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► zona di produzione ● in provincia di Messina: comprende tutto il territorio del Comune di Messina;
► base ampelografica ● 45%÷60% nerello mascalese, 15%÷30% nerello cappuccio, 5%÷10% nocera; possono concorrere da sole o congiuntamente, per un massimo del 15%, calabrese o nero d'Avola, gaglioppo o montonico nero, sangiovese;
► norme per la viticoltura ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 10 t/Ha e 11,50% vol.;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata; ● il vino "Faro" deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno un anno, con decorrenza dal 1° novembre dell'anno della vendemmia;
► norme per l'etichettatura ● è consentita l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile
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