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Le Doc della Toscana: Terre di Casole


Le Doc della Toscana: Terre di Casole

Terre di Casole D.O.C. (D.M. 25/05/2007 - G.U. n.129 del 6/6/2007)

zona di produzione
● in provincia di Siena: comprende i terreni del territorio amministrativo del comune di Casole d'Elsa, con esclusione dei terreni non vocati alla qualità;

base ampelografica
bianco (anche riserva): min. 50% chardonnay, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Toscana max. 50%;
con menzione del vitigno bianchi: Trebbiano (trebbiano toscano), Vermentino, min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana max. 15%;
rosso, rosso superiore: sangiovese 60-80%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella Regione Toscana dal 20 al 40%;
con menzione del vitigno rosso (anche riserva): Sangiovese min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella Regione Toscana max. 15%;
passito: min. 50% chardonnay, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Toscana max. 50%;

norme per la viticoltura
è ammessa l'irrigazione di soccorso;
i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un minimo di 4.000 viti per ettaro;
la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 9 t/Ha e 10% vol. per Bianco e Passito, 8 t/Ha e 11% vol. per Bianco Riserva e Rosso, 7 t/Ha e 11% vol. per il Sangiovese, 7 t/Ha e 12% vol. per Rosso Superiore e Sangiovese Riserva;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'appassimento delle uve, l'invecchiamento obbligatorio, l'imbottigliamento, di affinamento in bottiglia e di confezionamento devono essere effettuate nel territorio amministrativo del comune di Casole d'Elsa. E' tuttavia consentito che le operazioni di cui sopra siano effettuate nel territorio amministrativo dei seguenti comuni, limitrofi al comune di Casole d'Elsa: Colle Val d'Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano, tutti in provincia di Siena;
è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosto concentrato con uve provenienti dalla zona di produzione oppure, con mosto concentrato rettificato e con altre pratiche consentite dalla regolamentazione vigente;
la tipologia "Passito" deve essere ottenuta da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino del 28%. L'uva dovrà essere ammostata non prima del 31 dicembre e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di raccolta. E' ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata ovvero con ventilazione forzata ovvero in locali termocondizionati;
l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data indicata:
- "Terre di Casole" Bianco Riserva dal 30 settembre dell'anno successivo a quello della vendemmia dopo un periodo di vinificazione e maturazione in legno di almeno 5 mesi e di affinamento in bottiglia di almeno 3 mesi;
- "Terre di Casole" Rosso dal 30 settembre dell'anno successivo a quello della vendemmia dopo un periodo di almeno 3 mesi di affinamento in bottiglia;
- "Terre di Casole" Rosso Superiore dal 1° gennaio del terzo anno successivo a quello della vendemmia dopo un periodo di almeno 12 mesi di maturazione in legno e di almeno 6 mesi di affinamento in bottiglia;
- "Terre di Casole" Sangiovese dal 30 settembre dell'anno successivo a quello della vendemmia dopo un periodo di almeno 3 mesi di affinamento in bottiglia;
- "Terre di Casole" Sangiovese Riserva dal 1° gennaio del terzo anno successivo a quello della vendemmia dopo un periodo di almeno 12 mesi di maturazione in legno e di almeno 6 mesi di affinamento in bottiglia;
- "Terre di Casole" Passito Bianco dal 30 settembre del quarto anno successivo a quello della vendemmia dopo un periodo di almeno 6 mesi di maturazione in legno e di almeno 6 mesi di affinamento in bottiglia;

norme per l'etichettatura
per tutte le tipologie è obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve

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