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Le Doc del Piemonte: Freisa di Chieri


Le Doc del Piemonte: Freisa di Chieri

Freisa di Chieri D.O.C. (D.M. 27/7/2010 - G.U. n.189 del 14/8/2010)

zona di produzione
● in provincia di Torino: il territorio collinare dei comuni di Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Chieri, Marentino, Mombello Torinese, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Riva presso Chieri e Torino limitatamente alla Regione San Luca, Regione Eremo, Regione Santa Margherita, Parco di Villa Genero e Regione Villa della Regina;

base ampelografica
● secco, superiore, frizzante, spumante, dolce: Freisa min. 90%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, max 10%;

Vigneti Villa Regina - azienda Balbianonorme per la viticoltura
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva di vigneto in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere di 8 t/Ha e 10,50% vol. per le tipologie Secco, Dolce, Frizzante e Spumante, di 8 t/Ha e 11,50% per la tipologia Superiore;
la quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Freisa di Chieri", "Freisa di Chieri" Superiore, con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo deve essere di 7 t/Ha di coltura specializzata. Per poter utilizzare la menzione aggiuntiva "vigna", occorre che il vigneto in questione abbia un'età di impianto di almeno 7 anni. In particolare per poter utilizzare la menzione "vigna" il vigneto di età inferiore ai 7 anni dovrà avere una resa ulteriormente ridotta come di seguito indicato: 4,20 t/Ha e 12,50% vol. al 3° anno d'impianto, 4,90 t/Ha e 12,50% vol. al 4° anno, 5,60 t/ha e 12,50% vol. al 5° anno, 6,30 t/Ha e 12,50% vol. al 6° anno, 7 t/Ha e 12,50% vol. al 7° anno;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona delimitata;
per la presa di spuma della tipologia frizzante la stessa va ottenuta mediante rifermentazione degli zuccheri naturali residuati nel vino amabile o dolce, conservato secondo le pratiche enologiche di filtrazione ripetuta e/o refrigerazione;
la tipologia "Freisa di Chieri" Superiore, deve essere sottoposta ad un periodo minimo di invecchiamento di 12 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve. E' ammesso l'invecchiamento in legno di minimo 6 mesi. E ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 10% drel totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio;
è consentita, a scopo migliorativo, l'aggiunta nella misura massima del 15% di "Freisa di Chieri" più giovane a "Freisa di Chieri" più vecchio o viceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo di maturazione obbligatorio;
Il vino "Freisa di Chieri" Superiore deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di 12 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve;

norme per l'etichettatura
nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Freisa di Chieri", con l'esclusione delle tipologie spumante e frizzante è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

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