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► zona di produzione ● in provincia di Messina: comprende tutto l'arcipelago delle isole Eolie (o Lipari);
► base ampelografica ● passito, dolce naturale, liquoroso: max. 95% malvasia, 5%÷8% corinto nero;
► norme per la viticoltura ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 9 t/Ha e 11,00% vol.;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata; ● il vino "Malvasia delle Lipari" Passito dovrà essere immesso al consumo non prima del 1° giugno successivo alla vendemmia, con una gradazione alcolica complessiva minima di 18 gradi e un residuo in zuccheri naturali non inferiore al 6%; ● il vino "Malvasia delle Lipari" Liquoroso all'atto dell'immissione al consumo deve avere una gradazione alcolica complessiva di 20 gradi, di cui almeno 16 gradi svolti e un contenuto in zuccheri residui non inferiore al 6%, e deve avere subito un periodo di affinamento di mesi 6 a decorrere dalla data di alcolizzazione
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