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lavinium Doc Sardegna


Le Doc della Sardegna


Le Doc della Sardegna

D.O.C.G.: 1

D.O.C.: 19
vino bianco bianco
Vino rosato rosato
Vino rosso rosso
vino spumantespumante rosatospumante rosso spumante bianco, rosato, rosso
Vino passito dolce, passito,
v.t., liquoroso

Seleziona l'immagine per vedere le varietà raccomandate e autorizzate nelle province della Sardegna ->

Vitigni raccomandati in Sardegna

Denominazione Descrizione
vino biancoVino spumanteVino passito Vermentino di Gallura
(D.M. 18/11/2010 - G.U. n.285 del 6/12/2010)
zona di produzione
in provincia di Olbia-Tempio: il territorio geograficamente definito "Gallura", che comprende l'intero territorio dei Comuni di Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Budoni, Calangianus, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Palau, S. Antonio di Gallura, S. Teodoro, S. Teresa di Gallura, Telti, Tempio Pausania e Trinità d'Agultu;
in provincia di Sassari: il territorio del Comune di Viddalba;

base ampelografica
superiore, frizzante, spumante, vendemmia tardiva, passito: min. 95% vermentino, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, presenti nei vigneti max. 5%
vino biancoVino spumanteVino rosatospumante rosatoVino rossoVino passito Alghero
(D.M. 7/10/2009 - G.U. n.248 del 24/10/2009)
zona di produzione
in provincia di Sassari: comprende l'intero territorio dei comuni di Alghero, Ittiri, Olmedo, Ossi, Tissi, Uri, Usini e parte del territorio del Comune di Sassari;

base ampelografica
bianco (anche frizzante, spumante, passito): uno o più vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Sassari;

con menzione del vitigno bianchi: Sauvignon, Chardonnay (anche spumante), Vermentino (anche frizzante), Torbato (anche spumante), ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la regione Sardegna max. 15%;

rosato (anche frizzante), rosso (anche Novello, liquoroso, riserva: uno o più vitigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Sassari;

con menzione del vitigno rossi: Sangiovese, Cabernet (anche riserva), Cagnulari o Cagniulari (anche riserva), Merlot (anche riserva, ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per la regione Sardegna max. 15%;

norme per la vinificazione
è consentito l'arricchimento con mosti concentrati provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo della denominazione, o con mosto concentrato rettificato, o con gli altri mezzi consentiti dalle norme in vigore;

norme per l'etichettatura
fatta eccezione per i vini spumanti e frizzanti, è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve
vino biancoVino rosatoVino rosso Arborea
(D.M. 11/5/1987 - G.U. n.277 del 26/11/1987)
zona di produzione
in provincia di Oristano: comprende il territorio amministrativo dei Comuni di Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Cabras, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Santa Giusta, San Nicolò d'Arcidano, San Vero Milis, Senis, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Terralba, Tramatza, Uras, Usellus, Villa S. Antonio, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu;

base ampelografica
con menzione del vitigno bianco: Trebbiano min. 85% Trebbiano romagnolo e/o toscano, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Oristano max. 15%;

con menzione del vitigno rosato e rosso: Sangiovese min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Oristano max. 15%
Vino rosso Campidano di Terralba o Terralba
(D.M. 18/01/2011 - G.U. n.25 del 1/2/2011)
zona di produzione
in provincia di Oristano: il territorio amministrativo dei comuni di Baressa, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Morgongiori, Palmas Arborea, Pompu, Santa Giusta, San Nicolò d'Arcidano, Simala, Siris, Terralba, Uras;
in provincia di Medio Campidano: Arbus, Collinas, Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, Sardara, San Gavino Monreale e Villanovaforru;

base ampelografica
Bovale (anche riserva, superiore): min. 85% Bovale (Bovaleddu) e/o Bovale grande (Bovale di Spagna), è ammessa la presenza di uve provenienti da vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna max. 15%;

norme per la viticoltura
è consentita l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 11 t/Ha e 11% vol. (12% vol. per le tipologie "Superiore" e "Riserva");

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata. L'imbottigliamento delle tipologie "Superiore" e "Riserva" deve essere effettuato all'interno della zona delimitata;

i vini a denominazione di origine controllata "Campidano di Terralba" o "Terralba" Bovale e "Campidano di Terralba" o "Terralba" Bovale Superiore non possono essere immessi al consumo prima del 31 marzo successivo alla annata di produzione delle uve. Per la tipologia "Riserva" è previsto un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni che decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;

norme per l'etichettatura
nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Campidano di Terralba" o "Terralba" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Vino rosso Cannonau di Sardegna
(D.M. 21/7/1972 - G.U. n.248 del 21/9/1972)
zona di produzione
Regione Sardegna: l'intero territorio amministrativo;
in provincia di Nuoro: la sottodenominazione geografica tradizionale "Oliena" o "Nepente di Oliena" comprende l'intero territorio comunale di Oliena e in parte quello di Orgosolo;

base ampelografica
Cannonau min. 90%, possono concorrere altre uve racc. e/o aut. nella regione Sardegna max. 10%;

Oliena o Nepente di Oliena (sottodenominazione): come sopra
Vino rosatoVino rossoVino passito Carignano del Sulcis
(D.M. 25/10/2010 - G.U. n.262 del 9/11/2010)
zona di produzione
in provincia di Carbonia-Iglesias: comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di Calasetta, Carbonia, Carloforte, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Tratalias e Villaperuccio;
in provincia di Cagliari: comprende l'intero territorio amministrativo del Comune di Teulada;

base ampelografica
rosato, rosso (anche superiore, riserva), novello, passito: min. 85% carignano, possono concorrere altre uve provenienti da vitigni a bacca rossa non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Sardegna, max. 15%
Vino rosso Girò di Cagliari
(D.M. 9/4/1979 - G.U. n.274 del 6/10/1979)
zona di produzione
in provincia di Cagliari: comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni della Provincia;
in provincia di Oristano: comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta, Sant'Antonio Ruinas (fraz. di Villa Sant'Antonio), Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu;

base ampelografica
rosso: girò. E' consentita, per favorire l'impollinazione, la presenza nei vigneti di non più del 5% di vitigni diversi purché le uve da essi provenienti non siano utilizzate nella preparazione del vino "Girò di Cagliari" e la superficie da essi coperta sia detratta agli effetti del computo della resa di uva in vino
vino biancoVino spumanteVino passito Malvasia di Bosa
(D.M. 24/6/2011 - G.U. n.162 del 14/7/2011)
zona di produzione
in provincia di Oristano: comprende in parte il territorio dei Comuni di Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, Suni, Tinnura e Tresnuraghes;

base ampelografica
anche riserva: malvasia di Sardegna min. 95%, possono concorrere altre uve idonee alla coltivazione nella Regione Sardegna max. 5%;

norme per la viticoltura
è consentita l'irrigazione di soccorso;

i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità di almeno 4.000 ceppi per ettaro;

la resa massima di uva in coltura specializzata non deve superare 6 t/Ha, fatta eccezione per la tipologia Spumante che può arrivare a 8 t/Ha;

le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 15% vol. (11% vol. per la tipologia Spumante);

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, conservazione, invecchiamento, imbottigliamento e affinamento in bottiglia dei vini devono essere effettuate all'interno della zona di produzione,
Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione e imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata "Malvasia di Bosa" Spumante possono essere effettuate anche fuori della zona delimitata e comunque entro il territorio della Regione Sardegna;

non è consentito l'uso di mosti concentrati; è tuttavia consentito l'arricchimento mediante concentrazione a freddo del mosto di malvasia ottenuto;

per la tipologia Passito è consentito l'appassimento in locali idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino minimo di 272 g/l. E' inoltre ammessa la parziale disidratazione con ventilazione forzata o in appositi locali termocondizionati;

il vino a denominazione di origine controllata "Malvasia di Bosa", se sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, di cui almeno 1 anno in botti di legno, può recare in etichetta la menzione "Riserva"; nella tipologia Amabile o Dolce deve essere immesso al consumo a partire dal 1° marzo successivo all'anno di produzione delle uve; nella tipologia Spumante deve essere immesso al consumo a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve; nella tipologia Passito deve essere immesso al consumo a partire dal 1° aprile dell'anno successivo all'anno di produzione delle uve;

norme per l'etichettatura
nella presentazione e designazione dei vini, con l'esclusione della tipologia Spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
vino biancoVino passito Malvasia di Cagliari
(D.M. 6/2/1979 - G.U. n.164 del 16/6/1979)
zona di produzione
in provincia di Cagliari: comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni della Provincia;
in provincia di Oristano: comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta, Sant'Antonio Ruinas (fraz. di Villa Sant'Antonio), Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu;

base ampelografica
(anche riserva) secco, liquoroso secco, liquoroso dry, dolce naturale, liquoroso dolce naturale: malvasia di Sardegna min. 95%, possono concorrere altre uve locali max. 5%
Vino rosatoVino rosso Mandrolisai
(D.M. 6/6/1981 - G.U. n.44 del 15/2/1982)
zona di produzione
in provincia di Nuoro: comprende per intero il territorio dei Comuni di Atzara, Desulo, Meana Sardo, Ortueri, Sorgono e Tonara;
in provincia di Oristano: comprende per intero il territorio del Comune di Samugheo;

base ampelografica
rosato, rosso, rosso superiore: min. 35% Bovale Sardo, 20-35% Cannonau, 20-35% Monica, possono concorrere altre uve racc. e/o aut. per le province di Nuoro e Oristano max. 10%
Vino rossoVino passito Monica di Cagliari
(D.M. n.18/4/1979 - G.U. n.274 del 6/10/1979)
zona di produzione
in provincia di Cagliari: comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni della Provincia;
in provincia di Oristano: comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta, Sant'Antonio Ruinas (fraz. di Villa Sant'Antonio), Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu;

base ampelografica
secco, liquoroso (anche riserva), dolce naturale: monica min. 95%, possono concorrere altre uve locali max. 5%
Vino rossospumante rosso Monica di Sardegna
(D.M. 15/10/2010 - G.U. n.258 del 4/11/2010)
zona di produzione
le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della regione Sardegna;

Base ampelografica
(anche frizzante, superiore): Monica min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sardegna, max. 15%;

norme per la viticoltura
è consentita l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva in coltura specializzata non deve superare le 15 t/Ha;

le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a DOC "Monica di Sardegna" i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi: "Monica di Sardegna" e "Monica di Sardegna" frizzante 10,5%; "Monica di Sardegna" Superiore 12%;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate  all'interno della zona di produzione.
I vini a DOC "Monica di Sardegna" non possono essere immessi al consumo prima del 31 marzo successivo all'annata di produzione delle uve.
Il vino a DOC "Monica di Sardegna" "Superiore" non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia

norme per l'etichettatura
nella presentazione e designazione dei vini, con l'esclusione della tipologia "frizzante", è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. I tipi "amabile" (tranquillo e frizzante) debbono essere designati in etichetta con la specificazione "amabile"
Vino passito Moscato di Cagliari
(D.M. 10/1/1979 - G.U. n.153 del 6/6/1979)
zona di produzione
in provincia di Cagliari: comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni della Provincia;
in provincia di Oristano: comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta, Sant'Antonio Ruinas (fraz. di Villa Sant'Antonio), Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu;

base ampelografica
(anche liquoroso) moscato bianco, possono concorrere altre uve locali max. 5%
vino biancoVino spumanteVino passito Moscato di Sardegna
(D.M. 15/06/2011 - G.U. n.157 dell'8/7/2011)
zona di produzione
le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della regione Sardegna;

base ampelografica
bianco, passito, da uve stramature, spumante: Moscato Bianco, possono concorrere altre uve provenienti da vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Sardegna, max. 10%. Per la tipologia spumante detta percentuale deve essere ottenuta esclusivamente da uve provenienti da vitigni aromatici a bacca bianca;

norme per la viticoltura
è consentita l'irrigazione di soccorso;

i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità di almeno 3.500 ceppi per ettaro;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 11 t/Ha e 14% vol. per la tipologia "Bianco", 16% vol. per la tipologia "Passito", 15% vol. per la tipologia "Uve stramature" e 9% vol. per la tipologia "Spumante";

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nel territorio della Regione Sardegna;

per le tipologie "Moscato di Sardegna" Bianco, "da uve stramature" e "Passito", è vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base, o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione. Qualora il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve di una determinata partita destinata alla produzione del "Moscato di Sardegna" Spumante sia superiore a 13% vol., è vietato l'uso dello sciroppo zuccherino per la presa di spuma, dovendosi in tal caso procedere alla spumantizzazione utilizzando esclusivamente lo zucchero naturale della partita;

per la tipologia "Passito" è consentito l'appassimento su stuoie, anche in locali idonei, fino al raggiungimento di un contenuto zuccherino di almeno 272 g/l. E' altresì ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata, con ventilazione forzata o in appositi locali termocondizionati;

il vino "Moscato di Sardegna" non può essere immesso al consumo prima del 15 ottobre dell'annata di produzione delle uve per la tipologia "Spumante", del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve per la tipologia "Bianco" e del 1° luglio successivo all'annata di produzione delle uve per le tipologie "da uve stramature" e "Passito";

norme per l'etichettatura
le sottodenominazioni geografiche tradizionali "Tempio Pausania" o "Tempio" e "Gallura" sono riservate al "Moscato di Sardegna" spumante spumantizzato in Gallura e proveniente da uve ammesse, prodotte e vinificate rispettivamente nel territorio amministrativo di Tempio Pausania e nel territorio geograficamente definito "Gallura", il quale comprende l'intero territorio dei comuni di Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Budoni, Calangianus, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Palau, Sant'Antonio di Gallura, San Teodoro, Santa Teresa di Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu, in Provincia di Olbia-Tempio, e il comune di Viddalba in provincia di Sassari;

per i vini a denominazione di origine controllata "Moscato di Sardegna", con l'esclusione della tipologia "Spumante", è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
vino biancoVino spumanteVino passito Moscato di Sorso-Sennori
(D.M. 18/01/2011 - G.U. n.26 del 2/2/2011)
zona di produzione
in provincia di Sassari: le uve devono essere prodotte all'interno dei territori comunali di Sorso e Sennori;

base ampelografica
bianco, liquoroso, passito, spumante: Moscato bianco, possono concorrere anche le uve provenienti da vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Sardegna, presenti nei vigneti, max. 10%; per la tipologia spumante detta percentuale deve essere ottenuta esclusivamente da uve provenienti da vitigni aromatici a bacca bianca;

norme per la viticoltura
è consentita l'irrigazione di soccorso;

i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità di almeno 3.500 ceppi per ettaro;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 9 t/Ha e 14% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento per la produzione del "Moscato di Sorso - Sennori" devono essere effettuate entro i territori comunali di Sorso e Sennori. E' tuttavia consentito che le operazioni di elaborazione e imbottigliamento degli spumanti siano effettuate all'interno della regione Sardegna;

per tutte le tipologie di vino a Denominazione di Origine Controllata "Moscato di Sorso - Sennori" è vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base, o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione. E' comunque consentito un leggero appassimento delle uve su pianta o su telai, ovvero la parziale disidratazione con aria ventilata, con ventilazione forzata o in appositi locali termocondizionati. Per la preparazione del tipo liquoroso è consentita l'aggiunta di alcol di origine vinica al mosto o al vino di base;

il vino "Moscato di Sorso - Sennori" non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'annata di produzione delle uve per la tipologia "Spumante", del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve per la tipologia "Bianco" e del 1° giugno successivo all'annata di produzione delle uve per le tipologie "Liquoroso" e "Passito";

norme per l'etichettatura
nella designazione e presentazione dei i vini a denominazione di origine controllata "Moscato di Sorso-Sennori" , con l'esclusione delle tipologie "Liquoroso" e "Spumante", è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Vino passito Nasco di Cagliari
(D.M. 18/4/1979 - G.U. n.274 del 6/10/1979)
zona di produzione
in provincia di Cagliari: comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni della Provincia;
in provincia di Oristano: comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta, Sant'Antonio Ruinas (fraz. di Villa Sant'Antonio), Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu;

base ampelografica
(anche liquoroso) Nasco, possono concorrere altri vitigni racc. e/o aut. in Sardegna max. 5%
vino bianco Nuragus di Cagliari
(D.M. 30/3/2001 - G.U. n.102 del 4/5/2001)
zona di produzione
in provincia di Cagliari: comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni della Provincia;
in provincia di Oristano: comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Fordongianus, Genoni, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta, Sant'Antonio Ruinas (fraz. di Villa Sant'Antonio), Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu;

base ampelografica
85-100% Nuragus, possono concorrere altri vitigni racc. e/o aut. per le province di Cagliari e Nuoro max. 15%
vino biancoVino spumanteVino passito Semidano di Sardegna
(D.M. 28/8/1995 - G.U. n.248 del 23/10/1995)
zona di produzione
Regione Sardegna: l'intero territorio amministrativo;
sottozona "Mogoro":
in provincia di Cagliari: comprende l'intero territorio comunale di Collinas, Sardara e Villanovaforru;
in provincia di Oristano: comprende l'intero territorio comunale di Baressa, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu, Simala, Siris ed Uras;

base ampelografica
spumante, superiore, passito: min. 85% semidano, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. nelle rovince di Sassari, Cagliari, Nuoro e Oristano max. 15%
vino biancoVino spumante Vermentino di Sardegna
(D.M. 23/2/1988 - G.U. n.3 del 4/1/1989)
zona di produzione
Regione Sardegna: l'intero territorio amministrativo;

base ampelografica
anche frizzante, spumante: min. 85% vermentino, possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sardegna max. 15%
vino bianco Vernaccia di Oristano
(D.M. 11/8/1971 - G.U. n.247 del 30/10/1971)
zona di produzione
in provincia di Oristano: comprende in tutto o in parte il territorio dei Comuni di Baratili S. Pietro, Cabras (frazione Solanas), Milis, Narbolia, Nurachi, Ollastra Simaxis, Oristano (con le frazioni Nuravinieddu, Massana, Donigala Fenugheddu, Silì, Santa Giusta, Palmas Arborea), Riola Sardo, S. Vero Milis, Siamaggiore, Simaxis (con la frazione S. Vero Congius), Solarussa, Tramatza, Zeddiani e Zerfaliu;

base ampelografica
(anche superiore) vernaccia in purezza
linea fine
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