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Le Doc della Puglia: Colline Joniche Tarantine


Le Doc della Puglia: Colline Joniche Tarantine

Colline Joniche Tarantine D.O.C. (D.M. 1/8/2008 - G.U. n.195 del 21/8/2008)

zona di produzione
in provincia di Taranto: comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di Crispiano, Laterza, Martina Franca e Mottola e parte dei territori amministrativi dei comuni di Castellaneta, Ginosa, Grottaglie, Massafra, Palagianello e Statte;

base ampelografica
bianco, spumante: min. 50% chardonnay, possono concorrere congiuntamente o disgiuntamente le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la zona viticola Salento-Arco Jonico max.50%;
rosato, rosso (anche superiore): min. 50% cabernet sauvignon, possono concorrere congiuntamente o disgiuntamente le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la zona viticola Salento-Arco Jonico max.50%;
con menzione del vitigno bianco: verdeca min. 85%, possono concorrere congiuntamente o disgiuntamente le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la zona viticola Salento-Arco Jonico max.15%;
con menzione del vitigno rosso: primitivo (anche superiore, liquoroso secco, liquoroso vino dolce naturale) min. 85%, possono concorrere congiuntamente o disgiuntamente le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la zona viticola Salento-Arco Jonico max. 15%;

norme per la viticoltura
le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera, semplice o doppia o ad alberello;
i nuovi impianti e reimpianti devono avere una densità minima di 3.500 ceppi/Ha;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
è consentito l'uso di mezzi di protezione antigrandine;
la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 12 t/Ha e 11,50% vol. per la tipologia Bianco (10,00% vol. per la versione Spumante), 12 t/Ha e 12,00% vol. per le tipologie Rosato, Rosso e Novello, 11 t/Ha e 10,50% vol. per la tipologia Verdeca, 11 t/Ha e 12,50% vol. per le tipologie Rosso Superiore e Primitivo, 10 t/Ha e 12,00% vol. per Primitivo Liquoroso Secco e Liquoroso Vino Dolce Naturale, 10 t/Ha e 13,00% vol. per il Primitivo Superiore;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'imbottigliamento, l'elaborazione dei tipi Spumante, Novello, Liquoroso secco e Liquoroso Vino dolce naturale, nonché l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all'interno dei territori amministrativi dei comuni anche solo parzialmente compresi nella zona di produzione delle uve delimitata;
i vini a Denominazione di origine controllata "Colline Joniche Tarantine" Rosso Superiore e Primitivo Superiore, la cui produzione massima per ettaro in coltura specializzata non abbia superato rispettivamente le 10 e le 9 tonnellate, che abbiano subito un periodo di invecchiamento non inferiore a 30 mesi, di cui almeno 12 in botti di legno, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla vendemmia e immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo rispettivamente del 13 e del 13,50% vol., possono riportare in etichetta la menzione "Riserva Superiore";

norme per l'etichettatura
nella presentazione e designazione dei vini a Denominazione di origine controllata "Colline Joniche Tarantine" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

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