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Le Doc della Sardegna: Moscato di Sorso-Sennori


Le Doc della Sardegna: Moscato di Sorso-Sennori

Moscato di Sorso-Sennori D.O.C. (D.M. 18/01/2011 - G.U. n.26 del 2/2/2011)

zona di produzione
● in provincia di Sassari: le uve devono essere prodotte all'interno dei territori comunali di Sorso e Sennori;

base ampelografica
bianco, liquoroso, passito, spumante: Moscato bianco, possono concorrere anche le uve provenienti da vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Sardegna, presenti nei vigneti, max. 10%; per la tipologia spumante detta percentuale deve essere ottenuta esclusivamente da uve provenienti da vitigni aromatici a bacca bianca;

norme per la viticoltura
è consentita l'irrigazione di soccorso;
i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità di almeno 3.500 ceppi per ettaro;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 9 t/Ha e 14% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento per la produzione del "Moscato di Sorso - Sennori" devono essere effettuate entro i territori comunali di Sorso e Sennori. E' tuttavia consentito che le operazioni di elaborazione e imbottigliamento degli spumanti siano effettuate all'interno della regione Sardegna;
per tutte le tipologie di vino a Denominazione di Origine Controllata "Moscato di Sorso - Sennori" è vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base, o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione. E' comunque consentito un leggero appassimento delle uve su pianta o su telai, ovvero la parziale disidratazione con aria ventilata, con ventilazione forzata o in appositi locali termocondizionati. Per la preparazione del tipo liquoroso è consentita l'aggiunta di alcol di origine vinica al mosto o al vino di base;
il vino "Moscato di Sorso - Sennori" non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'annata di produzione delle uve per la tipologia "Spumante", del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve per la tipologia "Bianco" e del 1° giugno successivo all'annata di produzione delle uve per le tipologie "Liquoroso" e "Passito";

norme per l'etichettatura
nella designazione e presentazione dei i vini a denominazione di origine controllata "Moscato di Sorso-Sennori" , con l'esclusione delle tipologie "Liquoroso" e "Spumante", è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

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