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Le Doc della Puglia: Primitivo di Manduria


Le Doc della Puglia: Primitivo di Manduria

Primitivo di Manduria D.O.C. (D.M. 23/02/2011 - G.U. n.55 dell'8/3/2011)

zona di produzione
● in provincia di Brindisi: i territori dei comuni di Erchie, Oria e Torre S. Susanna;
● in provincia di Taranto: i territori dei comuni di Avetrana, Carosino, Faggiano, Fragagnano, Leporano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Torricella e quello della frazione di Talsano e delle isole amministrative del comune di Taranto, intercluse nei territori dei comuni di Fragagnano e Lizzano;

base ampelografica
anche riserva: primitivo min. 85%, possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Taranto e Brindisi, max. 15%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti i sesti di impianto dovranno consentire l'allocamento di un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.500, calcolato sul sesto d'impianto.
le forme di allevamento e i sistemi di potatura consentiti sono l'alberello pugliese e la controspalliera, quest'ultima potata a Guyot o cordone speronato, e dovranno garantire al capo a frutto un'altezza dal suolo non superiore a 1 metro;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
nella produzione della Denominazione di Origine Controllata "Primitivo di Manduria" è consentito esclusivamente l'uso di uve raccolte nella prima fruttificazione (grappoli), mentre sono da escludersi espressamente quelle provenienti dalle "femminelle"(racemi);
la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 9 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 13% vol. (13,5% vol. per la versione Riserva);

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione e preparazione dei vini devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;
il vino a Denominazione di Origine Controllata "Primitivo di Manduria" può essere immesso al consumo dopo il 31 marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve;
il vino a Denominazione di Origine Controllata "Primitivo di Manduria" con la menzione Riserva può essere immesso al consumo dopo due anni dal 31 marzo successivo a quello di produzione delle uve;
il vino a Denominazione di Origine Controllata "Primitivo di Manduria" con la menzione Riserva deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di 24 mesi di cui almeno 9 in legno, a partire dal 1° di novembre dell'anno di raccolta delle uve;
è vietato l'arricchimento dei mosti e dei vini;

norme per l'etichettatura
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta è obbligatoria

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