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► zona di produzione ● in provincia di Prato: comprende i terreni collinari situati all'interno del territorio amministrativo dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano;
► base ampelografica ● Barco Reale di Carmignano, Rosato di Carmignano: Sangiovese min. 50%, Canaiolo nero max. 20%, Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon 10-20%, Trebbiano toscano e/o Malvasia e/o Canaiolo bianco max. 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Prato max. 10%; ● Vin Santo di Carmignano (secco, amabile, riserva): Trebbiano toscano e/o Malvasia del Chianti min. 75%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Prato max. 25%; ● Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice (anche riserva): Sangiovese min. 50%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa o bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Prato max. 50%;
► norme per la viticoltura ● i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 ceppi/ettaro e la produzione media per ceppo non deve superare i 3,500 kg; ● la resa massima di uva in coltura specializzata deve essere di 10 t/Ha, le uve fresche destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,00% vol.;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo; ● nella vinificazione delle tipologie "Vin Santo" sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino la sua peculiare caratteristica. In particolare il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue: l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento e può essere ammostata non prima del 1° Dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 Marzo dell'anno successivo; l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa anche la disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,60%; la conservazione e l'invecchiamento del "Vin Santo di Carmignano" deve avvenire in recipienti di legno "caratelli" di capacità non superiore ai 300 litri; l'immissione al consumo delle tipologie "Vin Santo" non può avvenire prima del 1° Novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve; l'immissione al consumo della specificazione "Riserva" non può avvenire prima del 1° Novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve. Al termine del periodo di invecchiamento i prodotti devono avere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo di 16,00% vol.;
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