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Le Doc della Toscana: Barco Reale di Carmignano


Le Doc della Toscana: Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignano o Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice

Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignano o Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice D.O.C. (D.M. 14/07/1998 - G.U. n.171 del 24/07/1998)

zona di produzione
● in provincia di Prato: comprende i terreni collinari situati all'interno del territorio amministrativo dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano;

base ampelografica
Barco Reale di Carmignano, Rosato di Carmignano: Sangiovese min. 50%, Canaiolo nero max. 20%, Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon 10-20%, Trebbiano toscano e/o Malvasia e/o Canaiolo bianco max. 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Prato max. 10%;
Vin Santo di Carmignano (secco, amabile, riserva): Trebbiano toscano e/o Malvasia del Chianti min. 75%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Prato max. 25%;
Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice (anche riserva): Sangiovese min. 50%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa o bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Prato max. 50%;

norme per la viticoltura
i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 ceppi/ettaro e la produzione media per ceppo non deve superare i 3,500 kg;
la resa massima di uva in coltura specializzata deve essere di 10 t/Ha, le uve fresche destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,00% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo;
nella vinificazione delle tipologie "Vin Santo" sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino la sua peculiare caratteristica. In particolare il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:
l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento e può essere ammostata non prima del 1° Dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 Marzo dell'anno successivo;
l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa anche la disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,60%;
la conservazione e l'invecchiamento del "Vin Santo di Carmignano" deve avvenire in recipienti di legno "caratelli" di capacità non superiore ai 300 litri;
l'immissione al consumo delle tipologie "Vin Santo" non può avvenire prima del 1° Novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
l'immissione al consumo della specificazione "Riserva" non può avvenire prima del 1° Novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve.
Al termine del periodo di invecchiamento i prodotti devono avere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo di 16,00% vol.;

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