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► zona di produzione
● in provincia di Biella: comprende l'intero territorio del comune di Lessona;
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base ampelografica
● rosso, riserva: Nebbiolo (Spanna) dall'85% al 100%, possono concorrere, singolarmente o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Vespolina e Uva Rara (Bonarda novarese) max. 15%;
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norme per la viticoltura ● la
resa massima di uva di vigneto in coltura specializzata e il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere di 8 t/Ha e 11,50% vol. per la tipologia "Lessona" e di 7,20 t/Ha e 12,00% vol. per la tipologia "Lessona" Riserva;
● i vigneti oggetto di nuova iscrizione o di
reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000;
● il vino a denominazione di origine controllata "Lessona"
Riserva può essere accompagnato dalla menzione "vigna", seguita dal relativo toponimo, purché il relativo vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 3 anni. La
resa massima di uva in coltura specializzata ed il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere di 4,30 t/Ha e 12,00% vol. al 3° anno d'impianto, 5 t/Ha e 12,00% vol. al 4° anno, 5,75 t/Ha e 12,00% vol. al 5° anno, 6,45 t/Ha e 12,00% vol. al 6° anno, 7,20 t/Ha e 12,00% vol. al 7° anno;
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norme per la vinificazione ● le
operazioni di vinificazione, di
invecchiamento obbligatorio e di
imbottigliamento del vino "Lessona" e
“Lessona” Riserva devono essere effettuate nell'intero territorio del comune di Lessona, tuttavia tali operazioni sono consentite anche in cantine ubicate al di fuori del suddetto territorio purchè situate nei seguenti Comuni della provincia di Biella: Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno; e nei seguenti Comuni della provincia di Vercelli: Roasio, Lozzolo;
● è previsto un
periodo di invecchiamento obbligatorio pari a 22 mesi (46 per la
riserva), di cui 12 in legno (30 per la
riserva), a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve. E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio;
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norme per l'etichettatura ● l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta è obbligatoria
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