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Le Doc della Puglia: Rosso Canosa


Le Doc della Puglia: Rosso Canosa

Rosso Canosa D.O.C. (D.M. 24/2/1979 - G.U. n.198 del 20/7/1979)

zona di produzione
in provincia di Barletta-Andria-Trani: comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Canosa di Puglia;

base ampelografica
(anche riserva) min. 65% uva di Troia, possono concorrere alla produzione anche le uve provenienti dai vitigni montepulciano e sangiovese, presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, max. 35%. La presenza nei vigneti del vitigno sangiovese non dovrà superare il 15% del totale delle viti. E' consentita inoltre la presenza nei vigneti di altri vitigni "raccomandati" max. 5% del totale delle viti;

norme per la viticoltura
la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata non deve essere superiore a 14 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 11,50% vol. (12,50% vol. per la versione Riserva);

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni limitrofi di Barletta, Andria e Minervino Murge;
i vini a denominazione di origine controllata "Rosso Canosa" che intendano utilizzare l'indicazione della menzione Riserva devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni, di cui almeno un anno in botti di legno e, al momento dell'immissione al consumo, devono avere una gradazione alcoolica complessiva minima di 13%. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;

norme per l'etichettatura
sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino "Rosso Canosa" invecchiato può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile. Tale indicazione è comunque obbligatoria se compare in etichetta la menzione aggiuntiva "Riserva"

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