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► zona di produzione ● in provincia di Vercelli: l'intero territorio del comune di Gattinara;
► base ampelografica ● anche riserva: Nebbiolo (Spanna) min. 90%, possono concorrere anche le uve provenienti dai vitigni Vespolina per un massimo del 4% e/o Uva Rara (Bonarda di Gattinara), purché detti vitigni complessivamente non superino il 10% del totale delle viti);
► norme per la viticoltura ● i vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000; ● la resa massima di uva in coltura specializzata ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere di 8 t/Ha e 12,00% vol. per il "Gattinara", 8 t/Ha e 12,50% vol. per il "Gattinara" Riserva, 7,20 t/Ha e 12,50% vol. per le uve destinate ai vini che intendono fregiarsi della menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio dei vini devono essere effettuate nel territorio del Comune di Gattinara; ● è ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri contenitori, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio; ● è previsto un periodo di invecchiamento obbligatorio pari a 35 mesi (47 per la riserva), di cui 18 in legno (36 per la riserva), a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve. E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio;
► norme per l'etichettatura ● è consentita la menzione "vigna", seguita dal relativo toponimo, purché il relativo vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni; ● l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta è obbligatoria
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