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Denominazione
Descrizione
Primitivo
di Manduria Dolce Naturale (D.M. 23/02/2011 - G.U. n.57 del 10/3/2011)
zona di produzione
● in provincia di Taranto: i territori dei comuni di Avetrana, Carosino, Faggiano, Fragagnano, Leporano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Torricella e quello della frazione di Talsano e delle isole amministrative del comune di Taranto, intercluse nei territori dei comuni di Fragagnano e Lizzano; ● in provincia di Brindisi: i territori dei comuni di Erchie, Oria e Torre S. Susanna;
base ampelografica primitivo 100%;
norme per la viticoltura per i nuovi impianti e reimpianti i sesti di impianto dovranno consentire l'allocamento di un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.500, calcolato sul sesto d'impianto. Le forme di allevamento e i sistemi di potatura consentiti sono l'alberello pugliese e la controspalliera, quest'ultima potata a Guyot o cordone speronato, e dovranno garantire al capo a frutto un'altezza dal suolo non superiore a 1 metro;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
nella produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" è consentito esclusivamente l'uso di uve raccolte nella prima fruttificazione (grappoli), mentre sono da escludersi espressamente quelle provenienti dalle "femminelle"(racemi);
la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 7 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 16% vol.;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione e preparazione dei vini devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;
le uve possono essere sottoposte a pratiche di appassimento sulla pianta e/o su graticci e/o in cassette all'aperto o in locali anche dotati di sistemi per il controllo di temperatura e/o umidità e/o di ventilazione forzata;
è vietato l'arricchimento dei mosti e dei vini;
il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo a quello di produzione delle uve;
norme per l'etichettatura l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta è obbligatoria
Aleatico
di Puglia D.M. 29/5/1973 - G.U. n.214
del 20/8/1973)
rosato,
rosso: min. 80% negroamaro, possono concorrere malvasia nera
di Lecce e/o sangiovese, e/o montepulciano max. 20%
Brindisi (D.M.
22/11/1979 - G.U. n.111 del 23/4/1980)
rosato,
rosso: min. 70% negroamaro, possono concorrere malvasia nera
di Brindisi e/o susumaniello e/o montepulciano e/o
sangiovese max. 30%
Cacc'e
mmitte di Lucera (D.M.
13/12/1975 - G.U. n.82 del 29/3/1976)
35-60%
uva di Troia, 25-35% montepulciano e/o Sangiovese e/o malvasia nera
di Brindisi, 15-30% trebbiano toscano e/o malvasia del Chianti e/o
bombino bianco
Castel
del Monte (D.M. 23/4/2008
- G.U. n.116 del 19/5/2008) (D.M. 19/9/2008 )
bianco
(max. 100% pampanuto - loc. pampanino, chardonnay, bombino
bianco, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o
aut. per la provincia di Bari max. 35%);
con menzione del vitigno bianchi: sauvignon, chardonnay,
pinot bianco (ciascuno min. 90%, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o
aut. per la provincia di Bari max. 10%;
rosato (max. 100%
bombino
nero, aglianico, uva di Troia, possono concorrere altre uve a
bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Bari max. 35%);
con menzione del vitigno rosato aglianico (min. 90%, possono concorrere altre uve a
bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Bari max. 10%;
rosso (max.
100% uva di Troia, montepulciano, aglianico, possono concorrere
altre uve a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Bari
max. 35%);
con menzione del vitigno
rossi:
aglianico, pinot nero (ciascuno min. 90%, possono concorrere
altre uve a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Bari
max. 10%
Colline Joniche Tarantine (D.M.
1/8/2008
- G.U. n.195 del 21/8/2008)
bianco, spumante: min.
50% chardonnay, possono concorrere congiuntamente o disgiuntamente le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la zona viticola Salento-Arco Jonico
max 50%;
rosato, rosso: min. 50% cabernet
sauvignon, possono concorrere congiuntamente o disgiuntamente le
uve provenienti da altri vitigni a bacca nera non aromatici,
idonei alla coltivazione per la zona viticola Salento-Arco Jonico
max 50%;
con menzione del vitigno bianco verdeca min. 85%,
possono concorrere congiuntamente o disgiuntamente le uve
provenienti da altri vitigni a bacca bianca non aromatici,
idonei alla coltivazione per la zona viticola Salento-Arco Jonico
max 15%;
con menzione del vitigno rosso primitivo (anche
superiore, liquoroso secco, liquoroso vino dolce naturale) min.
85%, possono concorrere congiuntamente o disgiuntamente le uve
provenienti da altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei
alla coltivazione per la zona viticola Salento-Arco Jonico max
15%
Copertino (D.M. 2/11/1976
- G.U. n.27 del 29/1/1977)
min.
70% negroamaro, max. 30% malvasia nera di Brindisi e/o malvasia nera di
Lecce e/o montepulciano e/o Sangiovese (quest'ultimo non deve
superare il 15%)
Galatina (D.M. 24/4/1997 - G.U. n.104
del 7/5/1997)
bianco,
frizzante (min. 55% chardonnay, possono concorrere altre uve a
bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Lecce max. 45%);
con menzione del vitigno bianco
chardonnay (min. 85%, possono concorrere altre uve a
bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Lecce max. 15%);
rosato
(anche frizzante) e rosso (anche Novello)
(min. 65% negroamaro, possono concorrere altre uve a bacca nera
racc. e/o aut. per la provincia di Lecce max. 35%);
con menzione del vitigno rosso negroamaro (min. 85%, possono concorrere altre uve a
bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Lecce max. 15%)
Gioia
del Colle (D.M. 11/5/1987 - G.U. n.248
del 23/10/1987)
bianco
(50-70% trebbiano toscano, 30-50% altre uve a
bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Bari);
con menzione del vitigno rossi:
aleatico, primitivo (ciascuno min. 85%, possono concorrere altre
uve a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Bari max.
15%)
Gravina (D.M. 25/10/2010 - G.U. n.262 del 9/11/2010)
zona di produzione -
in provincia di Bari: tutto il territorio amministrativo dei comuni di Gravina di Puglia, Poggiorsini e parte del territorio dei comuni di Altamura e Spinazzola;
base ampelografica
bianco (anche spumante): Greco min. 50%, Malvasia del Chianti min. 20%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dalle varietà Fiano, Verdeca, Bianco di Alessano e Chardonnay max. 30%;
rosato, rosso: Montepulciano min. 40%, Primitivo min. 20%, possono concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti dalle varietà Aglianico, Uva di Troia, Merlot e Cabernet Sauvignon max. 30%;
passito: malvasia 100%;
norme per la viticoltura la resa massima di uva ammessa, non deve essere superiore a 12 t/Ha di vigneto in coltura specializzata, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 10,50% vol.;
norme per la vinificazione le
operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione. Le operazioni di elaborazione e di presa di spuma per la produzione della DOC "Gravina" Spumante, devono essere effettuate in stabilimenti situati nell'ambito della provincia di Bari, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia;
le uve destinate alla produzione dei vini a DOC "Gravina" Passito, devono subire un leggero appassimento che assicuri alle uve stesse un contenuto minimo di zuccheri riduttori non inferiore al 23%;
norme per l'etichettatura nella presentazione e designazione dei vini, con l'esclusione della tipologia Spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Leverano (D.M. 15/9/1979 - G.U. n.41 del 12/2/1980) (D.D. 17/3/1997)
bianco,
passito, Vendemmia Tardiva (min. 50% malvasia bianca,
max. 40% bombino bianco, possono concorrere altre
uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Lecce max.
30%);
con menzione del vitigno
bianco malvasia bianca (min. 85%, possono concorrere altre
uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Lecce max.
15%);
rosato,
rosso (anche
Novello) (min. 50% negroamaro, max. 40% malvasia nera di
Lecce e/o sangiovese e/o montepulciano, possono concorrere altre
uve a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Lecce max.
30%);
con menzione del vitigno rosato e rosso negroamaro o negramaro (min. 85%, possono concorrere altre
uve a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Lecce max.
15%
Lizzano (D.M. 4/10/2001 - G.U. n.240 del 15/10/2001)
zona di produzione - in provincia di Bari: comprende gli interi territori dei comuni di Locorotondo e di Cisternino ed in parte il territorio comunale di Fasano;
base ampelografica anche spumante, superiore, riserva, passito: verdeca min. 50%, bianco d'Alessano min. 35%, possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni autoctoni a bacca bianca, individuati dalla Regione Puglia, max. 15%;
con menzione del vitigno bianchi: Verdeca, Bianco d'Alessano, Fiano min. 85%, possono concorrere alla produzione, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione in Puglia, per la zona di produzione omogenea "Murgia Centrale" e "Salento-Arco Jonico", max. 15%;
norme per la viticoltura per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.500;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 13 t/Ha e 9,50% vol. per le tipologie "Locorotondo", "Locorotondo" Riserva, "Locorotondo" Spumante e "Locorotondo" Passito, 13 t/Ha e 10,00% vol. per le tipologie "Locorotondo" Verdeca, "Locorotondo" Bianco d'Alessano e "Locorotondo" Fiano, 10 t/Ha e 11,00% vol. per la tipologia Superiore;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione, di invecchiamento e di appassimento delle uve devono essere effettuate all'interno dei territori comunali in cui ricade, in tutto o in parte, la zona di produzione;
la tipologia "Locorotondo" Spumante deve essere ottenuta per rifermentazione naturale. Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini per la produzione dello spumante devono essere effettuate nelle province di Bari, Brindisi e Taranto;
per la tipologia "Locorotondo" Riserva il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio, compreso l'eventuale affinamento, non inferiore a 1 anno e può essere immesso al consumo soltanto dopo il 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia;
la tipologia "Locorotondo" Passito deve essere ottenuta da uve sottoposte in tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, a conveniente appassimento mediante uno o più procedimenti, tecniche ed attrezzature permesse dalla normativa in materia. Tale procedimento deve assicurare un contenuto zuccherino non inferiore a 250 g/l;
è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini, ad esclusione della tipologia Passito, con mosti concentrati ottenuti da uve della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato oppure per auto concentrazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia;
per tutte le tipologie, qualora sia prevista una fase di invecchiamento, è ammessa la colmatura del 5% con tutti i vini aventi diritto alla DOC;
norme per l'etichettatura per tutte le tipologie, ad esclusione dello Spumante è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Martina o Martina Franca (D.M. 10/6/1969 - G.U. n.211 del 19/8/1969) (D.P.R. 9/2/1990)
Matino (D.M. 19/5/1971 - G.U. n.187
del 24/7/1971)
min.
70% negroamaro, max. 30% malvasia nera e/o
Sangiovese
Moscato
di Trani (D.M. 11/9/1974 - G.U. n.63
del 6/3/1975)
dolce, liquoroso: moscato
bianco (loc. moscato di Trani o Reale), possono concorrere altre uve a bacca bianca
aromatiche racc. e/o aut. per la provincia di Bari max. 15%
Nardò (D.M. 6/4/1987 - G.U. n.226
del 28/9/1987)
min. 80% negroamaro, max. 20% malvasia nera di
Brindisi e/o di Lecce e/o montepulciano
Orta
Nova (D.M. 26/4/1984 - G.U. n.274
del 4/10/1984)
con menzione del
vitigno rosso
ottavianello
(min. 85%, possono concorrere negroamaro e/o
notardomenico e/o susumaniello e/o malvasia nera max 15%)
Primitivo di Manduria (D.M. 23/02/2011 - G.U. n.55 dell'8/3/2011)
zona di produzione
● in provincia di Taranto: i territori dei comuni di Avetrana, Carosino, Faggiano, Fragagnano, Leporano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Torricella e quello della frazione di Talsano e delle isole amministrative del comune di Taranto, intercluse nei territori dei comuni di Fragagnano e Lizzano; ● in provincia di Brindisi: i territori dei comuni di Erchie, Oria e Torre S. Susanna;
base ampelografica anche riserva: primitivo min. 85%, possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Taranto e Brindisi, max. 15%;
norme per la viticoltura per i nuovi impianti e reimpianti i sesti di impianto dovranno consentire l'allocamento di un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.500, calcolato sul sesto d'impianto. Le forme di allevamento e i sistemi di potatura consentiti sono l'alberello pugliese e la controspalliera, quest'ultima potata a Guyot o cordone speronato, e dovranno garantire al capo a frutto un'altezza dal suolo non superiore a 1 metro;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
nella produzione della Denominazione di Origine Controllata "Primitivo di Manduria" è consentito esclusivamente l'uso di uve raccolte nella prima fruttificazione (grappoli), mentre sono da escludersi espressamente quelle provenienti dalle "femminelle"(racemi);
la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 9 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 13% vol. (13,5% vol. per la versione Riserva);
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione e preparazione dei vini devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;
è vietato l'arricchimento dei mosti e dei vini;
il vino a Denominazione di Origine Controllata "Primitivo di Manduria" può essere immesso al consumo dopo il 31 marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Primitivo di Manduria" con la menzione Riserva può essere immesso al consumo dopo due anni dal 31 marzo successivo a quello di produzione delle uve. Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Primitivo di Manduria" con la menzione Riserva deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di 24 mesi di cui almeno 9 in legno, a partire dal 1° di novembre dell'anno di raccolta delle uve;
norme per l'etichettatura l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta è obbligatoria
Rosso
Barletta (D.M. 1/6/1977 - G.U. n.278
del 12/10/1977)
min.
70% uva di Troia, possono concorrere montepulciano e/o
sangiovese e/o malbech max. 30%
Rosso
Canosa (D.M. 24/2/1979 - G.U. n.198
del 20/7/1979)
(anche
riserva) min. 65% uva di Troia, possono concorrere
montepulciano e/o
sangiovese max. 35%
Rosso
di Cerignola (D.M. 26/6/1974 - G.U. n.285
del 31/10/1974)
Salice Salentino (D.M. 8/10/2010 - G.U. n.248 del 22/10/2010)
zona di produzione - in provincia di Lecce: comprende tutto il territorio amministrativo di Salice Salentino, Veglie e Guagnano, e in parte il territorio comunale di Campi Salentina; - in provincia di Brindisi: comprende tutto il territorio amministrativo di San Pancrazio Salentino e Sandonaci, e in parte il territorio comunale di Cellino San Marco;
Base ampelografica bianco (anche spumante): min. 70% chardonnay, possono concorrere altre uve a bacca bianca, non aromatiche, racc. e/o aut. per le province di Brindisi e Lecce max. 30%;
con menzione del vitigno bianco: pinot bianco (anche spumante), fiano (anche spumante), chardonnay (anche spumante) min. 85%, possono concorrere, da sole o
congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento-Arco Ionico", con esclusione del moscato bianco e moscatello selvatico b, presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15% della superficie iscritta allo schedario viticolo;
rosato (anche spumante), rosso (anche riserva): min.75% negroamaro, possono concorrere, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento-Arco Ionico", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 25% della superficie iscritta all'albo dei vigneti;
con menzione del vitigno rosso: aleatico (anche riserva, dolce, liquoroso dolce, liquoroso riserva), possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni negroamaro, malvasia nera e primitivo, presenti in ambito aziendale, max. 15%; negroamaro (rosato, rosato spumante, riserva) min. 90%, possono concorrere, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento-Arco Ionico", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10% della superficie iscritta allo schedario viticolo;
norme per la viticoltura è consentita l'irrigazione di soccorso, anche con impianti fissi;
resa massima di uva per ettaro /
titolo alcolometrico volumico naturale minimo bianco, chardonnay, pinot bianco e Fiano: 12 t/Ha e 10,5% vol. rosato, rosso, negroamaro rosato, negroamaro rosso: 12 t/Ha e 11,5% vol. (12% vol. per la riserva) aleatico e aleatico riserva: 10 t/Ha e 14% vol.;
norme per la vinificazione le operazione di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve;
la preparazione del "Salice Salentino" Aleatico del tipo Liquoroso deve avvenire secondo i tradizionali sistemi della zona, seguendo le vigenti disposizioni di legge. I vini a denominazione di origine controllata "Salice Salentino" Aleatico non possono essere immessi al consumo anteriormente al 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve;
per tutte le tipologie, è ammessa la
colmatura con un massimo del 5% di altri vini dello stesso colore e varietà, ma non soggetti a invecchiamento obbligatorio, aventi diritto alla denominazione di origine controllata "Salice Salentino";
per tutte le tipologie, è consentito l'appassimento delle uve sulla pianta oppure su stuoie o in cassette, anche in fruttaio in condizioni di temperatura, umidità e ventilazione controllate;
i vini a denominazione di origine controllata "Salice Salentino" nelle tipologie
Bianco e Rosato, con o senza le specificazioni di vitigno consentite, possono essere prodotti nei tipi spumante per
presa di spuma dei corrispondenti vini "tranquilli" mediante rifermentazione naturale in bottiglia o in autoclave, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica. Per la presa di spuma può essere utilizzato saccarosio, mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine, mosto concentrato rettificato. Le
operazioni di spumantizzazione devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione;
per tutte le tipologie è consentito l'arricchimento, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'apposito schedario viticolo della stessa Denominazione di Origine Controllata, oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. E' inoltre consentita la
dolcificazione secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale. Per la versione
Spumante, l'indicazione relativa al
contenuto zuccherino, nei limiti della vigente normativa, è obbligatoria;
norme per l'etichettatura ll vino "Salice Salentino"
Rosso, con o senza la specificazione del vitigno Negroamaro o Negro amaro, dopo un
periodo di invecchiamento minimo di 24 mesi, di cui almeno 6 mesi in botti di legno, può portare in etichetta la menzione "Riserva"; i vini "Salice Salentino"
Aleatico e Aleatico Liquoroso possono portare in etichetta la menzione "Riserva" qualora siano sottoposti a un
periodo di invecchiamento di almeno 24 mesi. Per tutte le tipologie con la menzione "Riserva", il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve, e dalla data di alcolizzazione per l'Aleatico Liquoroso;
sui recipienti di confezionamento dei vini "Salice Salentino", per tutte le tipologie previste, con l'esclusione degli spumanti e dei liquorosi, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
San
Severo (D.M. 24/5/2010
- G.U. n.132 del 9/6/2010)
bianco
(anche frizzante, spumante): 40-60% bombino bianco,
40-60% trebbiano bianco, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla
coltivazione per la provincia di Foggia congiuntamente o disgiuntamente, per un massimo del 15%;
rosato,
rosso: min. 70% montepulciano, max. 30% sangiovese, possono concorrere anche le uve ottenute dai vigneti di
uva di Troia, merlot e malvasia nera ed
altri vitigni a bacca nera, presenti in ambito aziendale e idonei alla coltivazione per la provincia di
Foggia, fino ad un massimo del 15%;
con menzione del vitigno bianchi: Bombino bianco, Malvasia bianca di Candia, Trebbiano bianco, Falanghina (ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito
aziendale, idonei alla coltivazione per la provincia di Foggia congiuntamente o disgiuntamente, per
un massimo del 15%;
con menzione del vitigno rossi: Merlot (anche Rosato), Uva di Troia (o Nero di Troia), Sangiovese (ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione per la provincia di Foggia congiuntamente o disgiuntamente, per un
massimo del 15%
Squinzano (D.M. 6/7/1976
- G.U. n.230 del 31/8/1976)
min.
70% negroamaro, max. 30% malvasia nera di Brindisi e/o malvasia nera di
Lecce e/o sangiovese, quest'ultimo max. 15%