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Le Doc della Puglia: Alezio


Le Doc della Puglia: Alezio

Alezio D.O.C. (D.M. 9/2/1983 - G.U. n.264 del 26/9/1983)

zona di produzione
in provincia di Lecce: comprende tutto il territorio comunale dei Comuni di Alezio e Sannicola e in parte quello dei comuni di Gallipoli e Tuglie;

base ampelografica
rosato, rosso: min. 80% negroamaro, possono concorrere malvasia nera di Lecce e/o sangiovese, e/o montepulciano max. 20%;

norme per la viticoltura
la resa massima di uva ammessa, non deve essere superiore a 14 t/Ha di vigneto in coltura specializzata, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 11,50% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei Comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve e nel territorio del Comune di Matino;
per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino "Alezio" Rosato deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione che in particolare prevede lo sgrondo statico delle uve pigiate dopo una limitata macerazione. Il residuo delle uve destinate alla produzione del "Rosato" non può essere utilizzato per la vinificazione del vino "Alezio" Rosso;

norme per l'etichettatura
il vino "Alezio" Rosso, ottenuto da uve con una gradazione alcolica complessiva minima di almeno 12% vol. o, qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni ed immesso al consumo con una gradazione alcolica complessiva minima di almeno 12,5% vol. o, può portare in etichetta la qualificazione "Riserva". Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;
sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino "Alezio" Rosso del tipo "Riserva" deve figurare l'annata di produzione delle uve

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