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► zona di produzione ● in provincia di Trapani: comprende l'intero territorio della provincia, esclusi i comuni di Alcamo, Favignana e Pantelleria;
► base ampelografica ● bianco (oro e ambra): grillo e/o catarratto e/o ansonica o inzolia e/o damaschino; ● rosso (rubino): calabrese - loc. nero d'Avola e/o perricone - loc. pignatello e/o nerello mascalese; possono concorrere fino ad un massimo del 30% le stesse uve utilizzate per il bianco;
► norme per la viticoltura ● i nuovi impianti e reimpianti devono avere una densità minima di 4.000 ceppi/Ha; ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 11 t/Ha e 10,50% vol. per Grillo-Ansonica o Grillo-Inzolia o viceversa, 11 t/Ha e 11,00% vol. per il Bianco, 10 t/Ha e 12,00% vol. per Rosso e Calabrese o Nero d'Avola (12,50% vol. per le versioni Riserva), 9 t/Ha e 12,50% vol. per il Bianco Riserva;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata; ● è ammessa la colmatura dei tipi riserva, in corso dell'invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine, di uguale colore e varietà, anche non soggetti ad invecchiamento, in misura complessiva non superiore al 10%; ● i vini Bianco, Rosso, Calabrese o Nero d'Avola, possono fregiarsi della menzione "Riserva" se sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento di 24 mesi, di cui almeno 6 in botti di legno;
► norme per l'etichettatura ● nell'etichettatura dei vini l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria
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