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Le DOC del Piemonte - Langhe


Le Doc del Piemonte: Langhe

Langhe D.O.C. (D.M. 14/12/2010 - G.U. n.301 del 27/12/2010)

zona di produzione
● in provincia di Cuneo: per le tipologie "Langhe" senza alcuna specificazione, "Langhe" Nebbiolo, "Langhe" Dolcetto, "Langhe" Freisa, "Langhe" Favorita, "Langhe" Chardonnay, comprende l'intero territorio dei comuni di Alba, Albaretto Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Briaglia, Camo, Canale d'Alba, Carrù, Castagnito, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cherasco, Cigliè, Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovì, Monforte d'Alba, Montà d'Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Priocca, Prunetto, Roascio, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, S. Benedetto Belbo, S. Michele Mondovì, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Belbo, S. Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba, Vicoforte;
per la tipologia "Langhe" Arneis: l'intero territorio dei comuni di Alba, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Corneliano d'Alba, Diano, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Magliano Alfieri, Mango, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Neive, Neviglie, Piobesi d'Alba, Pocapaglia, Priocca, Roddi, Rodello, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Roero, Sommariva Perno, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno e Vezza d'Alba;

base ampelografica
● bianco, rosso: vigneti composti in ambito aziendale da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, iscritti nel Registro Nazionale della varietà di vite per uve da vino;
● rosato: Barbera o Dolcetto o Nebbiolo provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale almeno il 60% del corrispondente vitigno; possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, max. 40%;
● bianco passito: Arneis o Chardonnay o Nascetta o Riesling provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale almeno il 60% del corrispondente vitigno; possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, max. 40%;
● rosso passito: Barbera o Dolcetto o Nebbiolo provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale almeno l'85% del corrispondente vitigno; possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, max. 15%;
● con menzione del vitigno bianchi: Arneis, Chardonnay, Favorita, Riesling, Nascetta, Rossese Bianco, Sauvignon min. 85%, possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, max. 15%;
● con menzione del vitigno rossi: Nebbiolo, Dolcetto (anche Novello), Freisa, Cabernet Sauvignon, Pinot Nero, Merlot min. 85%, possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, max. 15%;

norme per la viticoltura
i vigneti di nuova iscrizione e reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300;
le forme di allevamento previste sono la controspalliera, con vegetazione assurgente; i sistemi di potatura sono il Guyot, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve e dei vini;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di:
11 t/Ha e 9,5% vol. per Bianco e Arneis
11 t/Ha e 10,50% vol. per la Barbera
11 t/Ha e 12,50% vol. per l'Arneis Passito
11 t/Ha e 13,50% vol. per il Bianco Passito
10 t/Ha e 9,5% vol. per la Favorita
10 t/Ha e 10% vol. per Chardonnay e Dolcetto
10 t/Ha e 10,50% per il Rosso
10 t/Ha e 11% vol. per Cabernet Sauvignon, Merlot, Nascetta, Nebbiolo, Pinot Nero, Riesling, Sauvignon, Rosato e Rossese Bianco
10 t/Ha e 13,50% vol. per il Rosso Passito
9 t/Ha e 10,50% vol. per Freisa e Freisa Frizzante;
la denominazione di origine controllata "Langhe" seguita da una delle specificazioni di vitigno: Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Favorita, Freisa, Merlot, Nascetta, Pinot Nero, Riesling, Rossese Bianco e Sauvignon, può essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo, purché la resa massima di uva non sia superiore a 8 t/ha e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sia di:
10,50% vol. per lo Chardonnay
11% vol. per la Favorita
11,50% vol. per Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Nero, Nascetta, Riesling, Rossese Bianco e Sauvignon;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino;
i vini a DOC "Langhe" Arneis Passito, "Langhe" Rosso Passito e "Langhe" Bianco Passito devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento della durata di mesi 10 con decorrenza dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve. Durante il periodo di invecchiamento che precede la messa in bottiglia, il vino può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi più freddi. Per detti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dal 1° settembre dell'anno successivo alla raccolta delle uve;
per le tipologie "Langhe" Arneis Passito, "Langhe" Rosso Passito e "Langhe" Bianco Passito la metodologia di vinificazione prevede la fermentazione di uve appassite attraverso il mantenimento dei grappoli sulla pianta o su graticci o in altre idonee sistemazioni all'interno di ambienti aerati e biologicamente sani;

norme per l'etichettatura
nella presentazione e designazione dei vini a DOC "Langhe", con l'esclusione della tipologia Frizzante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

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