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Le Doc della Puglia: Galatina


Le Doc della Puglia: Galatina

Galatina D.O.C. (D.M. 24/4/1997 - G.U. n.104 del 7/5/1997)

zona di produzione
in provincia di Lecce: comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di Aradeo, Collepasso, Cutrofiano, Galatina, Neviano, Seclì e Sogliano Cavour;

base ampelografica
bianco, frizzante: min. 55% chardonnay, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Lecce max. 45%);
con menzione del vitigno bianco: Chardonnay min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Lecce max. 15%;
rosato (anche frizzante), rosso (anche Novello): min. 65% negroamaro, possono concorrere altre uve a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Lecce max. 35%;
con menzione del vitigno rosso: Negroamaro min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Lecce max. 15%

norme per la viticoltura
è consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell'invaiatura;
i nuovi impianti e reimpianti devono avere una densità minima di 3.500 ceppi/Ha;
la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 15 t/Ha e 10,50% vol. (11,50% vol. per Rosato, Rosso e Negroamaro;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata, tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nei territori dei Comuni limitrofi in provincia di Lecce, Brindisi e Taranto;

norme per l'etichettatura
il vino "Copertino" Rosso, ottenuto da uve con una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 12, qualora venga sottoposto ad un periodo d'invecchiamento di almeno 2 anni ed immesso al consumo con una gradazione alcolica complessiva minima di gradi 12,5 può portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva "Riserva". Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;
sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino "Galatina" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

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