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Le Doc della Sicilia: Mamertino di Milazzo o Mamertino


Le Doc della Sicilia: Mamertino di Milazzo o Mamertino

Mamertino di Milazzo o Mamertino D.O.C. (D.M. 3/9/2004 - G.U. n.214 del 11/9/2004)

zona di produzione
● in provincia di Messina: comprende i terreni dei territori amministrativi dei comuni di Alì, Alì Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Castroreale, Condrò, Falcone, Fiumedinisi, Furnari, Gualtieri Sicaminò, Itala, Librizzi, Mazzarrà Sant'Andrea, Merì, Milazzo, Monforte San Giorgio, Montalbano Elicona, Nizza di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Patti, Roccalumera, Roccavaldina, Rodì Milici, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Scaletta Zanclea, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tripi;

base ampelografica
● bianco, riserva: min. 35% grillo e ansonica (o inzolia), di cui almeno il 10% di ciascun vitigno, min. 45% catarratti, possono concorrere altre uve a bacca bianca non aromatiche racc. e/o aut. per la provincia di Messina max. 20%;
● con menzione del vitigno bianchi: Grillo-Ansonica o Grillo-Inzolia 100%, con un minimo del 20% di ciascun vitigno;
● rosso, riserva: min. 60% nero d'Avola e/o calabrese, min. 10% nocera, possono concorrere altre uve a bacca nera non aromatiche racc. e/o aut. per la provincia di Messina max. 30%;
● con menzione del vitigno rossi (anche riserva): Nero d'Avola, Calabrese min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca nera non aromatiche racc. e/o aut. per la provincia di Messina max. 15%;

norme per la viticoltura
i nuovi impianti e reimpianti devono avere una densità minima di 4.000 ceppi/Ha;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 11 t/Ha e 10,50% vol. per Grillo-Ansonica o Grillo-Inzolia o viceversa, 11 t/Ha e 11,00% vol. per il Bianco, 10 t/Ha e 12,00% vol. per Rosso e Calabrese o Nero d'Avola (12,50% vol. per le versioni Riserva), 9 t/Ha e 12,50% vol. per il Bianco Riserva;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata;
è ammessa la colmatura dei tipi riserva, in corso dell'invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine, di uguale colore e varietà, anche non soggetti ad invecchiamento, in misura complessiva non superiore al 10%;
i vini Bianco, Rosso, Calabrese o Nero d'Avola, possono fregiarsi della menzione "Riserva" se sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento di 24 mesi, di cui almeno 6 in botti di legno;

norme per l'etichettatura
nell'etichettatura dei vini l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria

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