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► zona di produzione ● in provincia di Massa Carrara: comprende la parte di territorio dei Colli Apuani idoneo alla produzione e precisamente le zone viticole dei comuni di Carrara, Massa e Montignoso;
► base ampelografica ● bianco (secco, amabile), Vin Santo, Vendemmia Tardiva: min. 70% vermentino, possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione nella regione Toscana max. 30%; ● con menzione del vitigno bianco: Vermentino min. 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Toscana max. 15%; ● rosato, rosso: sangiovese dal 60 all'80%, merlot max. 20% o merlot nella misura minima del 50% se da solo e del 70% se congiuntamente, possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Toscana max. 30%; ● con menzione del vitigno rossi: Vermentino nero (anche rosato) min. 85%, Barsaglina (o Massaretta) min. 85%, possono concorrere alla produzione dei vini con indicazione del vitigno, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione in Toscana in misura massima del 15%;
► norme per la viticoltura ● è ammessa l'irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell'invaiatura; ● i nuovi impianti e reimpianti devono avere una densità di almeno 6.000 ceppi/Ha e una produzione media di kg 1,5 per ceppo; ● la resa di uva ammessa in coltura specializzata non deve essere superiore a 9 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 10,50% vol.;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo dei comuni di Carrara, Massa e Montignoso; ● i vini "Candia dei Colli Apuani" tipologia "amabile" possono essere soggetti a rifermentazione in bottiglia; ● è consentito l'arricchimento nella misura massima di un grado alcolico, secondo le disposizioni di legge vigenti, del vino a DOC "Candia dei Colli Apuani" per le tipologie "secco" e "amabile", con mosto concentrato ottenuto da uve Vermentino e da altri vitigni prodotti nel comprensorio o con mosto concentrato e rettificato; ● le uve idonee alla produzione della tipologia "Vin Santo" debbono assicurare, dopo l'appassimento, al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 16%. Le operazioni di vinificazione devono seguire il tradizionale metodo che, in particolare, prevede che le uve, dopo aver subito un'accurata cernita, devono essere sottoposte ad appassimento naturale in locali idonei, e ammostate non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 27%. La resa massima di uva fresca in Vin Santo finito non deve essere superiore al 35%. La vinificazione, la conservazione e l'invecchiamento debbono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 5 ettolitri; solo al momento della campionatura può essere contenuto in altri recipienti. L'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve; ● le uve idonee alla produzione della tipologia "Vendemmia Tardiva" debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 15%. Le uve destinate alla produzione di questa tipologia possono essere sottoposte ad appassimento in pianta o in locali idonei; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata. La resa massima di uva fresca in vino finito non deve essere superiore al 60%;
► norme per l'etichettatura ● sui recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata "Candia dei Colli Apuani" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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