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lavinium Doc Toscana


La zona antica della Toscana


Le Doc della Toscana

D.O.C.G.: 8

D.O.C.: 37
vino bianco bianco
Vino rosato rosato
Vino rosso rosso
vino spumantespumante rosatospumante rosso spumante bianco, rosato, rosso
Vino passito dolce, passito,
v.t., liquoroso

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Vitigni raccomandati in Toscana

Denominazione Descrizione
Vino rosso Brunello di Montalcino
(D.M. 19/5/1998 - G.U. n.133 del 10/6/1998)

zona di produzione
in provincia di Siena: comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Montalcino;

base ampelografica
rosso, riserva: Sangiovese - loc. Brunello;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti la densità minima dovrà essere di 3.000 piante per ettaro;

la quantità massima di uva ammessa per la produzione non deve essere superiore a 8 t/Ha di vigneto in coltura specializzata, pari a hl 56 in vino al primo travaso e a hl 52 alla fine del periodo di conservazione obbligatorio. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione del vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto al numero di viti esistenti e alla loro produzione per ceppo, che non dovrà essere superiore in media a kg 2,7;

le uve destinate alla vinificazione, sottoposte se necessario a preventiva cernita, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12% vol.; qualora venga rivendicata una "vigna" le uve devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,5% vol.;

norme per la vinificazione
il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brunello di Montalcino" deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento di almeno 4 anni (5 anni per il tipo Riserva) e affinato, per almeno tre anni di detto periodo, in contenitori di rovere di qualsiasi dimensione. Il predetto periodo di invecchiamento obbligatorio decorre da una data successiva al 1° gennaio dell'anno seguente a quello di produzione delle uve. Il prodotto in affinamento in contenitori di rovere può essere trasferito in altri recipienti durante il periodo di affinamento. Detti trasferimenti dovranno comunque essere documentati sui registri di cantina, in modo che dagli stessi risulti evidente l'effettuazione dei tre anni di affinamento in contenitori di rovere, all'interno dei quattro anni di invecchiamento obbligatorio. Fermo restando l'affinamento in contenitori di rovere si potrà tenere il 6% di vino dell'annata in affinamento, in contenitori diversi da usarsi esclusivamente per colmature. Prima dell'immissione al consumo, il vino deve essere sottoposto a un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 4 mesi (almeno 6 mesi per il tipo Riserva);

le operazioni di vinificazione, conservazione, affinamento in legno, affinamento in bottiglia e imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione;

norme per l'etichettatura
sulle bottiglie contenenti il vino Docg "Brunello di Montalcino" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

Vino rosso Carmignano
(D.M. 9/7/1998 - G.U. n.172 del 25/7/1998)

zona di produzione
in provincia di Firenze: comprende i terreni collinari dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano;

base ampelografica
rosso, riserva: min. 50% Sangiovese, max. 20% Canaiolo nero, 10-20% Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon, max. 10% Trebbiano toscano e/o Canaiolo bianco e/o Malvasia del Chianti, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Prato max. 10%;

norme per la viticoltura
la resa massima di uva in coltura specializzata non deve superare le 8t/Ha e a tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione ottenuta dalle viti in coltura promiscua non deve superare i kg 3,5 a ceppo con la tolleranza del 20% sopra indicata;

le uve destinate alla vinificazione del vino "Carmignano" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all'interno della zona di produzione; il periodo di invecchiamento deve essere effettuato in botti di rovere o di castagno, rispettivamente per almeno un anno per il "Carmignano" e per almeno due anni per il "Carmignano" tipo "Riserva";

è consentita l'aggiunta, nel limite massimo del 10%, di vino avente diritto alla denominazione "Carmignano" di annate diverse da quella indicata in etichetta;

norme per l'etichettatura
in etichetta è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

Vino rosso Chianti
(D.M. 19/6/2009 - G.U. n.152 del 3/7/2009)

zona di produzione
è costituita da territori delimitati che coinvolgono numerosi comuni delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. Prevede sette sottozone:
Colli Fiorentini
Rufina
Montalbano
Montespertoli
Colli Senesi
Colli Aretini
Colline Pisane;

base ampelografica
rosso, riserva, superiore: 70-100% Sangiovese, possono inoltre concorrere alla produzione le uve provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana; inoltre:
- i vitigni a bacca bianca non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%;
- i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%;
per la sottozona "Colli Senesi", la composizione ampelografica è la seguente: 75-100% Sangiovese, possono concorrere alla produzione le uve a bacca rossa dei vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana max. 25% del totale e purché Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon singolarmente o congiuntamente non superino il limite massimo del 10%;

norme per la viticoltura
fino alla vendemmia 2015 potranno concorrere alla produzione del vino "Chianti" con riferimento alla sottozona "Colli Senesi", anche i vitigni Trebbiano Toscano e Malvasia del Chianti singolarmente o congiuntamente fino al massimo del 10%;

la produzione massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere rispettivamente di 9 t/Ha e 10,50% vol. per la tipologia "Chianti", 8 t/Ha e 11,00% vol. per le sottozone "Colli Aretini", "Colli Fiorentini", "Colline Pisane", "Montalbano" e "Montespertoli", 8 t/Ha e 11,50% vol. per la sottozona "Colli Senesi" (12,50% vol. per la versione "Riserva"), 7,5 t/Ha e 11,50% vol. per la tipologia "Chianti Superiore";

norme per la vinificazione
per la versione "Riserva", è previsto un invecchiamento obbligatorio minimo di 2 anni; per le sottozone "Rufina" e "Colli Fiorentini", dei 2 anni di invecchiamento minimo previsti, almeno 6 mesi devono essere effettuati in botti di legno; per la sottozona "Colli Senesi" il periodo in legno dovrà essere di almeno 8 mesi, ai quali vanno aggiunti almeno 4 mesi di affinamento in bottiglia;

norme per l'etichettatura
è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve per tutte le tipologie di vino Chianti

Vino rosso Chianti Classico
(D.M. 10/6/2010 - G.U. n.150 30/6/2010)

zona di produzione
in provincia di Firenze: comprende tutto il territorio dei comuni di Greve in Chianti e parte del territorio dei comuni di Barberino Val d'Elsa, San Casciano in Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa;
in provincia di Siena: comprende tutto il territorio dei comuni di Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti e Radda in Chianti e parte del territorio dei comuni di Castelnuovo Berardenga e Poggibonsi;

base ampelografica
rosso, riserva: Sangiovese (loc. Sangioveto) 80% min., possono concorrere alla produzione le uve a bacca rossa provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana max. 20% della superficie iscritta all'Albo Vigneti;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti la densità minima dei ceppi ad ettaro, dovrà essere di 4.400;

la resa massima di uva consentita è di 7,5 t/Ha e la resa media per ceppo non può essere superiore a Kg. 2;

le uve destinate alla vinificazione devono essere sottoposte a preventiva cernita, se necessario, in modo da assicurare al vino atto a divenire "Chianti Classico" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, conservazione, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione;

è consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferma restando la produzione massima di vino per ettaro (70%) ed il rispetto del titolo alcolometrico minimo naturale delle uve (11,5% e 12% per la Riserva). L'eventuale arricchimento dovrà essere effettuato o con mosto concentrato prodotto con uve originarie della zona di produzione del vino "Chianti Classico", oppure con mosto concentrato rettificato o zucchero d'uva;

il vino "Chianti Classico" può essere immesso al consumo soltanto a partire dal 1° ottobre dell'anno successivo alla vendemmia. Il vino destinato a "Riserva" può essere immesso al consumo solo dopo essere stato sottoposto ad almeno 24 mesi di invecchiamento di cui affinamento in bottiglia per almeno 3 mesi. La pratica dell'affinamento potrà essere svolta anche fuori dalla zona di vinificazione, purché sulle bottiglie risultino già applicate etichetta e fascetta sostitutiva del Contrassegno di Stato. Il periodo di invecchiamento viene calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia;

norme per l'etichettatura
sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Chianti Classico" per l'immissione al consumo deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve

vino bianco Vernaccia di San Gimignano
(D.M. 26/11/2010 - G.U. n.289 dell'11/12/2010)

zona di produzione
in provincia di Siena: comprende i vigneti situati in terreni collinari del comune di San Gimignano;

base ampelografica
bianco, riserva: Vernaccia, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per la Regione Toscana fino ad un massimo del 15%. Non è consentito l'impiego dei seguenti vitigni: Traminer, Moscato bianco, Müller Thurgau, Malvasia di Candia, Malvasia Istriana, Incrocio Bruni 54. I vitigni Sauvignon e Riesling possono concorrere, in ogni caso, nella misura massima, da soli o congiuntamente, del 10%;

norme per la viticoltura
è consentita l'irrigazione di soccorso;

per i nuovi impianti o reimpianti, il numero di ceppi effettivi per ettaro di superficie utile produttiva, non deve essere inferiore a 4.000;

la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata è di 9 t/Ha. In ogni caso la produzione massima di uva non deve essere in media superiore a 3,0 kg per ceppo. Per gli impianti esistenti e realizzati tra il 9 luglio 1993 e l'entrata in vigore del presente disciplinare, la produzione massima di uva non deve essere in media superiore a 4,0 kg per ceppo. Per gli impianti esistenti e realizzati prima del 9 luglio 1993, la produzione massima di uva non deve essere in media superiore a 5,0 kg per ceppo;

le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Vernaccia di San Gimignano" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,5%, ed alla tipologia "Riserva" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 12,0%;

norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’ambito del territorio del comune di San Gimignano; le operazioni di invecchiamento e di affinamento devono essere effettuate nell'area di produzione delle uve o nelle strutture autorizzate in cui è consentita la vinificazione; l'imbottigliamento è consentito unicamente nell'area di vinificazione delle uve;

è consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali e, nel caso di uso di mosti concentrati è consentito il solo impiego di mosti concentrati rettificati;

il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vernaccia di San Gimignano" nella tipologia "Riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 11 mesi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. Prima dell'immissione al consumo, il vino deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di 3 mesi in bottiglia;

norme per l'etichettatura
nella designazione del vino D.O.C.G. "Vernaccia di San Gimignano" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

Vino rosso Vino Nobile di Montepulciano
(D.M. 9/11/2010 - G.U. n.280 del 30/11/2010)

zona di produzione
in provincia di Siena: ricade nel territorio amministrativo del comune di Montepulciano;

base ampelografica
rosso, riserva: min. 70% Prugnolo gentile, max. 20% Canaiolo nero, possono inoltre concorrere i vitigni non aromatizzati, a eccezione della Malvasia del Chianti, racc. e/o aut. per la provincia di Siena max. 20% purché la percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 10%;

norme per la viticoltura
è consentita l'irrigazione di soccorso:

per i nuovi impianti e reimpianti dei vigneti idonei alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vino Nobile di Montepulciano", la densità minima ad ettaro deve essere di 3.330 ceppi;

la resa massima di uva ammessa per la produzione del vino non deve essere superiore a 8 t/Ha di coltura specializzata;

le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12%;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di Montepulciano; le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di vinificazione;

il vino deve essere sottoposto a un periodo di maturazione di almeno due anni, a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia. Entro questo periodo sono lasciate alla discrezione dei produttori le seguenti possibili opzioni:
1) 24 mesi di maturazione in legno
2) 18 mesi minimo di maturazione in legno più i restanti mesi in altro recipiente
3) 12 mesi minimo in legno più 6 mesi minimo in bottiglia più i restanti mesi in altro recipiente.
Nei casi 2 e 3, l'inizio del periodo di maturazione in legno non potrà essere protratto oltre il 30 aprile dell'anno successivo alla vendemmia;

il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vino Nobile di Montepulciano" derivante da uve aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50% e sottoposto ad un periodo di maturazione di almeno 3 anni di cui 6 mesi di affinamento in bottiglia, può portare in etichetta la qualificazione "Riserva", fermi restando i periodi minimi di utilizzo del legno precedentemente descritti;

fermo restando l'invecchiamento in contenitori di legno si potrà tenere il 4% del medesimo vino in contenitori diversi da usarsi per colmature;

è consentita a scopo migliorativo, l'aggiunta di annate diverse di vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vino Nobile di Montepulciano" o di vino atto alla denominazione di origine controllata e garantita "Vino Nobile di Montepulciano" alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali;

norme per l'etichettatura
sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vino Nobile di Montepulciano" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

Vino rosatoVino rossoVino passito Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignano o Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice
(D.M. 14/07/1998 - G.U. n.171 del 24/07/1998)
zona di produzione
in provincia di Prato: comprende i terreni collinari situati all'interno del territorio amministrativo dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano;

base ampelografica
Barco Reale di Carmignano, Rosato di Carmignano: Sangiovese min. 50%, Canaiolo nero max. 20%, Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon 10-20%, Trebbiano toscano e/o Malvasia e/o Canaiolo bianco max. 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Prato max. 10%;

Vin Santo di Carmignano (secco, amabile, riserva): Trebbiano toscano e/o Malvasia del Chianti min. 75%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Prato max. 25%;

Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice (anche riserva): Sangiovese min. 50%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa o bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Prato max. 50%;

norme per la viticoltura
i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 ceppi/ettaro e la produzione media per ceppo non deve superare i 3,500 kg;

la resa massima di uva in coltura specializzata deve essere di 10 t/Ha, le uve fresche destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,00% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo;

nella vinificazione delle tipologie "Vin Santo" sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino la sua peculiare caratteristica. In particolare il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:
l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento e può essere ammostata non prima del 1° Dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 Marzo dell'anno successivo;
l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa anche la disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,60%;
la conservazione e l'invecchiamento del "Vin Santo di Carmignano" deve avvenire in recipienti di legno "caratelli" di capacità non superiore ai 300 litri;
l'immissione al consumo delle tipologie "Vin Santo" non può avvenire prima del 1° Novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
l'immissione al consumo della specificazione "Riserva" non può avvenire prima del 1° Novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve.
Al termine del periodo di invecchiamento i prodotti devono avere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo di 16,00% vol.
vino biancoVino passito Bianco dell'Empolese
(D.M. 14/09/2010 - G.U. n.228 del 29/9/2010)

zona di produzione
in provincia di Firenze: comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino, Vinci;

base ampelografica
bianco: Trebbiano toscano min. 60%, possono concorrere alla produzione di detto vino, per un massimo del 40%, le uve dei vitigni a bacca bianca, da soli o congiuntamente, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite;

Vin Santo: Trebbiano Toscano minimo 60%, possono concorrere alla produzione di detto vino, per un massimo del 40%, le uve dei vitigni a bacca bianca, da soli o congiuntamente, ad esclusione del Moscato Bianco, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro, in coltura specializzata, non può essere inferiore a 3.300;

è consentita l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva in coltura specializzata, per la produzione del vino a denominazione di origine controllata "Bianco dell'Empolese", non deve essere superiore a 12 t/Ha, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 10,00% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, invecchiamento e imbottigliamento debbono essere effettuate all'interno dei territori comunali della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e di confine, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio amministrativo dei comuni confinanti;

per la tipologia "Vinsanto" deve essere seguito il tradizionale metodo di vinificazione che in particolare prevede:
le uve, dopo avere subito un'accurata cernita, debbono essere sottoposte ad appassimento naturale; l'appassimento delle uve destinate alla vinificazione nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, deve avvenire in locali idonei e deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 28%;

norme per l'etichettatura
per tutte le tipologie dei vini a DOC "Bianco dell'Empolese" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

vino biancoVino rosatoVino rossoVino passito Colli dell'Etruria Centrale
(D.P.R. 5/12/1990 - G.U. n.59 del 11/3/1991)

zona di produzione
coincide con quella della Docg Chianti ed è costituita da territori delimitati che coinvolgono numerosi comuni delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena;

base ampelografica
bianco: min. 50% Trebbiano toscano, max. 50% Malvasia del Chianti e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Chardonnay e/o Sauvignon e/o Vernaccia di S.Gimignano, possono concorrere da sole o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. nella rispettiva zona di produzione max. 25%;

Novello: min. 50% Sangiovese, max. 50% Canaiolo e/o Ciliegiolo e/o Merlot e/o Gamay, possono concorrere da sole o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa racc. e/o aut. nella rispettiva zona di produzione max. 25%;

rosato, rosso: min. 50% Sangiovese, max. 50% Canaiolo nero e/o Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Merlot e/o Pinot nero, possono concorrere da sole o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa racc. e/o aut. nella rispettiva zona di produzione max. 25%;

Vin Santo: min. 70% Trebbiano toscano e/o Malvasia del Chianti, possono concorrere da sole o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni raccomandati e/o autorizzati nella rispettiva zona di produzione max. 30%;

Vin Santo Occhio di Pernice: min. 50% Sangiovese, possono concorrere altre uve provenienti dai vitigni racc. e/o aut. della rispettiva zona max. 50%;

norme per la viticoltura
i sesti di impianto per i nuovi vigneti ed i reimpianti devono assicurare una densità ad ettaro di almeno 3.300 ceppi;

la resa massima di uva per i vigneti in coltura specializzata non deve superare le 12 t/Ha per tutte le tipologie, mentre il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 9,5% vol. per la versione "Bianco" e 10% vol. per le versioni "Rosato", "Rosso" e "Novello";

norme per la vinificazione
per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli dell'Etruria Centrale" Rosso è consentita la pratica del governo all'uso toscano purché le relative operazioni siano ultimate entro il 31 dicembre di ogni anno;

sono consentiti, ad esclusione del Vinsanto, l'arricchimento con mosto concentrato proveniente da uve derivanti da vigneti iscritti all'Albo e mosto concentrato rettificato alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali;

l'elaborazione della tipologia "Vinsanto" deve attuarsi come segue:
l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento naturale e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26%;
la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai cinque ettolitri;
l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
l'immissione al consumo del Vinsanto Riserva, non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve;
al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 15,5%;

norme per l'etichettatura
sulle bottiglie di tutte le tipologie di vino del presente disciplinare deve essere sempre indicata l'annata di produzione delle uve

vino biancovino spumanteVino passito Moscadello di Montalcino
(D.M. 26/5/2010 - G.U. n.146 del 25/6/2010)

zona di produzione
in provincia di Siena: comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Montalcino;

base ampelografica
tranquillo, frizzante, Vendemmia Tardiva: Moscato Bianco, possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Toscana fino ad un massimo del 15%;

norme per la viticoltura
è consentita la pratica dell'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 10 t/Ha, pari a 65 Hl in vino finito per i tipi "Tranquillo" e "Frizzante". Per il tipo "Vendemmia Tardiva" la produzione massima di uva parzialmente appassita, non deve essere superiore a 5 t/Ha di vigneto in coltura specializzata, pari a 22,5 Hl in vino;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, conservazione, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione;

la presa di spuma per il tipo "Frizzante" deve avvenire solo attraverso fermentazione naturale;

l'eventuale arricchimento per le tipologie "Tranquillo" e "Frizzante" potrà essere effettuato solo con mosto concentrato prodotto da uve provenienti dai vigneti iscritti all'Albo dei Vigneti del vino Moscadello di Montalcino o con Mosto Concentrato Rettificato. Per la tipologia "Vendemmia Tardiva" è vietato qualsiasi tipo di arricchimento;

per le uve atte a produrre la tipologia Vendemmia Tardiva è consentito, fino ad un massimo del 50% della resa massima prevista, un appassimento parziale in fruttaio;

la tipologia "Vendemmia Tardiva" deve essere sottoposta ad un periodo di affinamento di almeno un anno, calcolato dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia e non può essere immessa al consumo prima del 1° gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia. Durante l'affinamento il vino può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi freddi;

le uve destinate alla vinificazione sottoposte, se necessario, a preventiva cernita, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10% per i tipi "Tranquillo" e "Frizzante". Le uve destinate alla produzione della tipologia "Vendemmia Tardiva", ammesse nelle condizioni richieste debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 15%;

norme per l'etichettatura
sulle bottiglie contenenti il vino "Moscadello di Montalcino" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

vino biancovino spumantespumante rosatoVino rossoVino passito Pomino
(nuovo disciplinare, approvato, in attesa di pubblicazione in G.U.)

zona di produzione
in provincia di Firenze: comprende parte del territorio del comune di Rùfina;

base ampelografica
bianco, riserva, vendemmia tardiva: Pinot bianco e/o Chardonnay e/o Pinot Grigio min. 70%, possono concorrere altre uve a bacca bianca idonee alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana, presenti nei vigneti, max. 30%;

Vin Santo: Pinot bianco e/o Chardonnay e/o Pinot Grigio e/o Trebbiano toscano min. 70%, possono concorrere altre uve a bacca bianca idonee alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana, presenti nei vigneti, max. 30%;

con menzione del vitigno bianchi: Chardonnay, Sauvignon (ciascuno min. 85%), possono concorrere altre uve a bacca bianca, da sole o congiuntamente, idonee alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana, presenti nei vigneti, max. 15% del totale delle viti;

rosso, riserva, Vin Santo Occhio di pernice: min. 50% Sangiovese, max. 50% Pinot Nero e/o Merlot, possono concorrere altre uve a bacca rossa, da sole o congiuntamente, idonee alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana, presenti nei vigneti, max. 25% del totale delle viti;

con menzione del vitigno rossi: Pinot Nero, Merlot (ciascuno min. 85%), possono concorrere altre uve a bacca rossa, da sole o congiuntamente, idonee alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana, presenti nei vigneti, max. 15% del totale delle viti;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 4.000 ceppi ad ettaro in coltura specializzata;

è consentita l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva ammessa per tutte le tipologie, ad esclusione della tipologia spumante, è di 9 t/Ha; tale produzione non può comunque superare i 4 kg/ceppo per i vecchi impianti ed i 2,3 kg/ceppo per gli impianti con densità di almeno 4.000 ceppi ad ettaro. La produzione massima di uva ammessa per la tipologia "Spumante" è di 15 t/Ha; tale produzione non può comunque superare i 3,7 kg/ceppo per gli impianti con densità di almeno 4.000 ceppi ad ettaro;

le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di almeno 9% vol. per la tipologia "Spumante", 10% vol. per tutte le altre tipologie provenienti da uve bianche e 11% vol. per tutte le tipologie provenienti da uve rosse. Per la qualifica "Riserva" la tipologia "Spumante" deve assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di almeno 10% vol., e le tipologie Bianco e Rosso devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di almeno 11,5% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, l'arricchimento del grado alcolico, l'appassimento delle uve e la spumantizzazione, devono essere effettuate all'interno della provincia di Firenze. L'imbottigliamento dei vini "Pomino" di tutte le tipologie previste deve avvenire all'interno della provincia di Firenze; le eventuali dolcificazioni e l'eventuale affinamento in bottiglia devono avvenire nel luogo di imbottigliamento; la fermentazione e l'invecchiamento obbligatorio delle tipologie "Vin Santo" debbono avvenire nell'ambito della zona di vinificazione delle uve in appositi locali ed in recipienti in legno di capacità non superiore a hl. 4. Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve ave
e una gradazione alcolica minima complessiva di 15,50% vol.;

è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali;

i seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo d'invecchiamento:
Pomino Rosso: almeno sei mesi in botti di rovere o in piccoli carati di rovere
Pomino Rosso Riserva: non meno di due anni, di cui almeno dodici mesi in botti di rovere o in piccoli carati sempre di rovere. Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve per entrambe le tipologie
Pomino Bianco Riserva: non inferiore a un anno, di cui almeno otto mesi in botti di rovere o in piccoli carati sempre di rovere. Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve
Pomino Spumante: deve permanere per almeno quindici mesi sui lieviti di fermentazione; tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del I°gennaio successivo alla raccolta delle uve
Pomino Spumante Riserva: deve permanere per almeno trentasei mesi sui lieviti di fermentazione, ai sensi della normativa vigente
Pomino Vin Santo e Pomino Vin Santo Occhio di Pernice: l'invecchiamento deve avvenire in recipienti di legno di capacità non superiore a 4 hl;

norme per l'etichettatura
nell'etichettatura dei vini, per tutte le tipologie ad esclusione del "Pomino Spumante", deve figurare, veritiera e documentabile, l'annata di produzione delle uve. Il "Pomino Spumante", nelle tipologie Bianco e Rosato, che abbia trascorso un periodo di almeno 24 mesi di permanenza sui lieviti, può riportare l'annata di produzione delle uve. Il "Pomino Spumante" Riserva deve obbligatoriamente riportare nell'etichettatura l'annata di produzione delle uve. Per il "Pomino Spumante" Rosato è ammessa, in alternativa l'indicazione "Rosé". Per le tipologie "Pomino Spumante" che non riportano in etichetta l'annata di produzione delle uve, è obbligatorio indicare l'annata di sboccatura

Vino rosso Rosso di Montalcino
G.U. n.148 del 26/6/1996)

zona di produzione
in provincia di Siena: comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Montalcino;

base ampelografica
Sangiovese grosso (loc. - Brunello);

norme per la viticoltura
la resa massima di uva consentita, in coltura specializzata, è di 9 t/Ha, mentre il titolo alcolometrico volumico minimo naturale deve essere di 11,5% vol. (12% vol. nel caso di menzione "Vigna");

nel caso di rivendicazione di una "Vigna", non è consentito alcun tipo di arricchimento;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, conservazione e imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione;

norme per l'etichettatura
sulle bottiglie contenenti il vino DOC "Rosso di Montalcino" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

Vino rosso Rosso di Montepulciano
(nuovo disciplinare, approvato, in attesa di pubblicazione in G.U.)

zona di produzione
in provincia di Siena: ricade nel territorio amministrativo del comune di Montepulciano, limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai requisiti di cui al presente disciplinare;

base ampelografica
min. 70% sangiovese (prugnolo gentile), possono concorrere fino ad un massimo del 30%, vitigni complementari idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, purché la percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 5%; sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della Malvasia Bianca Lunga;

norme per la viticoltura
è consentita l'irrigazione di soccorso;

per i nuovi impianti e reimpianti dei vigneti idonei alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Rosso di Montepulciano", la densità minima ad ettaro deve essere di 3.330 ceppi;

la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata è di 10 t/Ha, mentre il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è di 11% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio comunale di Montepulciano;

il vino a denominazione di origine controllata "Rosso di Montepulciano" non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo dell'annata successiva a quella di produzione delle uve;

norme per l'etichettatura
nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata "Rosso di Montepulciano" l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria

Vino rosatoVino rossoVino passito San Gimignano
(D.M. 13/7/2011 - G.U. n.178 del 2/8/2011)

zona di produzione
in provincia di Siena: comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio amministrativo del comune di San Gimignano;

base ampelografica
rosato, rosso (anche riserva): min. 50% sangiovese, max. 40% cabernet sauvignon e/o merlot e/o syrah e/o pinot nero, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, max. 15%;

Vin Santo: min. 30% trebbiano toscano, max. 50% malvasia del Chianti, max. 20% vernaccia di San Gimignano, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana max. 10%;

Vin Santo Occhio di Pernice: min. 50% sangiovese, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, max. 50%;

con menzione del vitigno rossi (anche riserva): Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot nero ciascuno min. 85%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, max. 15%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000;

è consentita l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 10 t/Ha e 11,00% vol. per il Rosato, 8 t/Ha e 11,50% vol. per Rosso, Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah e Pinot Nero, 10 t/Ha e 10,00% vol. per Vinsanto e Vinsanto Occhio di Pernice;

norme per la vinificazione
le operazioni vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento ivi compreso l'appassimento delle uve, devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo delle province di Siena e Firenze;

rispettando le percentuali previste per i vigneti, le uve e i vini "San Gimignano" Sangiovese, "San Gimignano" Cabernet Sauvignon, "San Gimignano" Merlot, "San Gimignano" Syrah e "San Gimignano" Pinot Nero, ottenuti singolarmente, possono essere oggetto di assemblaggio o taglio tra loro per l'ottenimento della tipologia "San Gimignano" Rosso. Tale facoltà, riconosciuta al solo produttore e/o vinificatore delle uve, è consentita alle seguenti condizioni:
a) l'assemblaggio deve essere realizzato prima della richiesta di campionamento per la certificazione analitica ed organolettica;
b) l'assemblaggio deve essere realizzato prima dell'estrazione della partita ottenuta dalle cantine del produttore/vinificatore;
c) l'operazione deve essere seguita dalle necessarie annotazioni sui registri di cantina e deve esserne data comunicazione agli organismi di controllo preposti;

è consentito l'arricchimento dei mosti alle condizioni previste dalle norme comunitarie e nazionali;

i vini "San Gimignano" Rosso, "San Gimignano" Sangiovese, "San Gimignano" Cabernet Sauvignon, "San Gimignano" Merlot, "San Gimignano" Syrah e "San Gimignano" Pinot Nero possono aver diritto alla menzione Riserva se sottoposti ad invecchiamento di almeno 24 mesi di cui almeno 7 in fusti di legno;

le tipologie "San Gimignano" Vinsanto e "San Gimignano" Vinsanto Occhio di Pernice devono essere ottenute da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino del 27%. E' permesso l'impiego della ventilazione forzata o convogliata con esclusione di impianti di essiccazione. L'ammostamento delle uve per le tipologie "San Gimignano" Vinsanto e "San Gimignano" Vinsanto Occhio di Pernice è consentito a partire dal 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve e dovrà essere effettuato entro il 31 marzo dell'anno seguente. La fermentazione e la successiva elaborazione del prodotto dovranno essere effettuate esclusivamente in botti di legno della capacità massima di 250 litri;

l'immissione al consumo della tipologia "San Gimignano" Rosato è consentita a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia;
l'immissione al consumo delle tipologie "San Gimignano" Rosso, "San Gimignano" Sangiovese, "San Gimignano" Cabernet Sauvignon, "San Gimignano" Merlot, "San Gimignano" Syrah, "San Gimignano" Pinot Nero, è consentita dal 1° aprile dell'anno successivo alla vendemmia;
l'immissione al consumo dei vini con la menzione Riserva, è consentita dal 1° gennaio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve e comunque non prima di un affinamento in bottiglia di almeno 3 mesi;
l'immissione al consumo per i vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" Vinsanto e "San Gimignano" Vinsanto Occhio di Pernice, non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

norme per l'etichettatura
nell'etichettatura dei vini l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria

vino biancoVino rossoVino passito Sant'Antimo
(D.M. 18/1/1996 - G.U. n.26 del 1/2/1996)

zona di produzione
in provincia di Siena: comprende la località Sant'Antimo e parte del territorio amministrativo del comune di Montalcino;

base ampelografica
bianco: vigneti a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Siena;

con menzione del vitigno bianchi: Chardonnay, Sauvignon, Pinot grigio (min. 85%, possono concorrere le uve dei vitigni a bacca di colore analogo racc. e/o aut. per la provincia di Siena max. 15%;

rosso, Novello: vigneti a bacca rossa racc. e/o aut. per la provincia di Siena

con menzione del vitigno rossi: Cabernet sauvignon, Merlot, Pinot nero (min. 85%, possono concorrere le uve dei vitigni a bacca di colore analogo racc. e/o aut. per la provincia di Siena max. 15%;

Vin Santo (secco, amabile, riserva): Trebbiano toscano e/o Malvasia bianca min. 70%, possono concorrere altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, da soli o congiuntamente, max. 30%;

Vin Santo Occhio di Pernice (anche riserva): Sangiovese dal 50 al 70%, Malvasia nera dal 30 al 50%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, da soli o congiuntamente, max. 30%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti la densità minima dovrà essere di 3.000 piante per ettaro;

è consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due volte all'anno durante il periodo estivo;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 9 t/Ha (8 t/Ha per le tipologie "Cabernet Sauvignon", "Merlot" e "Pinot Nero") e di 11% vol. per i vini bianchi, 10,5% vol. per il Novello e 11,5% vol. per i vini rossi;

norme per la vinificazione
nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata "Sant'Antimo" Vin Santo e "Sant'Antimo" Vin Santo Occhio di Pernice, il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:
l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento naturale e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%;
la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai cinque ettolitri;
l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
l'immissione al consumo per le versioni "Riserva", non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve.
Al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16%;

l'imbottigliamento deve essere effettuato nell'ambito della provincia di Siena;

norme per l'etichettatura
sulle confezioni contenenti il vino doc "Sant'Antimo" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

vino biancoVino passito Val d'Arbia
(D.M. 30/5/1985 - G.U. n.50 del 1/3/1986)

zona di produzione
in provincia di Siena: comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Siena ed in parte quello dei comuni di Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Murlo, Radda in Chianti e Sovicille;

base ampelografica
bianco, Vin Santo (dolce, semisecco, secco): Trebbiano toscano e Malvasia del Chianti dal 70 al 90%, Chardonnay dal 10 al 30%, possono concorrere alla produzione le uve delle varietà dei vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. nella provincia di Siena, con l'esclusione di quelli aromatici, presenti nei vigneti, max. 15% del totale delle viti;

norme per la viticoltura
la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 11 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale deve essere di 9,5% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, le operazioni potranno essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni di Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti, Monteriggione, Castelnuovo Berardenga, Sovicille, Asciano, Monteroni d'Arbia, Murlo, Buonconvento, Montalcino e S. Giovanni d'Asso in provincia di Siena e nell'intero territorio amministrativo dei comuni di Cavriglia e Montevarchi in provincia di Arezzo;

le uve idonee alla produzione del vino "Val d'Arbia" possono essere destinate alla produzione del tipo "Vin Santo" seguendo il tradizionale metodo di vinificazione che prevede in particolare quanto segue:
l'uva, dopo aver subìto una accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale;
l'appassimento delle uve destinate alla vinificazione, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 28%;
la resa massima di uva fresca in vino non deve essere superiore al 35%;
la conservazione e l'invecchiamento del vino devono avvenire in appositi locali (i vinsantai) ed in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 2 ettolitri;
l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° dicembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di almeno 17%;
l'invecchiamento deve avvenire all'interno della zona di vinificazione

Vino passito Vin Santo del Chianti
(D.M. 28/8/1997 - G.U. n.226 del 27/9/1997)

zona di produzione
è costituita da territori delimitati che coinvolgono numerosi comuni delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. Prevede sette sottozone:
Colli Fiorentini
Rufina
Montalbano
Montespertoli
Colli Senesi
Colli Aretini
Colline Pisane;

base ampelografica
anche riserva: Trebbiano Toscano e/o Malvasia min. 70%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca e rossa raccomandati e/o autorizzati per le province di Firenze, Siena, Pistoia, Arezzo, Pisa e Prato max. 30%;

Occhio di Pernice: Sangiovese min. 50%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca e/o rossa raccomandati e/o autorizzati per le province di Firenze, Siena, Pistoia, Arezzo, Pisa e Prato max. 50%;

norme per la viticoltura
i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 ceppi per ettaro e la produzione massima per ceppo non deve superare mediamente i 4 kg;

la resa massima di uva in coltura specializzata non deve superare le 11 t/Ha per la denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti" e le 10 t/Ha per le relative sottozone;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi anche soltanto in parte nella suddetta zona delimitata;
per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti" con riferimento alle sottozone, le suddette operazioni possono essere effettuate non oltre 25 chilometri dal perimetro delle relative sottozone, purché all'interno delle zone di produzione delimitate;
le operazioni di imbottigliamento, di affinamento in bottiglia e di invecchiamento per i vini a denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti" con o senza riferimento alle sottozone devono essere effettuate all'interno della zona di vinificazione;

il tradizionale metodo di vinificazione del Vin Santo prevede quanto segue:
l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolto e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei per raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26% per il "Vin Santo del Chianti" e per la tipologia "Occhio di Pernice" e al 27% per le relative sottozone;
è ammessa una parziale disidratazione delle uve con aria ventilata;
la vinificazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 5 ettolitri; dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio, può essere contenuto in altri recipienti;
l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
l'immissione al consumo del "Vin Santo del Chianti" Riserva non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve; al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 15,5%;

norme per l'etichettatura
sulle confezioni dei vini a denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti" anche con il riferimento alle sottozone deve risultare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

Vino passito Vin Santo del Chianti Classico
(D.M. 24/10/1995 - G.U. n.271 del 20/11/1995)

zona di produzione
in provincia di Firenze: comprende tutto il territorio dei comuni di Greve in Chianti e parte del territorio dei comuni di Barberino Val d'Elsa, San Casciano in Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa;
in provincia di Siena: comprende tutto il territorio dei comuni di Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti e Radda in Chianti e parte del territorio dei comuni di Castelnuovo Berardenga e Poggibonsi;

base ampelografica
anche riserva: Trebbiano Toscano e/o Malvasia min. 70%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca e rossa, raccomandati e/o autorizzati per le province di Firenze e Siena max. 30%;

Occhio di Pernice: Sangiovese min. 50%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca e/o rossa raccomandati e/o autorizzati per le province di Firenze e Siena max. 50%;

norme per la viticoltura
i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un minimo di 3.350 ceppi per ettaro e la produzione massima per ceppo non deve superare i 3 kg;

la resa massima di uva in coltura specializzata non deve superare le 10 t/Ha;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini devono essere effettuate nell'intero territorio del Chianti Classico;

il tradizionale metodo di vinificazione del Vin Santo prevede quanto segue:
l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolto e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei per raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 27%;
è ammessa una parziale disidratazione delle uve con aria ventilata;
la vinificazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 5 ettolitri; dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio, può essere contenuto in altri recipienti;
l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
l'immissione al consumo del "Vin Santo del Chianti Classico" Riserva non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve; al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16%

Vino passito Vin Santo di Montepulciano
(D.M. 9/11/2010 - G.U. n.274 del 23/11/2010)

zona di produzione
in provincia di Siena: corrisponde al territorio amministrativo del comune di Montepulciano con esclusione della fascia pianeggiante (Valdichiana);

base ampelografica
bianco, riserva: Malvasia bianca e/o Grechetto bianco (loc. Pulcinculo) e/o Trebbiano toscano min.70%, possono concorrere altri vitigni complementari a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, ad esclusione di quelli aromatici, max.30%;

rosato, riserva Occhio di Pernice: Sangiovese (loc. Prugnolo Gentile) min. 50%; altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana da soli o congiuntamente max. 50%;

norme per la viticoltura
la resa massima di uva in coltura specializzata per il "Vin Santo Occhio di Pernice" non deve superare 8 t/ha, per il "Vin Santo di Montepulciano" e "Vin Santo di Montepulciano Riserva" non deve superare 10 t/ha;

per i nuovi impianti e reimpianti la densità di piante per ettaro non deve essere inferiore a 3.300;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, conservazione e invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo del comune di Montepulciano. L'imbottigliamento deve essere effettuato in provincia di Siena;

per la produzione delle tipologie "Vin Santo" il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto appresso:
le uve dovranno essere raccolte eseguendo una accurata cernita e messe ad appassire in locali idonei;
è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e il loro contenuto zuccherino deve raggiungere dopo l'appassimento almeno il 28% per il "Vin Santo di Montepulciano" e almeno il 33% per il "Vin Santo di Montepulciano" Riserva e Occhio di Pernice;
l'uva deve essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta per il "Vin Santo di Montepulciano", del 1° gennaio dell'anno successivo per il "Vin Santo di Montepulciano" Riserva e "Vin Santo di Montepulciano" Occhio di Pernice;
la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti in legno di capacità non superiore a 300 litri per il "Vin Santo di Montepulciano", in caratelli di capacità non superiore a 125 litri per il "Vin Santo di Montepulciano" Riserva, in caratelli di capacità non superiore a 75 litri per il "Vin Santo di Montepulciano" Occhio di Pernice;
il periodo di invecchiamento minimo in legno dovrà essere di 3 anni per il "Vin Santo di Montepulciano", di 5 anni per il "Vin Santo di Montepulciano" Riserva e di 6 anni per il "Vin Santo di Montepulciano" Occhio di Pernice;

norme per l'etichettatura
nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata "Vin Santo di Montepulciano" l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria

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