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► zona di produzione ● in provincia di Palermo: comprende l'intero territorio dei Comuni di Camporeale, Corleone, Roccamena, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela e parte del territorio dei Comuni di Monreale e Piana degli Albanesi;
► base ampelografica ● bianco, superiore, Vendemmia Tardiva: catarratto e ansonica o inzolia, minimo 50% + eventuali uve di altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Palermo con un massimo del 30% per il trebbiano toscano; ● con menzione del vitigno bianchi: Ansonica o Inzolia, Catarratto, Grillo, Chardonnay, Pinot Bianco ciascuno min. 85%, possono concorrere uve di altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Palermo; ● rosato: nerello mascalese, perricone e/o sangiovese, minimo 70%, + eventuali uve di altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Palermo; ● rosso, rosso riserva, Novello: calabrese o nero d'Avola e perricone minimo 50%, possono concorrere uve di altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut., per la provincia di Palermo; ● con menzione del vitigno rossi: Pinot Nero, Sangiovese, Calabrese o Nero d'Avola, Perricone, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot ciascuno min. 85%, possono concorrere uve di altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Palermo;
► norme per la viticoltura ● i nuovi impianti e reimpianti devono avere una densità minima di 3.000 ceppi/Ha e come forme di allevamento dovranno essere utilizzati esclusivamente i sistemi a controspalliera o ad alberello ed eventuali varianti similari, ad esclusione dei sistemi a tendone; ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 12 t/Ha e 11,00% vol. per Bianco, Rosato, Ansonica o Inzolia, Catarratto e Grillo, 12 t/Ha e 11,50% vol. per il Rosso, 10 t/Ha e 11,00% vol. per il Pinot Bianco, 10 t/Ha e 12,00% vol. per Pinot Nero, Calabrese o Nero d'Avola, Perricone, Cabernet Sauvinon, Merlot, Syrah e Sangiovese, 8 t/Ha e 13,50% vol. per la Vendemmia Tardiva;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi anche in parte, nella zona di produzione; ● i vini rossi a denominazione di origine controllata "Monreale", con o senza specificazione di vitigno, provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 12,50% e sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore ai 2 anni a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, possono fregiarsi della menzione "Riserva"; ● i vini bianchi a denominazione di origine controllata "Monreale", con o senza riferimento al vitigno, provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 12,50% e sottoposti ad un periodo di affinamento di almeno 6 mesi in recipienti, a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, possono fregiarsi della menzione "Superiore"; ● il vino a denominazione di origine controllata "Monreale", proveniente da uve bianche che abbiano subito un appassimento sulla pianta, e che sia stato sottoposto ad un affinamento di almeno 6 mesi in fusti di legno della capacità massima di litri 500, può fregiarsi della menzione "Vendemmia Tardiva". Tali uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,5% e devono essere raccolte non prima del 1° ottobre. Il prodotto così ottenuto non potrà essere immesso al consumo prima di 12 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di vendemmia; ● l'eventuale arricchimento può essere effettuato solo con mosto concentrato proveniente da vigneti iscritti all'albo di produzione dei vini a Doc "Monreale" o con mosto concentrato rettificato;
► norme per l'etichettatura sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata "Monreale", deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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