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► zona di produzione ● in provincia di Siena: comprende la località Sant'Antimo e parte del territorio amministrativo del comune di Montalcino;
► base ampelografica ● bianco: vigneti a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Siena; ● con menzione del vitigno bianchi: Chardonnay, Sauvignon, Pinot grigio (min. 85%, possono concorrere le uve dei vitigni a bacca di colore analogo racc. e/o aut. per la provincia di Siena max. 15%; ● rosso, Novello: vigneti a bacca rossa racc. e/o aut. per la provincia di Siena; ● con menzione del vitigno rossi: Cabernet sauvignon, Merlot, Pinot nero (min. 85%, possono concorrere le uve dei vitigni a bacca di colore analogo racc. e/o aut. per la provincia di Siena max. 15%; ● Vin Santo (secco, amabile, riserva): Trebbiano toscano e/o Malvasia bianca min. 70%, possono concorrere altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, da soli o congiuntamente, max. 30%; ● Vin Santo Occhio di Pernice (anche riserva): Sangiovese dal 50 al 70%, Malvasia nera dal 30 al 50%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, da soli o congiuntamente, max. 30%;
► norme per la viticoltura ● è consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due volte all'anno durante il periodo estivo; ● per i nuovi impianti e reimpianti la densità minima dovrà essere di 3.000 piante per ettaro; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 9 t/Ha (8 t/Ha per le tipologie "Cabernet Sauvignon", "Merlot" e "Pinot Nero") e di 11% vol. per i vini bianchi, 10,5% vol. per il Novello e 11,5% vol. per i vini rossi;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione; ● l'imbottigliamento deve essere effettuato nell'ambito della provincia di Siena; c) l'operazione deve essere seguita dalle necessarie annotazioni sui registri di cantina e deve esserne data comunicazione agli organismi di controllo preposti; ● nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata "Sant'Antimo" Vin Santo e "Sant'Antimo" Vin Santo Occhio di Pernice, il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue: l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento naturale e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%; la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai cinque ettolitri; l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve; l'immissione al consumo per le versioni "Riserva", non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve. Al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16%;
► norme per l'etichettatura ● sulle confezioni contenenti il vino doc "Sant'Antimo" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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