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► zona di produzione
● in provincia di Torino: il territorio collinare dei comuni di Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Chieri, Marentino, Mombello Torinese, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Riva presso Chieri e Torino limitatamente alla Regione San Luca, Regione Eremo, Regione Santa Margherita, Parco di Villa Genero e Regione Villa della Regina;
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base ampelografica
● secco, superiore,
frizzante, spumante,
dolce: Freisa min. 90%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, max 10%;
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norme per la viticoltura ● è consentita l'irrigazione di soccorso;
● la
resa massima di uva di vigneto in coltura specializzata e il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere di 8 t/Ha e 10,50% vol. per le tipologie Secco, Dolce, Frizzante e Spumante, di 8 t/Ha e 11,50% per la tipologia Superiore;
● la
quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Freisa di Chieri", "Freisa di Chieri" Superiore, con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo deve essere di 7 t/Ha di coltura specializzata. Per poter utilizzare la menzione aggiuntiva "vigna", occorre che il vigneto in questione abbia un'età di impianto di almeno 7 anni. In particolare per poter utilizzare la menzione "vigna" il vigneto di età inferiore ai 7 anni dovrà avere una resa ulteriormente ridotta come di seguito indicato: 4,20 t/Ha e 12,50% vol. al 3° anno d'impianto, 4,90 t/Ha e 12,50% vol. al 4° anno, 5,60 t/ha e 12,50% vol. al 5° anno, 6,30 t/Ha e 12,50% vol. al 6° anno, 7 t/Ha e 12,50% vol. al 7° anno;
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norme per la vinificazione ● le
operazioni di vinificazione,
affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona delimitata;
● per la
presa di spuma della tipologia frizzante la stessa va ottenuta mediante rifermentazione degli zuccheri naturali residuati nel vino amabile o dolce, conservato secondo le pratiche enologiche di filtrazione ripetuta e/o refrigerazione;
● la tipologia "Freisa di Chieri"
Superiore, deve essere sottoposta ad un
periodo minimo di invecchiamento di 12 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve. E' ammesso l'invecchiamento in legno di minimo 6 mesi. E ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 10% drel totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio;
● è consentita, a scopo migliorativo, l'aggiunta
nella misura massima del 15% di "Freisa di Chieri" più giovane a "Freisa di Chieri" più vecchio o viceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo di maturazione obbligatorio;
● Il vino "Freisa di Chieri"
Superiore deve essere sottoposto ad un
periodo di invecchiamento minimo di 12 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve;
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norme per l'etichettatura ● nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Freisa di Chieri", con l'esclusione delle tipologie spumante e frizzante è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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