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Le Doc della Puglia: Aleatico di Puglia


Le Doc della Puglia: Aleatico di Puglia

Aleatico di Puglia D.O.C. (D.M. 29/5/1973 - G.U. n.214 del 20/8/1973)

zona di produzione
viene prodotto nel territorio di tutte le province della regione Puglia;

base ampelografica
● dolce naturale, liquoroso dolce naturale, riserva: min. 85% aleatico, max. 15% negroamaro e/o malvasia nera e/o primitivo;

norme per la viticoltura
la resa massima di uva ammessa, non deve essere superiore a 8 t/Ha di vigneto in coltura specializzata, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 14% vol. (dopo l'appassimento);

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione e preparazione del vino devono avvenire nel territorio di tutte le province della regione Puglia;
è consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie. I sistemi di preparazione del vino sono quelli tradizionali della zona, previsti dalla vigente legislazione escludendo qualsiasi correzione a mezzo di concentrato e qualsiasi concentrazione ad eccezione di quella a freddo. E' consentita la preparazione dell'"Aleatico di Puglia" nel tipo liquoroso secondo le vigenti disposizioni di legge;
il vino "Aleatico di Puglia" non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve;

norme per l'etichettatura
il vino "Aleatico di Puglia", qualora sia sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 3 anni, può portare in etichetta la qualifica "Riserva". Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve e dalla data di alcolizzazione per il tipo liquoroso;
sulle bottiglie ed altri recipienti può figurare l'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile

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