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Le Doc della Puglia: Negroamaro di Terra d'Otranto


Le Doc della Puglia: Negroamaro di Terra d'Otranto

Negroamaro di Terra d'Otranto D.O.C. (D.M. 4/10/2011 - G.U. n.245 del 20/10/2011)

zona di produzione
in provincia di Lecce: comprende tutto il territorio amministrativo della provincia;
in provincia di Brindisi: comprende tutto il territorio amministrativo della provincia;
in provincia di Taranto: comprende tutto il territorio amministrativo della provincia;

base ampelografica
rosato (anche spumante, frizzante), rosso (anche riserva): min. 90% negroamaro, possono concorrere, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento-Arco Ionico", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10%;

norme per la viticoltura
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 11 t/Ha e 11,50% vol. (12,00% vol. per la versione Riserva);

norme per la vinificazione
le operazione di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento e l'imbottigliamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;
i vini a denominazione di origine controllata "Negroamaro di Terra d’Otranto", ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale, minimo di 12,00%, dopo almeno due anni di invecchiamento, a partire dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia, possono riportare in etichetta la menzione "Riserva";
per tutte le tipologie è consentito l'appassimento delle uve sulla pianta oppure su stuoie o in cassette, anche in fruttaio in condizioni di temperatura, umidità e ventilazione controllate;
è consentito l'arricchimento, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo Schedario viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. E' inoltre consentita la dolcificazione secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale;

norme per l'etichettatura
ll vino "Salice Salentino" Rosso, con o senza la specificazione del vitigno Negroamaro o Negro amaro, dopo un periodo di invecchiamento minimo di 24 mesi, di cui almeno 6 mesi in botti di legno, può portare in etichetta la menzione "Riserva";
i vini "Salice Salentino" Aleatico e Aleatico Liquoroso possono portare in etichetta la menzione "Riserva" qualora siano sottoposti a un periodo di invecchiamento di almeno 24 mesi;
per tutte le tipologie con la menzione "Riserva", il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve, e dalla data di alcolizzazione per l'Aleatico Liquoroso;
sui recipienti di confezionamento dei vini "Negroaqmaro di Terra d'Otranto", con l'esclusione dei vini spumanti e frizzanti, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

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