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► zona di produzione ● Provincia di Arezzo: comprende parte o tutto il territorio dei Comuni di Arezzo, Bucine, Capolona, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Cavriglia, Civitella in Val di Chiana, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di Sco, Subbiano, Terranuova Bracciolini; ● Provincia di Firenze: comprende parte o tutto il territorio dei Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Gambassi Terme, Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Londa, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vinci; ● Provincia di Prato: comprende parte o tutto il territorio dei Comuni di Carmignano, Montemurlo e Poggio a Caiano; ● Provincia di Pisa: comprende parte o tutto il territorio dei Comuni di Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Fauglia, Laiatico, Lari, Lorenzana, Montopoli Valdarno, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, San Miniato, Santa Luce, Terricciola; ● Provincia di Pistoia: comprende parte o tutto il territorio dei Comuni di Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Montale, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese; ● Provincia di Siena: comprende parte o tutto il territorio dei Comuni di Asciano, Casole d'Elsa, Castelnuovo Berardenga, Cetona, Chianciano, Chiusi, Colle Val d'Elsa, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni Val d'Arbia, Murlo, Pienza, Poggibonsi, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda;

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● Sottozona Colli Fiorentini: comprende in tutto o in parte i Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Certaldo, Fiesole, Figline Val d'Arno, Impruneta, Incisa, Lastra, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano Sull'Arno, San Casciano Val di Pesa, Scandicci, Signa e Tavarnelle Val di Pesa, tutti in provincia di Firenze; 
● Sottozona Rufina: comprende in tutto o in parte i Comuni di Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve e Rùfina, tutti in provincia di Firenze; 
● Sottozona Montalbano: comprende in tutto o in parte i Comuni di Capraia e Limite, Vinci in provincia di Firenze, Larciano, Lamporecchio, Monsummano Terme e Quarrata in provincia di Pistoia; 
● Sottozona Montespertoli: comprende il territorio del Comune di Montespertoli in provincia di Firenze; 
● Sottozona Colli Senesi: comprende in tutto o in parte il territorio dei Comuni di Castelnuovo Berardenga, Chiusi, Colle Val d'Elsa, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Murlo, Poggibonsi, San Gimignano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, tutti in provincia di Siena; 
● Sottozona Colli Aretini: comprende tutto o parte del territorio dei Comuni di Arezzo, Bucine, Capolona, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Cavriglia, Civitella in Val di Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di Sco e Subbiano, tutti in provincia di Arezzo; 
● Sottozona Colline Pisane: Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Fauglia, Lari, Ponsacco e Terricciola, tutti in provincia di Pisa; 
► base ampelografica ● rosso, riserva, superiore: 70-100% Sangiovese, possono inoltre concorrere alla produzione le uve provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana; inoltre: - i vitigni a bacca bianca non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%; - i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%; per la sottozona "Colli Senesi", la composizione ampelografica è la seguente: 75-100% Sangiovese, possono concorrere alla produzione le uve a bacca rossa dei vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana max. 25% del totale e purché Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon singolarmente o congiuntamente non superino il limite massimo del 10%;
► norme per la viticoltura ● fino alla vendemmia 2015 potranno concorrere alla produzione del vino "Chianti" con riferimento alla sottozona "Colli Senesi", anche i vitigni Trebbiano Toscano e Malvasia del Chianti singolarmente o congiuntamente fino al massimo del 10%; ● la produzione massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere rispettivamente di 9 t/Ha e 10,50% vol. per la tipologia "Chianti", 8 t/Ha e 11,00% vol. per le sottozone "Colli Aretini", "Colli Fiorentini", "Colline Pisane", "Montalbano" e "Montespertoli", 8 t/Ha e 11,50% vol. per la sottozona "Colli Senesi" (12,50% vol. per la versione "Riserva"), 7,5 t/Ha e 11,50% vol. per la tipologia "Chianti Superiore";
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi anche soltanto in parte nella suddetta zona delimitata; ● per la versione "Riserva", è previsto un invecchiamento obbligatorio minimo di 2 anni; per le sottozone "Rufina" e "Colli Fiorentini", dei 2 anni di invecchiamento minimo previsti, almeno 6 mesi devono essere effettuati in botti di legno; per la sottozona "Colli Senesi" il periodo in legno dovrà essere di almeno 8 mesi, ai quali vanno aggiunti almeno 4 mesi di affinamento in bottiglia;
► norme per l'etichettatura ● è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve per tutte le tipologie di vino Chianti
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