Lavinium logo
Vinoclic
Esalazioni etilicheFollow laVINIum on FacebookFollow laVINIum on TwitterIscrizione Newsletter di LaviniumFeed RSSChi siamoMappa del sitoCerca nel sitoScriviciIn rete dall'anno 2000

Disciplinari e termini Le Doc e le Docg suddivise per regione e sempre aggiornate

Il vino nel bicchiere Notizie e attualità La vite fuori e dentro Le occasioni speciali Andiamo a vedere Fuori dal coro
Garantito IGP Garantito IGP Alta Fedeltà Garantito IGP Italian Wine Review Garantito IGP Lavinium Garantito IGP Wine Blog Garantito IGP Wine Surf

lavinium Doc Toscana



Le Doc della Toscana: Cortona


Le Doc della Toscana: Cortona

Cortona D.O.C. (D.M. 1/12/2009 - G.U. n.303 del 31/12/2009)

zona di produzione
● in provincia di Arezzo: comprende i terreni vocati alla qualità di parte del territorio amministrativo del comune di Cortona;

base ampelografica
con menzione del vitigno bianchi: Chardonnay, Grechetto, Sauvignon min. 85%, possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, max. 15%;
Vin Santo (anche riserva): trebbiano toscano, grechetto e malvasia bianca, da soli o congiuntamente, min. 70%, possono inoltre concorrere le uve provenienti dal vitigno a bacca rossa sangiovese vinificato in bianco, previsto per la produzione dei vini "Cortona", max. 30%;
rosso: syrah 50-60%, merlot 10-20%, possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni, a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, max. 30%;
con menzione del vitigno rossi: Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Sangiovese min. 85%, possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, max. 15%;
Vin Santo Occhio di Pernice: sangiovese e/o malvasia nera 100%;

norme per la viticoltura
è ammessa l'irrigazione di soccorso;
i nuovi impianti e reimpianti debbono prevedere un numero minimo di 3.300 ceppi per ettaro;
le forme di allevamento consentite sono l'alberello, il Guyot, il cordone speronato, il capovolto ed in genere quelle già usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse;
la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 10 t/Ha e 10,50% vol. per Chardonnay, Grechetto, Sauvignon, Vin Santo e Vin Santo Riserva, 9 t/Ha e 10,50% vol. per il Rosso, 11,00% vol. per il Vin Santo Occhio di Pernice, 11,50% vol. per Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah e Sangiovese;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, l'appassimento delle uve, l'affinamento in bottiglia obbligatorio e le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nel territorio amministrativo del comune di Cortona, tuttavia, è consentito che le suddette operazioni di vinificazione e imbottigliamento siano effettuate in cantine situate al di fuori della zona di produzione delle uve, ma a non più di 2 Km. in linea d'aria dal confine della stessa e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini della presente denominazione;
è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali con mosto concentrato, oppure con mosto concentrato rettificato, con crioconcentrazione od osmosi inversa;
le tipologie Vin Santo devono essere ottenute da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali idonei, fino a raggiungere un contenuto zuccherino minimo del 28,00% (anche riserva), 35,00% per l'Occhio di Pernice;
l'uva dovrà essere ammostata non prima del 15 dicembre dell'anno di raccolta delle uve (anche riserva), del 28 febbraio dell'anno successivo per l'Occhio di Pernice:
l'uva dopo il periodo di appassimento minimo deve essere ammostata comunque non oltre il 30 aprile dell'anno successivo all'anno di produzione delle uve;
è ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata;
l'immissione al consumo della tipologia "Cortona Vin Santo" può avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 3 anni, di cui 3 mesi di affinamento in bottiglia, a partire dal 15 dicembre dell'anno di produzione delle uve;
l'immissione al consumo della tipologia "Cortona Vin Santo Riserva" può avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 5 anni di cui almeno 6 mesi di affinamento in bottiglia, a decorrere dal 15 dicembre dell'anno di produzione delle uve;
l'immissione al consumo della tipologia "Cortona Vin Santo Occhio di Pernice" può avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 8 anni di cui almeno 6 mesi in bottiglia, a decorrere dal 28 febbraio dell'anno successivo alla vendemmia;

norme per l'etichettatura
sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini con la denominazione di origine controllata "Cortona", deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

linea fine
© 2000-2012  laVINIum.com - Tutti i diritti riservati
E' vietata la copia anche parziale del materiale presente in questo sito.
Il collegamento al data base della rivista è vietato senza esplicita autorizzazione
della direzione editoriale.
lavinium@lavinium.com

Valid HTML 4.01 Transitional          Valid HTML 4.01 Transitional