|
► zona di produzione ● in provincia di Siena: comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Montalcino;
► base ampelografica ● rosso, riserva: Sangiovese - loc. Brunello;
► norme per la viticoltura ● per i
nuovi impianti e reimpianti la densità minima dovrà essere di 3.000 piante per ettaro;
● la
quantità massima di uva ammessa per la produzione non deve essere superiore a 8 t/Ha di vigneto in coltura specializzata, pari a hl 56 in vino al primo travaso e a hl 52 alla fine del periodo di conservazione obbligatorio. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione del vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto al numero di viti esistenti e alla loro produzione per ceppo, che non dovrà essere superiore in media a kg 2,7;
● le uve destinate alla vinificazione, sottoposte se necessario a preventiva cernita, devono assicurare al vino un
titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12% vol.; qualora venga rivendicata una "vigna" le uve devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,5% vol.;
► norme per la vinificazione ● le
operazioni di vinificazione,
conservazione,
affinamento in legno, affinamento in bottiglia e
imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione; ● il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brunello di Montalcino" deve essere sottoposto a un
periodo di invecchiamento di almeno 4 anni (5 anni per il tipo
Riserva) e affinato, per almeno tre anni di detto periodo, in contenitori di rovere di qualsiasi dimensione. Il predetto periodo di invecchiamento obbligatorio decorre da una data successiva al 1° gennaio dell'anno seguente a quello di produzione delle uve. Il prodotto in affinamento in contenitori di rovere può essere trasferito in altri recipienti durante il periodo di affinamento. Detti trasferimenti dovranno comunque essere documentati sui registri di cantina, in modo che dagli stessi risulti evidente l'effettuazione dei tre anni di affinamento in contenitori di rovere, all'interno dei quattro anni di invecchiamento obbligatorio. Fermo restando l'affinamento in contenitori di rovere si potrà tenere il 6% di vino dell'annata in affinamento, in contenitori diversi da usarsi esclusivamente per
colmature. Prima dell'immissione al consumo, il vino deve essere sottoposto a un periodo di
affinamento in bottiglia di almeno 4 mesi (almeno 6 mesi per il tipo
Riserva);
► norme per l'etichettatura ● sulle bottiglie contenenti il vino Docg "Brunello di Montalcino" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
|