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► zona di produzione ● in provincia di Prato: comprende i terreni collinari dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano;
► base ampelografica ● rosso, riserva: min. 50% Sangiovese, max. 20% Canaiolo nero, 10-20% Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon, max. 10% Trebbiano toscano e/o Canaiolo bianco e/o Malvasia del Chianti, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Prato max. 10%;
► norme per la viticoltura ● la
resa massima di uva in coltura specializzata non deve superare le 8t/Ha e a tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione ottenuta dalle viti in coltura promiscua non deve superare i kg 3,5 a ceppo con la tolleranza del 20% sopra indicata; ● le uve destinate alla vinificazione del vino "Carmignano" devono assicurare un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12% vol.;
► norme per la vinificazione ● le
operazioni di vinificazione e di
invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all'interno della zona di produzione; il periodo di invecchiamento deve essere effettuato in botti di rovere o di castagno, rispettivamente per almeno un anno per il "Carmignano" e per almeno due anni per il "Carmignano" tipo "Riserva"; ● è consentita l'aggiunta, nel limite massimo del 10%, di vino avente diritto alla denominazione "Carmignano" di annate diverse da quella indicata in etichetta;
► norme per l'etichettatura ● in etichetta è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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