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Le Doc della Toscana: Colli di Luni


Le Doc della Toscana: Colli di Luni

Colli di Luni D.O.C. (D.M. 13/10/2011 - G.U. n.256 del 3/11/2011)

zona di produzione
● in provincia di La Spezia (vedi la scheda della Liguria): comprende in parte i territori dei comuni di Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Calice al Cornoviglio, Castelnuovo Magra, Follo, La Spezia, Lerici, Ortonovo, Riccò del Golfo, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Vezzano Ligure;
● in provincia di Massa: comprende in parte i territori dei comuni di Aulla, Fosdinovo e Podenzana;

base ampelografica
bianco: vermentino min. 35%, trebbiano toscano 25%-40%, possono concorrere altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana e Liguria, iscritti al Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, max. 30%;
con menzione del vitigno bianchi: Vermentino (anche superiore) min. 90%, Albarola min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana e Liguria, iscritti al Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, max. 10% (15%);
rosso, riserva: sangiovese min. 50%, possono concorrere altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana e Liguria, iscritti al Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, max. 50%;

norme per la viticoltura
è ammessa l'irrigazione di soccorso;
la resa di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 11 t/Ha e 10,50% vol. per Bianco e Albarola, 11,00% per Vermentino e Rosso, 12,00% per il Rosso Riserva, 9 t/Ha e 11,50% vol. per il Vermentino Superiore;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio dei vini devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione e, comunque, anche all'interno del territorio della provincia di La Spezia;
è consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali;
i vini rossi, dopo un invecchiamento, a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia, di almeno 2 anni, possono fregiarsi della menzione "Riserva";

norme per l'etichettatura
per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata "Colli di Luni" è obbligatoria l'indicazione, in etichetta, dell'annata di produzione delle uve

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