zona di produzione ● in provincia di Livorno: comprende il territorio amministrativo dei Comuni dell'Isola d'Elba;
base ampelografica aleatico;
norme per la viticoltura i nuovi vigneti in coltura specializzata, per essere iscritti all'albo, dovranno avere una densità di almeno 5.000 ceppi per ettaro;
è consentito effettuare l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata non deve essere superiore a 7 t/Ha. Fermo restando il limite massimo indicato, la produzione per ceppo non dovrà essere superiore in media a 1,8 kg;
le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5% vol.;
norme per la vinificazione le operazioni di appassimento delle uve, vinificazione, conservazione, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione;
la resa massima dell'uva in vino, riferita allo stato fresco dell'uva stessa, non deve essere superiore al 35%. Le uve, dopo un'accurata cernita, devono essere sottoposte per un periodo minimo di almeno 10 giorni ad appassimento all'aria o in locali idonei, con possibilità di una parziale disidratazione con aria ventilata e/o deumidificata sino al raggiungimento di un contenuto zuccherino minimo del 30%;
l'immissione al consumo può essere effettuata a partire dal 1° marzo dell'anno successivo a quello di produzione;
norme per l'etichettatura sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Elba Aleatico Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Morellino di Scansano (D.M. 21/7/2010 - G.U. n.179 del 3/8/2010)
zona di produzione: comprende la fascia collinare della provincia di Grosseto tra i fiumi Ombrone e Albegna, che include l'intero territorio amministrativo del comune di Scansano e parte dei territori comunali di Campagnatico, Grosseto, Magliano in Toscana, Manciano, Roccalbegna e Semproniano, nella provincia di Grosseto;
rosso, riserva: min. 85% Sangiovese (Morellino), possono concorrere altre varietà a frutto nero idonee nella regione Toscana max 15%;
per i nuovi impianti e reimpianti la densità di ceppi per ettaro non deve essere inferiore a 4.000 e la resa massima di uva ammessa non deve essere superiore a 9 t/Ha;
le uve destinate alla vinificazione del Morellino di Scansano (anche riserva) devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00% vol.;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
le operazioni di vinificazione, di invecchiamento e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione;
il vino destinato alla versione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore ad anni due, di cui almeno uno in botte di legno, con decorrenza dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve;
per tutte le tipologie del presente disciplinare è obbligatorio riportare l'annata di produzione delle uve in etichetta
Ansonica Costa dell'Argentario (D.M. 28/4/1995 - G.U. n.125 del 31/5/1995)
zona di produzione: è ubicata nella parte collinare, pedocollinare e insulare dell'area sud della provincia di Grosseto e comprende in parte i comuni di Capalbio, Manciano, Orbetello e l'intero territorio dei comuni di Isola del Giglio e Monte Argentario in provincia di Grosseto;
bianco: Ansonica min. 85%, possono concorrere altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Grosseto max 15%;
i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 ceppi per ettaro e la produzione massima per ceppo non deve superare mediamente i kg 3,5;
la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata non deve superare le 11 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 10,5%vol.;
le operazioni di vinificazione delle uve devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio delimitato;
è consentito l'eventuale arricchimento per il quale possono essere utilizzati solo mosti concentrati di uva Ansonica prodotta nella zona delimitata a denominazione di origine controllata o, in alternativa, mosti concentrati rettificati;
sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata "Ansonica Costa dell'Argentario" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Bianco di Pitigliano (D.P.R. 17/4/1990 - G.U. n.244 del 18/10/1990)
zona di produzione: comprende l'intero territorio dei comuni di Pitigliano e Sorano, parte dei territori dei comuni di Scansano e Manciano;
bianco, superiore, spumante: 50-80% Trebbiano Toscano, max. 20% Greco e/o Malvasia e/o Verdello, max. 30% Grechetto, Chardonnay, Sauvignon, Pinot Bianco, Riesling Italico se congiuntamente, altrimenti max. 15%; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. max. 10%;
la resa massima di uva in coltura specializzata deve essere di 12,5 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 10,5% vol. Le uve aventi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,5% possono essere unicamente destinate alla produzione del "Bianco di Pitigliano" Spumante;
il vino "Bianco di Pitigliano" proveniente da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo non inferiore al 12% può portare la qualificazione "superiore";
sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino "Bianco di Pitigliano" può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purché veritiera e documentata, tale indicazione è tuttavia obbligatoria per la tipologia "Superiore"
Bianco Pisano di San Torpé (D.M. 8/7/1980 - G.U. n.300 del 31/10/1980)
zona di produzione: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lari, Palaia, Ponsacco e Terricciola, nonché parte del territorio amministrativo dei comuni di Cascina, Fauglia, Lajatico, Lorenzana, Montopoli Valdarno, Peccioli, Pontedera, S. Miniato e Santa Luce in provincia di Pisa e del comune di Collesalvetti in provincia di Livorno;
bianco, Vin Santo (anche riserva): min. 75% Trebbiano Toscano, possono concorrere vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per le province di Pisa e Livorno max. 25%;
è consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell'invaiatura;
i nuovi impianti e reimpianti debbono prevedere un numero minimo di 2.500 ceppi per ettaro;
la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata non deve essere superiore a 12 t/Ha e il titolo alcolometrico complessivo minimo naturale deve essere di 10,5% vol.;
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi in tutto o in parte nella zona di produzione;
per eventuali operazioni di arricchimento deve essere utilizzato esclusivamente il mosto concentrato rettificato;
le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Bianco Pisano di San Torpè" possono essere destinate alla produzione della tipologia "Vin Santo" e debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 16,0%. Le operazioni di vinificazione devono seguire il tradizionale metodo che, in particolare, prevede quanto segue:
l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento in locali idonei e raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26% e deve poi essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolto e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. E' ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata;
la resa massima di uva fresca in Vin Santo finito non deve essere superiore al 35%;
la conservazione e l'invecchiamento debbono avvenire in appositi locali ed in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 2 ettolitri;
l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno (quarto anno per la Riserva) successivo a quello di produzione delle uve;
al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16%;
le operazioni di invecchiamento devono avvenire all'interno della zona di vinificazione delle uve;
sui recipienti deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Bolgheri (D.M. 21/03/2011 - G.U. 72 del 29/3/2011)
zona di produzione ● in provincia di Livorno: comprende il territorio amministrativo del comune di Castagneto Carducci ad esclusione dei territori ubicati ad ovest della s.s. Aurelia, vecchio tracciato;
base ampelografica bianco: 0-70% vermentino, 0-40% sauvignon, 0-40% trebbiano toscano, possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente max. 30%;
con menzione del vitigno bianchi: Vermentino, Sauvignon, min. 85%, possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente max. 15%;
rosato, rosso (anche superiore): 0-100% cabernet sauvignon, 0-100% merlot, 0-100% cabernet franc, 0-50% syrah, 0-50% sangiovese, possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente max. 30%;
norme per la viticoltura è ammessa l'irrigazione di soccorso non oltre l'invaiatura;
i nuovi impianti e reimpianti devono avere una densità di almeno 4.500 ceppi per ettaro con un sesto di impianto con distanza massima tra le file di 2,5 m.;
la produzione di uva ammessa in coltura specializzata per i vini a denominazione di origine controllata "Bolgheri" Bianco, Vermentino e Sauvignon non deve essere superiore a 12 t/Ha con un massimo, per i nuovi impianti, di 2,5 kg per ceppo; per i vini a denominazione di origine controllata "Bolgheri" Rosato non deve essere superiore a 9 t/Ha, per i vini a denominazione di origine controllata "Bolgheri" Rosso non deve essere superiore a 9 t/Ha con una produzione media di 2 kg per ceppo. er la tipologia Rosso Superiore e Rosso Superiore con menzione vigna, la resa non deve essere superiore a 8 t/Ha, e la corrispondente produzione media per ceppo non deve superare 1,800 kg.;
le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini "Bolgheri" Bianco, Vermentino e Sauvignon un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,50%, al "Bolgheri" Rosso e Rosato dell'11,50% e al "Bolgheri" Rosso Superiore del 12%;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento e imbottigliamento dei vini devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo del comune di Castagneto Carducci;
il vino a denominazione di origine controllata "Bolgheri" Superiore deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di vendemmia, di cui almeno uno in botti di rovere;
norme per l'etichettatura sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata "Bolgheri" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Bolgheri Sassicaia (Sottodenominazione)
zona di produzione ● in provincia di Livorno: sempre all'interno del comune di Castagneto Carducci, oltrepassato di circa 200 m. in direzione Bolgheri il pod. Alberto, sulla strada comunale di
San Guido (viale dei Cipressi) si dirige a nord-ovest per circa 600 m. fino ad incontrare il fosso Barinca e, progredendo dall'argine sinistro di suddetto fossato, per circa 1200 m. in direzione est, incontra la strada campestre del pod. Aianova, confinante con l'azienda agricola Castello di Bolgheri e, all'interno di questa delimitazione si estende in direzione sud in linea retta per 100 m. includendo l'amm. Le Capanne ed il pod. Sassicaia fino a congiungersi, dopo una lieve inflessione in direzione sud-ovest al botro delle Fornaci. Di qui, internamente all'argine sinistro del botro, procedendo in direzione est per circa 2500 m., giunge all'intersezione con una strada poderale che, con un tratto di circa 200 m. in direzione sud, si ricollega alla strada Poggio-Patanocco. Delimitata da tale strada, sempre in direzione est per 1300 m., si dirige verso pod.
Patanocco e, successivamente, dal proseguimento della precedente strada, denominata in questo tratto "strada Patanocco Castiglioncello" segue questa delimitazione, al suo interno, prima per 1200 m. in direzione est-sudest poi per 1100 m. in direzione sud-ovest tagliando il tratto di strada di collegamento tra Castiglioncello-Colle Ulivo. Di qui prosegue in direzione sud-est per circa 800 m., dirigendosi poi in linea retta verso ovest per circa 1000 m., confinando esternamente con l'azienda agricola S. Biagio e, successivamente, in direzione nord-ovest per circa 700 m., fino all'incontro con la strada Castelluccio Ospedaletto. Di qui in direzione nord-ovest per circa 500 m. continua fino ad incontrare la strada di collegamento tra pod. Casa Bozzini e il Quercione ed internamente ad essa per 450 m., in direzione ovest e successivamente in direzione nord-ovest per 900 m., confinando con la Tenuta dell'Ornellaia, fino ad incontrare il botro Macine e costeggiando l'argine sinistro per circa 500 m., in direzione ovest-sudovest. La delimitazione prosegue poi per circa 500 m. in direzione ovest-nordovest confinando ancora con la Tenuta dell'Ornellaia e, successivamente per 200 m., in direzione nord-ovest confinando con la proprietà Righi fino ad incontrare il fosso Campo-Fantoccio. Internamente al fosso il confine si estende in direzione ovest per circa 350 m., fino ad incontrare la via Bolgherese e costeggiando questa per 100 m. in direzione nord-ovest, prosegue verso ovest internamente alla Strada delle Ferruggini per 300 m., fino all'intersezione di essa con il fosso Campo-Fantoccio e da esso delimitata per 600 m., in direzione nord-ovest. Da qui si stacca dal fosso in direzione ovest per 200 m., deviando a 90° in nord per 150 m., fino ad incontrare il fosso Carestia Vecchia. Dopo aver costeggiato internamente il fosso per circa 400 m., in direzione ovest si ricongiunge dopo 600 m. in nord-ovest al punto di partenza di questa descrizione planimetrica situata sul viale dei Cipressi a circa 200 m. ad est, rispetto al pod. Alberto.
base ampelografica cabernet sauvignon almeno l'80%, Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente max. 20%;
norme per la viticoltura le forme di allevamento e i sistemi di potatura ammessi sono: il cordone speronato mono e bilaterale, l'archetto semplice o doppio ad alberello basso. I vigneti all'interno della sottozona "Sassicaia" devono essere ubicati ad un'altimetria tra 40 e 400m s.l.m.. La produzione di uva ammessa non deve essere superiore a 7 t/Ha con una resa media di 2 Kg per ceppo;
per i nuovi impianti e reimpianti, la produzione massima di uva, pur risultando di 7 t/Ha, deve prevedere una densità degli impianti di almeno 4.000 ceppi con una produzione media di 1,8 kg per ceppo;
le uve destinate alla produzione del "Bolgheri" Sassicaia devono assicurare al medesimo un titolo alcolometrico volumico naturale dell'11,5%;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento e imbottigliamento del vino "Blgheri Sassicaia" devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo del comune di Castagneto Carducci; sono esclusi i tagli con uve, mosti e vini provenienti da zone di produzione esterne alla sottozona. E' consentito l'arricchimento con mosti provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo del "Sassicaia" o con mosto concentrato rettificato;
il vino non può essere immesso al consumo se non dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni, a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia, di cui almeno 18 mesi in botti di rovere di capacità non superiore a 225 litri;
norme per l'etichettatura sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata "Bolgheri" Sassicaia deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Candia dei Colli Apuani (D.M. 17/9/2009 - G.U. n.227 del 30/9/2009)
zona di produzione: comprende la parte di territorio dei Colli Apuani idoneo alla produzione e precisamente le zone viticole dei comuni di Carrara, Massa e Montignoso, in provincia di Massa Carrara;
bianco (secco, amabile), Vin Santo, Vendemmia Tardiva: min. 70% Vermentino, possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione nella regione Toscana max. 30%;
con menzione del vitigno bianco: Vermentino bianco min. 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Toscana max. 15%;
rosato, rosso: Sangiovese dal 60 all'80%, Merlot max. 20% o Merlot nella misura minima del 50% se da soli e del 70% se congiuntamente, possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Toscana max. 30%;
con menzione del vitigno rossi: Vermentino nero (anche rosato) min. 85%, Barsaglina (o Massaretta) min. 85%, possono concorrere alla produzione dei vini con indicazione del vitigno, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione in Toscana in misura massima del 15%;
è consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell'invaiatura;
i nuovi impianti e reimpianti debbono prevedere un numero minimo di 6.000 ceppi per ettaro e una produzione media di kg 1,5 per ceppo;
la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata non deve essere superiore a 9 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico naturale
minimo deve essere di 10,50% vol.;
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo dei comuni di Carrara, Massa e Montignoso;
i vini "Candia dei Colli Apuani" tipologia "amabile" possono essere soggetti a rifermentazione in bottiglia;
è consentito l'arricchimento nella misura massima di un grado alcolico, secondo le disposizioni di legge vigenti, del vino a DOC "Candia dei Colli Apuani" per le tipologie "secco" e "amabile", con mosto concentrato ottenuto da uve Vermentino e da altri vitigni prodotti nel comprensorio o con mosto concentrato e rettificato;
le uve idonee alla produzione della tipologia "Vin Santo" debbono assicurare, dopo l'appassimento, al vino un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo del 16%. Le operazioni di vinificazione devono seguire il tradizionale metodo che, in particolare, prevede che le uve, dopo aver subito un'accurata cernita, devono essere sottoposte ad appassimento naturale in locali idonei, e ammostate non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 27%.
La resa massima di uva fresca in Vin Santo finito non deve essere superiore al 35%.
La vinificazione, la conservazione e l'invecchiamento debbono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 5 ettolitri; solo al momento della campionatura può essere contenuto in altri recipienti.
L'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
le uve idonee alla produzione della tipologia "Vendemmia tardiva" debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 15%. Le uve destinate alla produzione di questa tipologia possono essere sottoposte ad appassimento in pianta o in locali idonei; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata.
La resa massima di uva fresca in vino finito non deve essere superiore al 60%;
sui recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata "Candia dei Colli Apuani" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Capalbio (D.M. 21/5/1999 - G.U. n.127 del 2/6/1999)
zona di produzione: ricade nella zona collinare e pedecollinare dell'area sud della provincia di Grosseto e
comprende parte dei territori amministrativi dei comuni di Capalbio, Magliano, Manciano e Orbetello;
bianco, Vin Santo: min. 50% Trebbiano Toscano, max. 50% altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Grosseto;
con menzione del vitigno bianco: Vermentino min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Grosseto max. 15%;
rosato, rosso, rosso riserva: min. 50% Sangiovese, max. 50% altre uve a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Grosseto;
con menzione del vitigno rossi: Sangiovese, Cabernet Sauvignon (ciascuno min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Grosseto max. 15%);
per i nuovi impianti e reimpianti la densità media dei ceppi
non può essere inferiore a 3.300 piante per ettaro;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la produzione massima di uva e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 11 t/Ha e 10,50% vol. per la tipologia "Rosso" (11,00% vol. per il "Rosato", 11,50% vol. per "Riserva", "Sangiovese" e "Cabernet Sauvignon"), 11,5 t/Ha e 10,00% vol. per "Bianco" e "Vinsanto" (10,50% vol. per "Vermentino");
le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio dei vini devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione. L'imbottigliamento deve essere effettuato nell'ambito del
territorio amministrativo della provincia di Grosseto;
è consentita la correzione dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato e a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite;
per la tipologia "Capalbio" Rosso Riserva è obbligatorio l'invecchiamento di almeno 2 anni, di cui 6 mesi minimo in botti di legno e l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° giugno del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
per la produzione della tipologia "Capalbio" Vin Santo il metodo di vinificazione prevede quanto segue:
l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
il parziale appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei, ed è ammessa anche una parziale disidratazione con aria ventilata, fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%;
la conservazione e l'invecchiamento devono essere effettuati in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 3 Hl per un periodo di almeno due anni;
la resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca al terzo anno di invecchiamento del vino;
l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
per le tipologie "Capalbio" Riserva, e "Capalbio" Vin Santo, in etichetta, deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Colline Lucchesi (D.M. 8/3/2011 - G.U. n.67 del 23/3/2011)
zona di produzione ●
in provincia di Lucca: si estende nei territori dei comuni di Capannori, Lucca e Porcari;
base ampelografica
bianco: 40-80% Trebbiano Toscano,
10-60% Greco e/o Grechetto e/o Vermentino e/o Malvasia del Chianti
e/o Chardonnay e/o Sauvignon, possono concorrere altre uve a bacca bianca, presenti in ambito aziendale,
idonee alla coltivazione per la Regione Toscana max. 25%;
con menzione del vitigno bianchi: Vermentino, Sauvignon (ciascuno min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca, presenti in ambito aziendale,
idonee alla coltivazione per la Regione Toscana max. 15%;
Vin Santo: uve provenienti dai vitigni a bacca bianca iscritti all'albo;
rosso, riserva: 45-80% Sangiovese,
10-50% Canaiolo e/o Ciliegiolo e/o Merlot e/o Syrah, possono concorrere altre uve a bacca rossa non aromatiche, presenti in ambito aziendale, idonee alla coltivazione per la Regione Toscana max.
30%, ad eccezione di Aleatico e Moscato che possono concorrere max. 5%;
con menzione del vitigno rossi,
riserva: Sangiovese, Merlot (ciascuno min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca rossa non aromatiche, presenti in ambito aziendale,
idonee alla coltivazione per la Regione Toscana max. 15% con esclusione di Aleatico e Moscato;
Vin Santo Occhio di Pernice: uve provenienti dai vitigni a bacca rossa iscritti all'albo;
norme per la viticoltura è consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell'invaiatura;
i
nuovi impianti e reimpianti debbono prevedere un numero minimo di 3.500 ceppi per ettaro;
la
resa massima di uva ammessa in coltura specializzata non deve essere superiore a 10 t/Ha e la
produzione massima per ceppo non deve essere superiore in media a kg 4;
norme per la vinificazione le
operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi in tutto o in parte nella zona di produzione;
le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Colline Lucchesi" Rosso un
titolo alcolico volumico minimo naturale di 10,5% vol., con la specificazione dei vitigni Sangiovese o Merlot di 11% vol., per la tipologia Bianco di 10% vol., con la specificazione dei vitigni Vermentino e Sauvignon di 10,5% vol.;
ll vino "Colline Lucchesi" sottoposto ad un
periodo di invecchiamento non inferiore a due anni, ed ottenuto da uve con
titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 11,5% vol. o per le tipologie Rosso, Sangiovese e Merlot può portare la specificazione "Riserva". Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve;
per l'elaborazione del vino "Colline Lucchesi" Rosso è consentita la pratica del
governo all'uso toscano purché sia rispettata la resa massima uva/vino;
le tipologie
Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice dovranno essere ottenute da uve che, dopo aver subito un'accurata cernita, siano state sottoposte ad
appassimento naturale e siano state ammostate non prima del 1 o dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei e deve raggiungere un
contenuto zuccherino non inferiore al 27%.
E' ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata. La
resa massima di uva fresca in Vin Santo finito non deve essere superiore al 35%.
La vinificazione, la conservazione e l'invecchiamento debbono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 5 ettolitri; dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio può essere contenuto in altri recipienti.
L'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.
Al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere un
titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16%;
norme per l'etichettatura sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini con la denominazione di origine controllata "Colline Lucchesi", deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Cortona (D.M. 1/9/1999 - G.U. n.210 del 7/9/1999)
zona di produzione: ricade nella provincia di Arezzo e comprende i terreni vocati alla qualità di parte del
territorio amministrativo del comune di Cortona;
con menzione del vitigno bianchi: Chardonnay, Grechetto, Pinot Bianco, Riesling Italico, Sauvignon (ciascuno min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Arezzo max. 15%;
rosato: 40-60% Sangiovese, 10-30% Canaiolo Nero e altri vitigni a bacca nera non aromatici raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Arezzo max. 30%;
con menzione del vitigno rossi: Cabernet Sauvignon, Gamay, Merlot, Pinot Nero, Sangiovese, Syrah (ciascuno min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Arezzo max. 15%);
Vin Santo, riserva: Trebbiano toscano, Grechetto, Malvasia bianca lunga da soli o congiuntamente min. 80%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Arezzo max. 20%;
Vin Santo Occhio di Pernice: Sangiovese, Malvasia Nera da soli o congiuntamente min. 80%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Arezzo max. 20%;
per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro
non può essere inferiore a 3.300 ceppi;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 10 t/Ha e 10,50% vol. per le tipologie "Chardonnay", "Grechetto", "Pinot Bianco", "Riesling Italico", "Sauvignon", "Vin Santo" e "Vin Santo" Riserva, di 9 t/Ha e 11,50% vol. per le tipologie "Cabernet Sauvignon", "Gamay", "Merlot", "Pinot Nero", "Sangiovese" e "Syrah", di 9 t/Ha per la tipologia "Rosato", di 9 t/Ha e 11% vol. per la tipologia "Vin Santo" Occhio di Pernice;
le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, l'appassimento delle uve, l'affinamento in bottiglia obbligatorio e le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nel territorio amministrativo del comune di Cortona;
è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali con mosto concentrato, oppure con mosto concentrato rettificato, con crioconcentrazione od osmosi inversa;
le tipologie "Vin Santo" devono essere ottenute da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino del 28% per il vino a denominazione di origine controllata "Cortona" Vin Santo e "Cortona" Vin Santo Riserva e del 35% per il vino a denominazione di origine controllata "Cortona" Vin Santo Occhio di Pernice. L'uva dovrà essere ammostata non prima del 15 dicembre dell'anno di raccolta per il "Cortona" Vin Santo e "Cortona" Vin Santo Riserva, e del 28 febbraio dell'anno successivo per il "Cortona" Vin Santo Occhio di Pernice. L'uva dopo il periodo di appassimento minimo deve essere ammostata comunque non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve. E' ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata;
l'immissione al consumo della tipologia "Cortona" Vin Santo può avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 3 anni, di cui almeno 3 mesi di affinamento in bottiglia a partire dalla data del 15 dicembre dell'anno di produzione delle uve. L'immissione al consumo della tipologia "Cortona" Vin Santo Riserva può avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 5 anni, di cui almeno 6 mesi di affinamento in bottiglia a decorrere dalla data del 15 dicembre dell'anno di produzione delle uve. L'immissione al consumo della tipologia "Cortona" Vin Santo Occhio di Pernice può avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 8 anni, di cui almeno 6 mesi di affinamento in bottiglia a decorrere dalla data del 28 febbraio successivo a quello di produzione delle uve. La conservazione e l'invecchiamento delle tipologie "Vin Santo" devono avvenire in recipienti di legno della capacità non superiore a 100 litri per il "Cortona" Vin Santo e "Cortona" Vin Santo Riserva, ed in caratelli di capacità non superiore a 75 litri per il "Cortona" Vin Santo Occhio di Pernice;
nell'etichettatura dei vini "Cortona" l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria
Elba (D.M. 17/5/2011 - G.U. n.131 dell'8/6/2011)
zona di produzione ● in provincia di Livorno: comprende il territorio amministrativo dei Comuni dell'Isola d'Elba;
base ampelografica bianco, spumante, Vin Santo: trebbiano toscano 10-70%, ansonica e/o vermentino 10-70%, possono concorrere altri vitigni autorizzati nella Regione Toscana con uve a bacca bianca max. 30%;
bianco passito: ansonica, moscato, trebbiano toscano, vermentino da soli o congiuntamente per almeno il 70%, possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca autorizzati nella Regione Toscana max. 30%;
con menzione del vitigno bianchi: Ansonica (anche passito), Trebbiano Toscano, Vermentino, Moscato Passito min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca autorizzati nella Regione Toscana max. 15%;
rosato, Vin Santo Occhio di Pernice: sangiovese min. 60%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, da soli o congiuntamente, autorizzati nella Regione Toscana max. 40%, sono ammessi anche vitigni a bacca bianca fino ad un massimo del 20%;
rosso (anche riserva): sangiovese min. 60%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, da soli o congiuntamente, autorizzati nella Regione Toscana max. 40%;
con menzione del vitigno rosso: Sangiovese min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, da soli o congiuntamente, autorizzati nella Regione Toscana max. 15%;
norme per la viticoltura i nuovi vigneti in coltura specializzata, per essere iscritti all'albo, dovranno avere una densità di almeno 4.000 ceppi per ettaro;
è consentito effettuare l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 9 t/Ha e 10,00% vol. per la tipologia Bianco Spumante, 9 t/Ha e 10,50% vol. per le tipologie Bianco e Vin Santo, 9t/Ha e 11,00% vol. per le tipologie Ansonica, Vermentino e Trebbiano Toscano, 8t/Ha e 10,50% vol. per la tipologia Rosato, 8t/Ha e 11,00% vol. per le tipologie Rosso, Sangiovese e Vin Santo Occhio di Pernice, 8t/Ha e 12,00% vol. per la tipologia Rosso Riserva, 7t/Ha e 10,50% vol. per la tipologia Bianco Passito, 7t/Ha e 11,00% vol. per le tipologie Ansonica Passito e Moscato Passito;
norme per la vinificazione le operazioni di appassimento delle uve, spumantizzazione, vinificazione, conservazione, invecchiamento e imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione;
è consentito l'arricchimento con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata o con mosto concentrato rettificato e comunque secondo le norme CE vigenti;
le uve destinate alla produzione dei vini Moscato Passito, Ansonica Passito e Bianco Passito, dopo un'accurata cernita, devono essere sottoposte per un periodo minimo di almeno 10 giorni ad appassimento all'aria o in locali idonei, con possibilità di una parziale disidratazione con aria ventilata e/o deumidificata sino al raggiungimento di un contenuto zuccherino minimo del 30%;
nella vinificazione del vino doc "Elba" Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue: l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento naturale e può essere ammostata, per le particolari condizioni climatiche dell'isola d'Elba, non prima del 1° novembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. L'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino minimo non inferiore al 26,5%. La conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno di capacità non superiore a 5 ettolitri. L'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve. Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16%;
il vino "Elba" Rosso, sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a 24 mesi di cui almeno 12 in recipienti di legno, può portare in designazione la specificazione aggiuntiva "Riserva". Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;
norme per l'etichettatura per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata "Elba" è obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve
Grance Senesi (D.M. 31/5/2010 - G.U. n.136 del 14/6/2010)
zona di produzione: comprende, in provincia di Siena, il territorio amministrativo dei comuni di Asciano, Monteroni d'Arbia, Murlo, Rapolano Terme e parte del territorio del comune di Sovicille;
bianco, passito, vendemmia tardiva: Trebbiano e/o Malvasia Bianca Lunga min. 60%, possono concorrere le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Toscana max. 40%;
con menzione del vitigno bianco: Malvasia Bianca Lunga (min. 85%, possono concorrere le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Toscana max. 15%;
rosso, rosso riserva: Sangiovese min. 60%, possono concorrere le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana max. 40%;
con menzione del vitigno rossi: Canaiolo, Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon, ciascuno min. 85%, possono concorrere le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana max. 15%;
per i nuovi impianti e reimpianti dei vigneti la densità dei ceppi non può essere inferiore a 3.500 per ettaro;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 8 t/Ha e 11,50% vol. per la tipologia "Rosso" (12,50% "Riserva"), 9 t/Ha e 11% vol. per il "Bianco" e la "Malvasia Bianca Lunga", di 9 t/Ha e 15% vol. per la "Vendemmia Tardiva", di 9 t/Ha e 17% vol. per il "Passito", di 8 t/Ha e 11,50% vol. per il "Sangiovese", di 8 t/Ha e 12% vol. per "Canaiolo", Cabernet Sauvignon" e "Merlot";
la menzione "Riserva", abbinata alla denominazione di origine controllata "Grance Senesi" Rosso, è ammessa solo per vini provenienti da vigneti che abbiano raggiunto un'età minima di 5 anni;
le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'appassimento delle uve e l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni precedentemente indicati;
è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosto concentrato ottenuto con uve provenienti dalla zona di produzione oppure con mosto concentrato rettificato e con altre pratiche consentite dalla regolamentazione vigente;
la tipologia "Passito" deve essere ottenuta con appassimento delle uve, dopo la raccolta, in locali idonei (anche termo-idrocondizionati e/o con ventilazione forzata) fino a raggiungere un contenuto zuccherino di almeno 300g/l. La tipologia "Vendemmia Tardiva" deve essere ottenuta con uve che abbiano subito un appassimento sulla pianta tale da presentare alla raccolta un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 15% vol. e che siano state vendemmiate dopo il primo giorno di ottobre;
per seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata per ciascuno di essi: "Grance Senesi" Canaiolo, Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon, dal mese di gennaio del secondo anno successivo a quello della vendemmia, a condizione che sia stato conservato per almeno 5 mesi in recipienti di legno. "Grance Senesi" Rosso Riserva dal mese di gennaio del terzo anno successivo alla vendemmia se conservato per almeno un anno in recipienti di legno. "Grance Senesi" Passito dal mese di gennaio del terzo anno successivo alla vendemmia a condizione che abbia effettuato un passaggio di almeno 12 mesi in recipienti di legno della grandezza non superiore ai 225 litri. "Grance Senesi" Vendemmia Tardiva nel mese di aprile dell'anno successivo a quello della vendemmia. "Grance Senesi" Rosso e Malvasia Bianca Lunga dal mese di marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia;
nell'etichetta dei vini a denominazione di origine controllata "Grance Senesi" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Montecarlo (D.M. 17/10/1994 - G.U. n.253 del 28/10/1994)
zona di produzione: comprende, in provincia di Lucca, parte dei territori amministrativi dei comuni di Altopascio, Capannori, Montecarlo e Porcari;
bianco, Vin Santo, secco, amabile, riserva: 40-60% Trebbiano toscano, 40-60% Pinot Bianco, Pinot Grigio, Sauvignon, Semillon, Vermentino, Roussanne, di cui almeno tre dei vitigni presenti singolarmente min. 10%;
rosso, rosso riserva: 50-75% Sangiovese, 5-15% Canaiolo nero, 10-15% Ciliegiolo e/o Colorino e/o Syrah e/o Malvasia Nera e/o Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Merlot; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca e rossa racc. e/o aut. per la provincia di Lucca max. 20%;
Vin Santo Occhio di Pernice, riserva: Sangiovese, Canaiolo Nero, Trebbiano, Semillon, Pinot Grigio e Bianco, Vermentino, Sauvignon e Roussanne;
i nuovi impianti dovranno prevedere un numero minimo di ceppi per ettaro di 3.500;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 10 t/Ha e 10,00% vol. per la tipologia "Bianco" e 9 t/Ha e 10,50% vol. per la tipologia "Rosso";
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;
per il vino Doc "Montecarlo" Rosso è consentita la pratica di arricchimento, così come previsto dalla normativa vigente, la correzione del mosto o del vino con mosto concentrato o con mosto concentrato rettificato secondo la normativa europea;
per le tipologie "Vin Santo" e "Occhio di Pernice" il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue: l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento naturale e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
l'appassimento delle uve deve avvenire nei locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%; la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiori a 5 ettolitri; l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, per la tipologia Riserva non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve; al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16%;
per l'elaborazione dei vini Doc "Montecarlo" Rosso è consentita la pratica del governo all'uso toscano, purché sia rispettata la resa massima vino/uva prevista nel presente disciplinare;
il vino Doc "Montecarlo" Rosso, proveniente da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11,5%, e sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a 2 anni, di cui almeno 6 mesi di affinamento in bottiglia, può portare in designazione la specificazione aggiuntiva "Riserva". Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve;
per tutte le tipologie della Doc "Montecarlo" è obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve
Montecucco (D.M. 30/7/1998 - G.U. n.185 del 10/8/1998)
zona di produzione: è collocata all'interno della provincia di Grosseto e comprende le aree vocate dei comuni di Arcidosso, Campagnatico, Castel del Piano, Cinigiano, Civitella Paganico, Roccalbegna e Seggiano;
bianco:
min. 60% Trebbiano toscano, altri vitigni a bacca bianca, non
aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Grosseto max. 40%;
con menzione del vitigno bianchi: Vermentino, Trebbiano toscano, ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Grosseto max. 15%
rosso, riserva: min. 60% Sangiovese, altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Grosseto max. 40%;
con menzione del vitigno rosso: Sangiovese min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Grosseto max. 15%;
i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 viti per ettaro;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 9 t/Ha e 11,5% vol. per le tipologie "Rosso" e "Sangiovese", di 11 t/Ha e 11% vol. per le tipologie "Bianco" e "Vermentino";
le operazioni di vinificazione e invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione, l'imbottigliamento deve essere effettuato nell'ambito della provincia di Grosseto;
è consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali a patto che venga eseguito con mosto concentrato derivato da uve prodotte nella zona di produzione delimitata, e/o con mosto concentrato rettificato;
per tutti i vini in etichetta deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Monteregio di Massa Marittima (D.M. 3/10/1994 - G.U. n.242 del 15/10/1994)
zona di produzione: coinvolge i vigneti ubicati nella parte nord della provincia di Grosseto, inclusa nel territorio amministrativo dei comuni di Massa Marittima e di Monterotondo Marittimo ed in parte nei territori dei comuni di Castiglione della Pescaia, Follonica, Gavorrano, Roccastrada e Scarlino con esclusione del fondo valle;
bianco: min. 50% Trebbiano Toscano, max. 30% Malvasia Bianca e/o Malvasia di Candia e/o Vermentino e/o Ansonica, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Grosseto max. 30% se congiuntamente, max. 15% se singolarmente;
con menzione del vitigno bianco: Vermentino min. 90%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Grosseto max. 10%;
rosato, rosso, rosso riserva: min. 80% Sangiovese, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Grosseto, singolarmente max. 10% o, congiuntamente, max. 20%;
bianco Vin Santo: min. 70% Trebbiano Toscano e/o Malvasia Bianca, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, racc. e/o aut. per la provincia di Grosseto, da soli o congiuntamente, max. 30%;
Vin Santo Occhio di Pernice: 50-70% Sangiovese, 10-50% Malvasia Nera, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, racc. e/o aut. per la provincia di Grosseto max. 30%;
i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 ceppi per ettaro e la produzione massima per ceppo non deve superare i 3 kg per le uve a bacca nera e 3,3 kg per quelle a bacca bianca;
la resa massima di uva in coltura specializzata non deve superare 10 t/Ha per le tipologie "Rosso", "Rosato" e "Novello" e 11 t/Ha per le tipologie "Bianco" e "Vermentino";
le uve fresche destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10% per il "Bianco", del 10,5% per il "Rosato", dell'11% per "Rosso", "Vermentino" e "Novello";
le operazioni di vinificazione, conservazione e invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio della provincia di Grosseto;
il vino a denominazione di origine controllata "Monteregio di Massa Marittima" Rosso, prodotto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5% e immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12%, dopo un periodo d'invecchiamento di almeno 2 anni di cui almeno 6 mesi in botti di legno e 3 mesi di affinamento in bottiglia, può portare in etichetta la menzione "Riserva". Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve;
il vino a denominazione di origine controllata "Monteregio di Massa Marittima" Rosso, imbottigliato entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle uve, può essere designato in etichetta con il termine "Novello" purché la vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il 40%;
nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata "Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima" e "Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima" Occhio di Pernice, il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:
l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento naturale e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
l'appassimento delle uve deve avvenire in condizioni idonee (è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata) fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%;
la conservazione e invecchiamento deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai cinque ettolitri;
l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, mentre per la versione "Riserva" non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve;
al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16%;
per tutti i vini, in etichetta, deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Montescudaio (D.M. 25/10/1999 - G.U. n.261 del 6/11/1999)
zona di produzione: ricade nella provincia di Pisa e comprende i terreni vocati alla qualità dei territori amministrativi dei comuni di Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Riparbella e Santa Luce;
bianco, Vin Santo: min. 50% Trebbiano Toscano, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Pisa max. 50%;
con menzione del vitigno bianchi: Vermentino, Chardonnay, Sauvignon, ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Pisa max. 15%;
rosso: min. 50% Sangiovese, possono concorrere altri vitigni racc. e/o aut. per la provincia di Pisa max. 50%;
con menzione del vitigno rossi: Cabernet (da cabernet franc e/o cabernet sauvignon), Sangiovese, Merlot, ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Pisa max. 15%;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 11 t/Ha e 10,50% vol. per la tipologia "Bianco", 10 t/Ha e 10,50% "Bianco" con il nome del vitigno, 10 t/Ha e 11,00% vol. per la tipologia "Rosso", 9 t/Ha e 11,00% vol. "Rosso" con il nome del vitigno;
le operazioni di vinificazione, invecchiamento obbligatorio, affinamento in bottiglia, arricchimento del titolo alcolometrico, appassimento delle uve e di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata e dei comuni confinanti con essa;
è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o altre tecnologie consentite;
è ammessa la colmatura dei vini in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine, di uguale colore e varietà di vite ma non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10% per la complessiva durata dell'invecchiamento;
la produzione del vino "Montescudaio" Vin Santo deve avvenire nel rispetto di quanto segue:
l'uva, dopo aver subito una accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale ed ammostata non prima del 20 novembre dell'anno di raccolta e
non oltre il 31 marzo dell'anno successivo e comunque non prima che abbia raggiunto una concentrazione zuccherina pari a 250 g/l;
l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei;
è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata non riscaldata;
la resa massima dell'uva in vino finito (al momento dell'immissione al consumo) non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca posta ad appassire;
l'elaborazione del mosto deve avvenire in recipienti di legno di capacità superiore a 5 ettolitri, per un periodo non inferiore a 18 mesi a partire dalla data di immissione in legno;
l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo (di cui uno in bottiglia) a quello di produzione delle uve;
il vino "Montescudaio" Rosso anche con riferimento al vitigno, derivante da uve aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale di 12,00% vol. se sottoposto ad invecchiamento per almeno 24 mesi, di cui almeno tre mesi in bottiglia, può avere diritto alla qualifica di "Riserva", purché all'atto dell'immissione al consumo abbia un titolo alcolometrico volumico totale minimo di almeno 12,50% vol. Il periodo di invecchiamento decorre a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;
sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini di cui al presente disciplinare, deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Orcia (D.M. 14/2/2000 - G.U. n.51 del 2/3/2000)
zona di produzione: ricade nella provincia di Siena e comprende i terreni vocati alla qualità, dei comuni di
Buonconvento, Castiglione d'Orcia, Pienza, Radicofani, S. Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Trequanda, e parte del territorio dei comuni di Abbadia S. Salvatore, Chianciano, Montalcino, San Casciano dei Bagni, Sarteano e Torrita di Siena;
bianco: min. 50% Trebbiano Toscano, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici racc. e/o aut. per la provincia di Siena max. 50%;
rosso, Novello: min. 60% Sangiovese, possono concorrere altri vitigni non aromatici racc. e/o aut. per la provincia di Siena max. 40%, di cui a bacca bianca max. 10%
Vinsanto: min. 50% Trebbiano toscano e/o Malvasia bianca lunga, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Siena max. 50%;
per i nuovi impianti e reimpianti, relativi a tutte le diverse tipologie di vino, la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.500 in coltura specializzata;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 8 t/Ha e 10,50% vol. per "Bianco", "Novello" e "Vinsanto", 8 t/Ha e 11,50% vol. per il "Rosso";
le operazioni di vinificazione e conservazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio e l'appassimento delle uve, devono essere effettuate nei territori amministrativi dei comuni compresi anche solo in parte nella zona di produzione. Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della provincia di Siena;
per la produzione del "Vinsanto" il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:
l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale, può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei per raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26%;
è ammessa una parziale disidratazione delle uve con aria ventilata;
la vinificazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 3 hl; dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio può essere contenuto in altri recipienti;
l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve; al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16%;
nell'etichettatura dei vini l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria
Parrina (D.M. 28/9/2009 - G.U. n.240 del 15/10/2009)
zona di produzione: comprende parte del territorio comunale di Orbetello;
bianco, Vin Santo: 10-30% Trebbiano Toscano (Procanico), 30-50% Ansonica, 20-40% Vermentino, max. 20% Chardonnay e/o Sauvignon, per la restante parte possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana;
con menzione del vitigno bianchi: Vermentino, Chardonnay, Sauvignon (ciascuno min. 85%, per la restante parte possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana);
rosato, rosso, rosso riserva: min. 70% Sangiovese, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Toscana max. 30%;
con menzione del vitigno rossi: Sangiovese (anche riserva), Merlot, Cabernet Sauvignon, ciascuno min. 85%, per la restante parte possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana;
i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 viti per ettaro e la produzione massima per ceppo non deve superare mediamente i kg 2,70 per le tipologie Rosso (anche nella tipologia Riserva), Rosato, Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot e i kg 3,00 per le tipologie Bianco, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon e Vin Santo;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 9 t/ha e 11% vol. per le versioni Rosato, Rosso, Sangiovese (12% vol. per la versione Riserva), Cabernet Sauvignon e Merlot, 10 t/Ha e 11%vol. per le versioni Bianco, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon e Vin Santo;
le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio dei vini devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni di Orbetello e Capalbio;
per la tipologia "Parrina" Rosso Riserva e Sangiovese Riserva è obbligatorio l'invecchiamento di almeno 2 anni, di cui almeno uno in botti di legno e almeno tre mesi in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;
per la produzione della tipologia Vin Santo il metodo di vinificazione prevede quanto segue:
l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
il parziale appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei, è ammessa anche una parziale disidratazione con aria ventilata, fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%;
la conservazione e l'invecchiamento devono essere effettuati in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 3 Hl per un periodo di almeno due anni;
la resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca al terzo anno di invecchiamento del vino;
l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
per tutte le tipologie, sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata "Parrina", in etichetta deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Pietraviva (D.M. 14/6/2005 - G.U. n.146 del 25/6/2005)
zona di produzione: ricade nella provincia di Arezzo e comprende i terreni vocati alla viticoltura dei comuni di Bucine, Cavriglia, Civitella Valdichiana, Montevarchi e Pergine Valdarno;
bianco, superiore: 40-80% Chardonnay, Malvasia bianca lunga fino al 30%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Toscana, presenti nei vigneti max. 30%;
rosato, rosso, rosso superiore: 40-80% Sangiovese, Cabernet Sauvignon fino al 30%, Merlot fino al 30%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella regione Toscana, presenti nei vigneti max. 20%
con menzione del vitigno bianchi: Chardonnay, Malvasia bianca lunga, min.85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Toscana, presenti nei vigneti max. 15%;
con menzione del vitigno rossi: Sangiovese (anche riserva), Cabernet Sauvignon, Merlot, min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella regione Toscana, presenti nei vigneti max. 15%;
per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 9 t/Ha e 11% vol. per Bianco, Rosato, Chardonnay e Malvasia Bianca Lunga, di 9 t/Ha e 12% vol. per Rosso, Cabernet Sauvignon, Canaiolo Nero, Ciliegiolo, Sangiovese e Merlot, di 7 t/Ha e 12,50% vol. per Bianco Superiore e Rosso Superiore;
le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, l'affinamento e l'imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione. E' altresì consentito che dette operazioni possano effettuarsi in cantine situate in aziende ricadenti nell'intero territorio dei comuni indicati e nei comuni della provincia di Arezzo confinanti con la zona di produzione;
è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali;
è ammessa la colmatura dei vini in corso d'invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione d'origine, di uguale colore e varietà di vite, anche non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10%;
nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata "Pietraviva" l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria
Sovana (D.M. 20/5/1999 - G.U. n.126 del 1/6/1999)
zona di produzione: è collocata all'interno della provincia di Grosseto e comprende per intero i comuni di Pitigliano, Sorano e parte del comune di Manciano;
rosato, rosso, rosso superiore: min. 50% Sangiovese, possono concorrere altre uve a bacca rossa racc. e/o aut. per la provincia di Grosseto max. 50%;
con menzione del vitigno rossi (anche superiore, riserva): Sangiovese, Merlot, Aleatico, Cabernet Sauvignon, ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa racc. e/o aut. per la provincia di Grosseto max. 15%;
per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi non può essere inferiore a 3.300 piante ad ettaro;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 11 t/Ha e 10,50% vol. per Rosato e Rosso, di 9 t/Ha e 11,50% vol. per Rosso Superiore, anche con menzione del vitigno;
Le operazioni di vinificazione e invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione. L'imbottigliamento deve essere effettuato nell'intera provincia di Grosseto;
è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti e condizioni stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione o, in alternativa, con mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite;
i vini a denominazione di origine controllata "Sovana" Rosso Superiore e Rosso Superiore con la specificazione del vitigno che sono stati oggetto di invecchiamento in botti di legno per un periodo non inferiore a 24 mesi e di affinamento in bottiglia per un periodo non inferiore a 6 mesi, possono optare per la qualificazione "Riserva";
l'indicazione dell'annata di produzione è obbligatoria per le tipologie "Superiore" e "Riserva"
Terratico di Bibbona (D.M. 28/6/2006 - G.U. n.163 del 15/7/2006)
zona di produzione: ricade nella provincia di Livorno e comprende i territori amministrativi dei comuni di Bibbona, Cecina, Collesalvetti e Rosignano Marittimo;
bianco: min. 50% Vermentino, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Toscana max. 50%;
rosato, rosso, rosso superiore: min. 35% Sangiovese, min. 35% Merlot, possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Toscana max. 30%
con menzione del vitigno bianchi: Trebbiano (Trebbiano toscano), Vermentino, min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana max. 15%;
con menzione del vitigno rossi: Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, min.85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella regione Toscana max. 15%;
è consentita l'irrgazione di soccorso;
per i nuovi impianti e reimpianti la densità di ceppi per ettaro non deve essere inferiore a 4.000;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 10 t/Ha e 10,5% vol. per Bianco, Trebbiano e Vermentino, di 9 t/Ha e 11% vol. per il Rosato, di 9 t/Ha e 12% vol. per Rosso, Merlot, Cabernet Sauvignon, Sangiovese e Syrah, di 8 t/Ha e 12,50% vol. per il Rosso Superiore;
le operazioni di vinificazione, invecchiamento e imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione, tuttavia è consentito che dette operazioni possano effettuarsi in cantine situate all'interno del territorio amministrativo dei Comuni confinanti con la zona di produzione;
il vino a denominazione di origine controllata "Terratico di Bibbona" Rosso Superiore deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 18 mesi di cui almeno 12 in botti di legno, tale periodo decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta è obbligatoria per tutte le tipologie di vino
Terre di Casole (D.M. 25/05/2007 - G.U. n.129 del 6/6/2007)
zona di produzione: comprende i terreni del territorio amministrativo del comune di Casole d'Elsa in provincia di Siena con esclusione dei terreni non vocati alla qualità;
bianco (anche riserva): min. 50% Chardonnay, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Toscana max. 50%;
rosso (anche superiore): Sangiovese dal 60 all'80%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella Regione Toscana dal 20 al 40%;
con menzione del vitigno rosso: Sangiovese (anche riserva), min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella Regione Toscana max. 15%;
Passito: min. 50% Chardonnay, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Toscana max. 50%;
per gli impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000;
è consentita l'irrgazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 9 t/Ha e 10% vol. per Bianco e Passito, 8 t/Ha e 11% vol, per Bianco Riserva e Rosso, 7 t/Ha e 11% vol. per il Sangiovese, 7 t/Ha e 12% vol. per Rosso Superiore e Sangiovese Riserva;
le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'appassimento delle uve, l'invecchiamento obbligatorio, l'imbottigliamento, di affinamento in bottiglia e di confezionamento devono essere effettuate nel territorio amministrativo del comune di Casole d'Elsa. E' tuttavia consentito che le operazioni di cui sopra siano effettuate nel territorio amministrativo dei seguenti comuni, limitrofi al comune di Casole d'Elsa: Colle Val d'Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano, tutti in provincia di Siena;
è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosto concentrato con uve provenienti dalla zona di produzione oppure, con mosto concentrato rettificato e con altre pratiche consentite dalla regolamentazione vigente;
la tipologia "Passito" deve essere ottenuta da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino del 28%. L'uva dovrà essere ammostata non prima del 31 dicembre e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di raccolta. E' ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata ovvero con ventilazione forzata ovvero in locali termocondizionati;
l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data indicata:
"Terre di Casole" Bianco Riserva dal 30 settembre dell'anno successivo a quello della vendemmia dopo un periodo di vinificazione e maturazione in legno di almeno 5 mesi e di affinamento in bottiglia di almeno 3 mesi;
"Terre di Casole" Rosso dal 30 settembre dell'anno successivo a quello della vendemmia dopo un periodo di almeno 3 mesi di affinamento in bottiglia;
"Terre di Casole" Rosso Superiore dal 1° gennaio del terzo anno successivo a quello della vendemmia dopo un periodo di almeno 12 mesi di maturazione in legno e di almeno 6 mesi di affinamento in bottiglia;
"Terre di Casole" Sangiovese dal 30 settembre dell'anno successivo a quello della vendemmia dopo un periodo di almeno 3 mesi di affinamento in bottiglia;
"Terre di Casole" Sangiovese Riserva dal 1° gennaio del terzo anno successivo a quello della vendemmia dopo un periodo di almeno 12 mesi di maturazione in legno e di almeno 6 mesi di affinamento in bottiglia;
"Terre di Casole" Passito Bianco dal 30 settembre del quarto anno successivo a quello della vendemmia dopo un periodo di almeno 6 mesi di maturazione in legno e di almeno 6 mesi di affinamento in bottiglia;
nell'etichettatura dei vini a denominazione d'origine controllata "Terre di Casole" l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria
Val di Cornia (D.M. 21/2/2000 - G.U. n.52 del 3/3/2000)
zona di produzione: comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Sassetta e Suvereto e parte del territorio amministrativo dei comuni di Campiglia Marittima, Piombino e San Vincenzo in provincia di Livorno e tutto il territorio amministrativo del comune di Monteverdi Marittimo in provincia di Pisa;
bianco: min. 50% Trebbiano toscano, max. 50% Vermentino, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per le province di Livorno e Pisa max. 20%;
con menzione del vitigno bianchi: Vermentino, Ansonica (nella versione Passito 100%, ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per le province di Livorno e Pisa max. 20%
rosato, rosso, rosso riserva: min. 50% Sangiovese, max. 50% Cabernet sauvignon e/o Merlot, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa racc. e/o aut. per le province di Livorno e Pisa max. 20%;
con menzione del vitigno rossi: Ciliegiolo, Cabernet sauvignon, Merlot, Sangiovese, ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa racc. e/o aut. per le province di Livorno e Pisa max. 15%, Aleatico passito (100%);
sottozona Suvereto: min. 50% Cabernet sauvignon, max. 50% Merlot, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa racc. e/o aut. per le province di Livorno e Pisa max. 10%;
con menzione del vitigno rossi: Cabernet sauvignon, Merlot, Sangiovese, ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa racc. e/o aut. per le province di Livorno e Pisa max. 15%;
per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 12 t/ha e 11% vol. per il Bianco, 10 t/Ha e 11% vol. per il Rosato, 10 t/Ha e 11,50% vol. per Vermentino e Ansonica, 10 t/Ha e 12% vol. per Rosso, Ciliegiolo, Cabernet, Sangiovese e Merlot, 7 t/Ha e 17% vol. per l'Ansonica Passito, 6 t/Ha e 16% vol. per l'Aleatico, 9 t/Ha e 12% vol. per le menzioni Superiore e Riserva, 9 t/Ha e 12,50% vol. per la sottozona "Suvereto";
le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio e l'arricchimento del titolo alcolometrico e l'appassimento delle uve devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione. Per la produzione dei vini della sottozona "Suvereto", tali operazioni devono essere svolte tutte all'interno del territorio di produzione della sottozona;
è consentita la correzione dei mosti e dei vini, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite;
i vini "Val di Cornia" Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon, nonché le tipologie con la menzione "Superiore" devono essere sottoposte ad un periodo di invecchiamento di 18 mesi, di cui almeno 6 in legno. Detti vini, quando siano sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi possono optare per la menzione "Riserva". Per i vini "Val di Cornia" sottozona "Suvereto" il periodo di invecchiamento e affinamento si protrae per almeno 26 mesi, di cui almeno 15 in recipienti di legno di capacità inferiore a 30 hl e almeno 6 mesi in bottiglia prima dell'immissione in commercio. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;
sulle bottiglie contenenti i vini "Val di Cornia" è obbligatoria l'annata di produzione delle uve
Valdichiana (D.M. 9/3/1999 - G.U. n.64 del 18/3/1999)
zona di produzione: comprende in parte il territorio amministrativo dei comuni di Arezzo, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano, Lucignano, Marciano e Monte San Savino in provincia di Arezzo, e dei comuni Chiusi, Montepulciano, Sinalunga e Torrita di Siena in provincia di Siena;
bianco, bianco Vergine, frizzante, spumante: min. 20% Trebbiano Toscano, max. 80% Chardonnay e/o Pinot Bianco e/o Grechetto e/o Pinot Grigio, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per le province di Siena e Arezzo max. 15%;
con menzione del vitigno bianchi: Chardonnay, Grechetto, ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per le province di Siena e Arezzo max. 15%;
rosato, rosso: min. 50% Sangiovese, max. 50% Merlot e/o Cabernet e/o Syrah, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per le province di Siena e Arezzo max. 15%;
con menzione del vitigno rosso: Sangiovese, min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per le province di Siena e Arezzo max. 15%;
Vin Santo, riserva: min. 50% Trebbiano toscano e/o Malvasia Bianca, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per le province di Siena e Arezzo max. 50%;
i nuovi impianti e reimpianti dovranno prevedere almeno 3.300 ceppi per ettaro;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 12 t/ha e 9,50% vol. per Bianco Bianco Vergine, Chardonnay e Grechetto, 11 t/Ha e 10% vol. per Rosso Rosato e Sangiovese, 12 t/Ha e 11% vol. per le versioni Vin Santo;
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo delle province di Arezzo e Siena;
per la produzione delle tipologie Vin Santo il metodi di vinificazione prevede quanto segue:
l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.
L'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei, fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26%; è ammessa una parziale disidratazione delle uve con mezzi meccanici.
La fermentazione e la maturazione devono avvenire in recipienti di legno di capacità massima di 500 litri per in periodo di almeno 2 anni.
L'immissione al consumo della tipologia "Vin Santo" non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, con menzione "Riserva" non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve;
nell'etichettatura dei vini l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria per i recipienti fino a cinque litri, ad esclusione della tipologia "Spumante", "Bianco", o "Bianco Vergine", "Chardonnay" e "Grechetto"
Valdinievole (D.M. 30/12/2009 - G.U. n.24 del 30/1/2010)
zona di produzione: comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa
e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese e Uzzano, in provincia di Pistoia;
bianco, superiore, Vinsanto: min. 70% Trebbiano Toscano, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, da soli o congiuntamente, max. 30%;
rosso, superiore: Sangiovese min. 35%, Canaiolo nero min. 20%; Sangiovese e Canaiolo congiuntamente devono raggiungere minimo il 70%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni, idonei alla coltivazione per la
Regione Toscana, max. 30%, purché i vitigni a bacca bianca non superino il 10% del totale (nella versione Superiore non sono ammessi);
con menzione del vitigno rosso: Sangiovese, min. 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, max. 15% purché i vitigni a bacca bianca non superino il 5% del totale;
i nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 3.300 ceppi per ettaro;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e la produzione massima per pianta devono essere pari a 11,5 t/Ha e 3,5 kg per la tipologia "Bianco", 10,5 t/Ha e 3 kg per la tipologia "Bianco Superiore", 10 t/Ha e 3 kg per la tipologia "Rosso", 8,5 t/Ha e 2,6 kg per la tipologia "Rosso Superiore", 10 t/Ha e 3 kg per la tipologia "Sangiovese", 11,5 t/Ha e 3,5 kg per la tipologia "Vinsanto";
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 10% vol. per il "Bianco", 10,5% vol. per "Bianco Superiore", "Rosso", "Sangiovese" e Vinsanto", 11% vol. per il "Rosso Superiore";
le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'appassimento delle uve, l'invecchiamento obbligatorio, l'affinamento, il condizionamento e le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia è consentito che le operazioni di cui sopra siano effettuate anche nel territorio amministrativo dei seguenti Comuni limitrofi alla zona di produzione: Pistoia, Piteglio, Porcari, Serravalle Pistoiese, Quarrata, Vinci, Cerreto Guidi, Fucecchio, Altopascio, Montecarlo, Capannori, Villa Basilica e Bagni di Lucca;
per tutte le tipologie "Valdinievole Rosso" è consentita la pratica del governo all'uso toscano;
la tipologia "Vinsanto" deve essere ottenuta da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 28%. L'appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e può essere condotto con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento, escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l'ausilio del calore;
sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini a Denominazione di origine controllata "Valdinievole",
deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve