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Le Doc della Sardegna: Malvasia di Cagliari


Le Doc della Sardegna: Malvasia di Cagliari

Malvasia di Cagliari D.O.C. (D.M. 6/2/1979 - G.U. n.164 del 16/6/1979)

zona di produzione
● in provincia di Oristano: comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta, Sant'Antonio Ruinas (fraz. di Villa Sant'Antonio), Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu;
● in provincia di Cagliari: comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni della Provincia;

base ampelografica
anche liquoroso: malvasia di Cagliari; è consentita, per favorire l'impollinazione, la presenza nei vigneti di non più del 5% di vitigni diversi purché le uve da essi provenienti non siano utilizzate nella preparazione del vino "Malvasia di Cagliari" e la superficie da essi coperta sia detratta agli effetti del computo della resa di uva in vino;

norme per la viticoltura
la resa massima di uva in coltura specializzata non deve superare 11 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale deve essere di 13% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, nonché quelle di invecchiamento obbligatorio e di preparazione del vino "Malvasia di Cagliari", devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;
è vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base, o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione;
per la preparazione dei tipi liquorosi è consentita l'aggiunta di alcol di origine viticola al mosto o al vino di base;
è consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie;
il vino "Malvasia di Cagliari" non può essere immesso al consumo prima del 1° luglio successivo all'annata di produzione delle uve;

norme per l'etichettatura
sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini "Malvasia di Cagliari" può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile

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