva "vigna");
►
norme per la vinificazione ● le
operazioni di vinificazione e
invecchiamento obbligatorio dei vini devono essere effettuate entro i territori della provincia di Cuneo;
● è ammesso il
taglio migliorativo con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine, per non oltre il 15%, nel rispetto delle norme comunitarie di etichettatura relative all'indicazione di vitigno e dell'annata;
● la versione
superiore deve essere sottoposta a un
periodo di invecchiamento minimo di 14 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve;
►
norme per l'etichettatura ● nella designazione e presentazione dei vini è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
|