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► zona di produzione ● le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della regione Sardegna;
► base ampelografica ● (anche frizzante, superiore): Monica min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sardegna, max. 15%;
► norme per la viticoltura ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva in coltura specializzata non deve superare le 15 t/Ha; ● le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a DOC "Monica di Sardegna" i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi: "Monica di Sardegna" e "Monica di Sardegna" frizzante 10,5%; "Monica di Sardegna" Superiore 12%;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione; ● I vini a DOC "Monica di Sardegna" non possono essere immessi al consumo prima del 31 marzo successivo all'annata di produzione delle uve; ● il vino a DOC "Monica di Sardegna" "Superiore" non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia;
► norme per l'etichettatura ● nella presentazione e designazione dei vini, con l'esclusione della tipologia "frizzante", è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. I tipi "amabile" (tranquillo e frizzante) debbono essere designati in etichetta con la specificazione "amabile"
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