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Le Doc della Puglia: Moscato di Trani


Le Doc della Puglia: Moscato di Trani

Moscato di Trani D.O.C. (D.M. 11/5/1987 - G.U. n.247 del 22/10/1987)

zona di produzione
in provincia di Foggia: comprende parte del territorio del Comune di Cerignola;
in provincia di Barletta-Andria-Trani: comprende l'intero territorio dei Comuni di Andria, Bisceglie, Canosa, Minervino e parte del territorio comunale di Trinitapoli;
in provincia di Bari: comprende l'intero territorio dei Comuni di Corato e Ruvo e parte del territorio comunale di Bitonto e Terlizzi;

base ampelografica
dolce, liquoroso: moscato bianco (loc. moscato di Trani o Reale), possono concorrere le uve a frutto bianco con aroma Moscato provenienti da altri vitigni da vino presenti nei vigneti max. 15%, purché tali vitigni siano compresi tra quelli raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bari;

norme per la viticoltura
la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata non deve essere superiore a 12 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 12,50% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, di preparazione e di invecchiamento dei vini devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve;
per la preparazione del vino a DOC "Moscato di Trani Dolce Naturale" è esclusa qualsiasi correzione con concentrato e qualsiasi concentrazione del vino;
è consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie;
per la preparazione del vino a DOC “Moscato di Trani Liquoroso” è ammesso l’impiego di mosto concentrato e l’aggiunta di alcol vinico prima, durante e dopo la fermentazione, o la concentrazione a freddo;
il vino a DOC "Moscato di Trani Dolce Naturale" non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve;
il vino a DOC "Moscato di Trani Liquoroso" non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve

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