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Le Doc della Puglia: Locorotondo


Le Doc della Puglia: Locorotondo

Locorotondo D.O.C. (D.M. 17/5/2011 - G.U. n.131 dell'8/6/2011)

zona di produzione
in provincia di Bari: comprende l'intero territorio del Comune di Locorotondo;
in provincia di Brindisi: comprende l'intero territorio del Comune di Cisternino e in parte il territorio comunale di Fasano;

base ampelografica
anche spumante, superiore, riserva, passito: verdeca min. 50%, bianco d'Alessano min. 35%, possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni autoctoni a bacca bianca, individuati dalla Regione Puglia, max. 15%;
con menzione del vitigno bianchi: Verdeca, Bianco d'Alessano, Fiano min. 85%, possono concorrere alla produzione, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione in Puglia, per la zona di produzione omogenea "Murgia Centrale" e "Salento-Arco Jonico", max. 15%;

norme per la viticoltura
è consentita l'irrigazione di soccorso;
per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.500;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 13 t/Ha e 9,50% vol. per le tipologie "Locorotondo", "Locorotondo" Riserva, "Locorotondo" Spumante e "Locorotondo" Passito, 13 t/Ha e 10,00% vol. per le tipologie "Locorotondo" Verdeca, "Locorotondo" Bianco d'Alessano e "Locorotondo" Fiano, 10 t/Ha e 11,00% vol. per la tipologia Superiore;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, di invecchiamento e di appassimento delle uve devono essere effettuate all'interno dei territori comunali in cui ricade, in tutto o in parte, la zona di produzione;
la tipologia "Locorotondo" Spumante deve essere ottenuta per rifermentazione naturale. Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini per la produzione dello spumante devono essere effettuate nelle province di Bari, Brindisi e Taranto;
per la tipologia "Locorotondo" Riserva il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio, compreso l'eventuale affinamento, non inferiore a 1 anno e può essere immesso al consumo soltanto dopo il 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia;
la tipologia "Locorotondo" Passito deve essere ottenuta da uve sottoposte in tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, a conveniente appassimento mediante uno o più procedimenti, tecniche ed attrezzature permesse dalla normativa in materia.
Tale procedimento deve assicurare un contenuto zuccherino non inferiore a 250 g/l;
è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini, ad esclusione della tipologia Passito, con mosti concentrati ottenuti da uve della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato oppure per auto concentrazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia;
per tutte le tipologie, qualora sia prevista una fase di invecchiamento, è ammessa la colmatura del 5% con tutti i vini aventi diritto alla DOC;

norme per l'etichettatura
per tutte le tipologie, ad esclusione dello Spumante è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

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