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Le Doc della Sicilia: Salaparuta


Le Doc della Sicilia: Salaparuta

Salaparuta D.O.C. (D.M. 8/2/2006 - G.U. n.42 del 20/2/2006)

zona di produzione
● in provincia di Trapani: comprende i terreni vocati alla qualità all'interno dei confini territoriali del comune di Salaparuta;

base ampelografica
bianco: min. 60% catarratto (o inzolia o insolia), possono concorrere altre uve a bacca bianca non aromatiche racc. e/o aut. per la Regione Sicilia ad esclusione del trebbiano toscano max. 40%;
con menzione del vitigno bianchi: Inzolia, Grillo, Catarratto, Chardonnay ciascuno min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca non aromatiche racc. e/o aut. per la Regione Sicilia ad esclusione del trebbiano toscano max.15%;
rosso Novello: min. 50% nero d'Avola, min. 20% merlot, possono concorrere altre uve a bacca nera non aromatiche racc. e/o aut. per la Regione Sicilia max. 30%;
rosso, rosso riserva: min. 65% nero d'Avola, possono concorrere altre uve a bacca nera non aromatiche racc. e/o aut. per la Regione Sicilia max. 35%;
con menzione del vitigno rossi (anche riserva): Cabernet Sauvignon, Nero d'Avola, Merlot, Syrah ciascuno min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca nera non aromatiche racc. e/o aut. per la Regione Sicilia max. 15%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti le forme di allevamento devono essere ad alberello o a controspalliera ed avere una densità minima di 3.500 ceppi/Ha per i vitigni a bacca bianca e di 4.000 per i vitigni a bacca rossa;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 13 t/Ha e 11,00% vol. per il Novello, 11,50% vol. per Bianco e Catarratto, 12,00% vol. per il Rosso, 12 t/Ha e 11,00% vol. per l'Inzolia, 11,50% vol. per il Grillo, 12,50% vol. per il Nero d'Avola, 11 t/Ha e 12,50% vol. per Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon e Syrah, 13,50% per le tipologie Riserva;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento obbligatorio ed imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio delimitato nella zona di produzione;
l'eventuale arricchimento potrà essere effettuato soltanto con mosto concentrato rettificato o con mosto concentrato proveniente da uve di vigneti iscritti all'albo di produzione;
i vini rossi, con o senza specificazione di vitigno, a denominazione di origine controllata "Salaparuta", sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore ai 2 anni, di cui almeno 6 mesi in contenitori di legno, a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, possono fregiarsi della menzione "Riserva";

norme per l'etichettatura
sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata "Salaparuta" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

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