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► zona di produzione ● viene prodotto nel territorio di tutte le province della regione Puglia;
► base ampelografica ● dolce naturale, liquoroso dolce naturale, riserva: min. 85% aleatico, max. 15% negroamaro e/o malvasia nera e/o primitivo;
► norme per la viticoltura ● la resa massima di uva ammessa, non deve essere superiore a 8 t/Ha di vigneto in coltura specializzata, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 14% vol. (dopo l'appassimento);
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione e preparazione del vino devono avvenire nel territorio di tutte le province della regione Puglia; ● è consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie. I sistemi di preparazione del vino sono quelli tradizionali della zona, previsti dalla vigente legislazione escludendo qualsiasi correzione a mezzo di concentrato e qualsiasi concentrazione ad eccezione di quella a freddo. E' consentita la preparazione dell'"Aleatico di Puglia" nel tipo liquoroso secondo le vigenti disposizioni di legge; ● il vino "Aleatico di Puglia" non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve;
► norme per l'etichettatura ● il vino "Aleatico di Puglia", qualora sia sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 3 anni, può portare in etichetta la qualifica "Riserva". Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve e dalla data di alcolizzazione per il tipo liquoroso; ● sulle bottiglie ed altri recipienti può figurare l'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile
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