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► zona di produzione
● in provincia di Alessandria: comprende, in tutto o in parte, i territori dei comuni di Bosio (frazioni Costa Santo Stefano e Capanne di Marcarolo), Capriata d'Orba, Carrosio, Francavilla Bisio, Gavi (frazioni Monterotondo, Pratolungo e Rovereto), Novi Ligure, Parodi Ligure (frazioni Cadepiaggio e Tramontana), Pasturana, San Cristoforo, Serravalle Scrivia, Tassarolo;
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base ampelografica
● bianco (tranquillo, frizzante, spumante, riserva, riserva spumante metodo classico): Cortese (Courteis);
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norme per la viticoltura
● i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300;
● la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 9,5 t/Ha (6,5 t/Ha per le tipologie riserva e riserva spumante metodo classico); per le tipologie che utilizzino la menzione "vigna" la resa massima di uva non deve essere superiore a 8,5 t/Ha;
● le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol. per le tipologie "Riserva" e "Riserva Spumante Metodo Classico", 9,50% vol. per le versioni tranquillo e frizzante, e di 9,00% vol. per la tipologia "Spumante". Per queste ultime tipologie, le uve destinate alla produzione di prodotti che utilizzino la menzione "vigna" dovranno avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5 % vol.;
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norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;
● la tipologia dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" "Riserva", prevede un periodo di invecchiamento minimo di 1 anno, di cui 6 mesi di affinamento in bottiglia; il periodo di invecchiamento decorre dal 15 ottobre successivo alla vendemmia al 14 ottobre dell'anno seguente; l'immissione al consumo è consentita dal 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia;
● le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" "Riserva" e "Riserva Spumante Metodo Classico" devono essere effettuate all'interno della zona di produzione. La tipologia dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi" "Riserva Spumante Metodo Classico" prevede 2 anni di invecchiamento a decorrere dal 15 ottobre successivo alla vendemmia, di cui 18 mesi di permanenza sui lieviti in bottiglia;
● l'aumento del titolo alcolometrico volumico del mosto o del vino nuovo ancora in fermentazione, deve essere ottenuto mediante mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti della varietà Cortese, prodotte nella zona delimitata, iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi", o con mosto concentrato rettificato;
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norme per l'etichettatura
● per la versione "tranquillo" deve essere indicata in etichetta l'annata di produzione delle uve. Per la tipologia "Spumante Metodo Classico" deve essere indicata in etichetta la data di sboccatura, mentre resta facoltativa l'indicazione del millesimo riferito alla vendemmia. Per la tipologia "Riserva Spumante Metodo Classico" deve essere riportata in etichetta la data di sboccatura e l'indicazione del millesimo riferito alla vendemmia
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