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Le Doc della Sardegna



Cannonau di Sardegna D.O.C. (D.M. 4/11/2011 - G.U. n.272 del 22/11/2011)

zona di produzione
● Cannonau di Sardegna (senza specificazioni): comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Sardegna;

Le Doc della Sardegna: Cannonau di Sardegna


● Cannonau di Sardegna Classico: comprende il territorio dei Comuni delle province di Nuoro ed Ogliastra;

Zona di produzione Cannonau di Sardegna "Classico"


● Cannonau di Sardegna Oliena o Nepente di Oliena: comprende l'intero territorio comunale di Oliena e in parte quello di Orgosolo in provincia di Nuoro;

Zona di produzione Cannonau di Sardegna "Oliena o Nepente di Oliena"


● Cannonau di Sardegna Capo Ferrato: comprende l'intero territorio comunale di Castiadas, Muravera, San Vito, Villaputzu e Villasimius in provincia di Cagliari;

Zona di produzione Cannonau di Sardegna "Capo Ferrato"


● Cannonau di Sardegna Jerzu: comprende i territori comunali di Jerzu e di Cardedu in provincia di Ogliastra;

Zona di produzione Cannonau di Sardegna "Jerzu"

base ampelografica
● rosato, rosso (anche riserva), passito, liquoroso: min 85% cannonau, possono concorrere altri vitigni di uve a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, presenti nei vigneti max. 15%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino;
● classico: min 90% cannonau, possono concorrere altri vitigni di uve a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, presenti nei vigneti max. 10%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino;

norme per la viticoltura
i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere una densità minima di 3.500 ceppi/Ha;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
è vietato l'impianto a tendone;
la resa massima di uva in coltura specializzata deve esssere di 11 t/Ha (9 t/Ha con specificazione "Classico") e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 12,50% vol. per Rosato e Rosso, 13,00% vol. per le tipologie "Classico" e "Riserva";

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata "Cannonau di Sardegna" e con la specificazione "Classico", devono avvenire all'interno dei rispettivi territori di produzione;
le operazioni di invecchiamento ed imbottigliamento, per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata "Cannonau di Sardegna" devono avvenire all'interno della Regione Sardegna, mentre devono rimanere all'interno delle zone di produzione per quanto riguarda le sottozone Oliena o Nepente di Oliena, Jerzu e Capo Ferrato;
la tipologia "Passito" deve essere ottenuta con appassimento delle uve sulla pianta, ovvero su stuoie o su graticci o anche in locali idonei. E' ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata ovvero con ventilazione forzata ovvero in locali termocondizionati;
è consentito, in annate particolarmente sfavorevoli, stabilito da Decreto Regionale, aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto fino ad un massimo di 1 grado alcolico mediante concentrazione sottovuoto a freddo o per osmosi inversa dei mosti;
i vini a denominazione di origine controllata "Cannonau di Sardegna" non possono essere immessi al consumo prima del 1° aprile dell'anno successivo alla vendemmia, mentre la tipologia Rosato può essere immessa al consumo dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia;
il vino a denominazione di origine controllata "Cannonau di Sardegna" nella tipologia "Liquoroso", non può essere immesso al consumo prima del 1°novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia e deve aver superato almeno 6 mesi di invecchiamento in botti di legno;
il vino a denominazione di origine controllata "Cannonau di Sardegna" Passito può essere immesso al consumo a partire dal 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia;
i vini a denominazione di origine controllata "Cannonau di Sardegna", sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni, a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia, di cui almeno 6 mesi in botti di legno, possono essere qualificati con la menzione "Riserva";
i vini a denominazione di origine controllata "Cannonau di Sardegna" con la specificazione "Classico", devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni, a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia. Per quest'ultima tipologia l'invecchiamento deve essere di almeno 12 mesi in botti di legno;

norme per l'etichettatura
nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Cannonau di Sardegna" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

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