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► zona di produzione ● in provincia di Arezzo: comprende i terreni vocati alla qualità di parte del territorio amministrativo del comune di Cortona;
► base ampelografica ● con menzione del vitigno bianchi: Chardonnay, Grechetto, Sauvignon min. 85%, possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, max. 15%; ● Vin Santo (anche riserva): trebbiano toscano, grechetto e malvasia bianca, da soli o congiuntamente, min. 70%, possono inoltre concorrere le uve provenienti dal vitigno a bacca rossa sangiovese vinificato in bianco, previsto per la produzione dei vini "Cortona", max. 30%; ● rosso: syrah 50-60%, merlot 10-20%, possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni, a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, max. 30%; ● con menzione del vitigno rossi: Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Sangiovese min. 85%, possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, max. 15%; ● Vin Santo Occhio di Pernice: sangiovese e/o malvasia nera 100%;
► norme per la viticoltura ● è ammessa l'irrigazione di soccorso; ● i nuovi impianti e reimpianti debbono prevedere un numero minimo di 3.300 ceppi per ettaro; ● le forme di allevamento consentite sono l'alberello, il Guyot, il cordone speronato, il capovolto ed in genere quelle già usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse; ● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 10 t/Ha e 10,50% vol. per Chardonnay, Grechetto, Sauvignon, Vin Santo e Vin Santo Riserva, 9 t/Ha e 10,50% vol. per il Rosso, 11,00% vol. per il Vin Santo Occhio di Pernice, 11,50% vol. per Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah e Sangiovese;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, l'appassimento delle uve, l'affinamento in bottiglia obbligatorio e le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nel territorio amministrativo del comune di Cortona, tuttavia, è consentito che le suddette operazioni di vinificazione e imbottigliamento siano effettuate in cantine situate al di fuori della zona di produzione delle uve, ma a non più di 2 Km. in linea d'aria dal confine della stessa e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini della presente denominazione; ● è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali con mosto concentrato, oppure con mosto concentrato rettificato, con crioconcentrazione od osmosi inversa; ● le tipologie Vin Santo devono essere ottenute da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali idonei, fino a raggiungere un contenuto zuccherino minimo del 28,00% (anche riserva), 35,00% per l'Occhio di Pernice; l'uva dovrà essere ammostata non prima del 15 dicembre dell'anno di raccolta delle uve (anche riserva), del 28 febbraio dell'anno successivo per l'Occhio di Pernice: l'uva dopo il periodo di appassimento minimo deve essere ammostata comunque non oltre il 30 aprile dell'anno successivo all'anno di produzione delle uve; è ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata; ● l'immissione al consumo della tipologia "Cortona Vin Santo" può avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 3 anni, di cui 3 mesi di affinamento in bottiglia, a partire dal 15 dicembre dell'anno di produzione delle uve; ● l'immissione al consumo della tipologia "Cortona Vin Santo Riserva" può avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 5 anni di cui almeno 6 mesi di affinamento in bottiglia, a decorrere dal 15 dicembre dell'anno di produzione delle uve; ● l'immissione al consumo della tipologia "Cortona Vin Santo Occhio di Pernice" può avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 8 anni di cui almeno 6 mesi in bottiglia, a decorrere dal 28 febbraio dell'anno successivo alla vendemmia;
► norme per l'etichettatura ● sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini con la denominazione di origine controllata "Cortona", deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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