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► zona di produzione
● in provincia di Asti: comprende il territorio amministrativo del comune di Loazzolo;
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base ampelografica ● bianco dolce: Moscato Bianco;
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norme per la viticoltura ● i sesti di impianto devono assicurare nella parte coltivata minimo 4.000 viti per ettaro;
● la resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Loazzolo" non deve essere superiore a 5 t/Ha in coltura specializzata;
● le uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 13% vol.;
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norme per la vinificazione ● la
data di inizio della vendemmia delle uve destinate alla produzione del vino "Loazzolo" decorre dal 20 settembre e tali uve devono essere raccolte con cernite successive. Le uve devono essere sottoposte a graduale appassimento ed eventuale infavatura da Botrytis nobile sulla pianta stessa o in locali idonei;
● le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento obbligatorio e imbottigliamento devono essere effettuate esclusivamente nel territorio del comune di Loazzolo;
● il vino "Loazzolo" non può essere
immesso al consumo se non dopo essere stato sottoposto ad un periodo di
affinamento e invecchiamento di almeno
2 anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. Durante detto periodo, è prevista la permanenza del vino per almeno
6 mesi in botti di legno di capacità non superiore a litri 250. Durante l'affinamento che precede la messa in bottiglia, il vino può compiere una
lenta fermentazione che si attenua nei mesi più freddi;
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norme per l'etichettatura ● sulle bottiglie contenenti il vino "Loazzolo" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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