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► zona di produzione
● in provincia di Novara: parte del territorio amministrativo del comune di Ghemme e parte
del territorio amministrativo del comune di Romagnano Sesia;
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base ampelografica
● anche riserva: Nebbiolo (Spanna) min. 85%, possono concorrere i vitigni Vespolina e Uva Rara (Bonarda Novarese) da soli o congiuntamente max. 15%;
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norme per la viticoltura ● i vigneti oggetto di
nuova iscrizione o di
reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000;
● la
resa massima di uva in coltura specializzata ed il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere di 8 t/Ha e 11,50% vol. per il "Ghemme",
8 t/Ha e 12,00% vol. per il "Ghemme" Riserva, 7,20 t/Ha e 12,00% vol. per le uve destinate ai vini che intendono fregiarsi della menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo;
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norme per la vinificazione ● le
operazioni di vinificazione, di
invecchiamento, di
imbottigliamento e di
affinamento, devono essere effettuate all'interno dei territori comunali di Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Ghemme, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno e Agrate Conturbia, tutti in provincia di Novara; Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia tutti in provincia di Vercelli; Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese tutti in provincia di Biella;
● è ammessa la
colmatura con uguale vino conservato in altri contenitori, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio;
● è previsto un
periodo di invecchiamento obbligatorio pari a 34 mesi (46 per la
riserva), di cui 18 in legno (24 per la
riserva), più un periodo di
affinamento minimo in bottiglia di 6 mesi, a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve;
● è consentita, a scopo migliorativo, l'aggiunta nella misura massima del 15%, di "Ghemme" più giovane a "Ghemme" più vecchio o viceversa. Tale pratica deve essere eseguita una sola volta;
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norme per l'etichettatura ● è consentita la menzione "vigna", seguita dal relativo toponimo, purché il relativo vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni;
● l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta è obbligatoria
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