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► zona di produzione ● in provincia di Palermo: comprende tutto il territorio amministrativo dei Comuni di Alia, Caltavuturo, Sclafani Bagni, Valledolmo e parte del territorio dei Comuni di Aliminusa, Castellana Sicula, Castronuovo di Sicilia, Cerda, Montemaggiore Belsito, Petralia Sottana e Polizzi Generosa; ● in provincia di Caltanissetta: comprende l’intero territorio amministrativo dei Comuni di Vallelunga Pratameno e Villalba; ● in provincia di Agrigento: comprende parte del territorio del Comune di Cammarata;
► base ampelografica ● bianco, spumante, dolce, dolce vendemmia tardiva: min. 50% catarratto e/o inzolia o ansonica e/o grecanico, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per le province di Palermo, Agrigento e Caltanissetta max. 50%; ● con menzione del vitigno bianchi: Ansonica o Inzolia, Catarratto, Chardonnay, Grecanico, Grillo, Pinot Bianco, Sauvignon ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per le province di Palermo, Agrigento e Caltanissetta max. 15%; ● rosato, spumante: min. 50% nerello mascalese, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per le province di Palermo, Agrigento e Caltanissetta max. 50%; ● rosso, Novello, riserva (tranne per il nerello mascalese): min. 50% nero d'Avola e/o perricone, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per le province di Palermo, Agrigento e Caltanissetta max. 50%; ● con menzione del vitigno rossi, riserva (senza la presenza del nerello mascalese): Cabernet Sauvignon, Merlot, Nerello Mascalese, Nero d'Avola o Calabrese, Pinot Nero, Syrah, Perricone, Sangiovese ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per le province di Palermo, Agrigento e Caltanissetta max. 15%;
► norme per la viticoltura ● è consentita l'irrigazione di soccorso durante il periodo primaverile estivo, non oltre l'inizio dell'invaiatura; ● i nuovi impianti e reimpianti dovranno prevedere un numero minimo di 3.400 e come forme di allevamento dovranno essere utilizzati esclusivamente i sistemi a controspalliera o ad alberello ed eventuali varianti similari a esclusione dei sistemi a tendone; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 12 t/Ha e 10,50% vol. per le tipologie Bianco, Ansonica o Insolia, Catarratto, Grecanico e Grillo, di 11 t/Ha e 10,50% vol. per Rosato e Nerello Mascalese, di 10 t/Ha e 10,50% vol. per Chardonnay, Pinot Bianco e Sauvignon, di 10 t/Ha e 11,00% vol. per Rosso, Nero d'Avola o Calabrese, Perricone, Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese, Pinot Nero e Syrah;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno dei territori dei comuni ricadenti, anche solo in parte, all'interno della zona di produzione delimitata; ● il vino a denominazione di origine controllata "Contea di Sclafani", proveniente da uve che abbiano subito un appassimento sulla pianta e che sia stato ottenuto da una vinificazione in recipienti di legno, nonché sottoposto a un affinamento di almeno 6 mesi in fusti di legno della capacità massima di litri 500, può utilizzare la menzione "Vendemmia Tardiva". Tali uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 13% e devono essere raccolte non prima del 1° ottobre. Il prodotto così ottenuto non potrà essere immesso al consumo prima di 18 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di vendemmia; ● le tipologie spumante devono essere ottenute esclusivamente per rifermentazione in bottiglia o autoclave con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica; ● per il tipo vendemmia tardiva le uve devono aver subito un appassimento sulla pianta tale da consentire l'acquisizione delle caratteristiche previste dal presente disciplinare di produzione ed essere raccolte non prima del 15 settembre; ● il tipo Rosso Riserva, con o senza specificazione di vitigno e ad eccezione del Nerello Mascalese, prima dell'immissione al consumo, deve avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12% ed essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni, a decorrere dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve;
► norme per l'etichettatura ● fatta eccezione per i vini spumanti, sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata "Contea di Sclafani" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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