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► zona di produzione ● ● Provincia di Arezzo: comprende parte o tutto il territorio dei Comuni di Arezzo, Bucine, Capolona, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Cavriglia, Civitella in Val di Chiana, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di Sco, Subbiano, Terranuova Bracciolini; ● Provincia di Firenze: comprende parte o tutto il territorio dei Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Gambassi Terme, Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Londa, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vinci; ● Provincia di Prato: comprende parte o tutto il territorio dei Comuni di Carmignano, Montemurlo e Poggio a Caiano; ● Provincia di Pisa: comprende parte o tutto il territorio dei Comuni di Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Fauglia, Laiatico, Lari, Lorenzana, Montopoli Valdarno, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, San Miniato, Santa Luce, Terricciola; ● Provincia di Pistoia: comprende parte o tutto il territorio dei Comuni di Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Montale, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese; ● Provincia di Siena: comprende parte o tutto il territorio dei Comuni di Asciano, Casole d'Elsa, Castelnuovo Berardenga, Cetona, Chianciano, Chiusi, Colle Val d'Elsa, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni Val d'Arbia, Murlo, Pienza, Poggibonsi, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda;
► base ampelografica ● bianco: min. 50% trebbiano toscano, possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, max. 50%; la presenza di uve a bacca rossa è ammessa nella misura massima del 15%; ● Novello: min. 50% sangiovese, possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, max. 50%; la presenza di uve a bacca bianca è ammessa nella misura massima del 15%; ● rosato, rosso: min. 50% sangiovese, possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, max. 50%; la presenza di uve a bacca bianca è ammessa nella misura massima del 25%; ● Vin Santo (anche riserva): min. 70% trebbiano toscano e/o malvasia del Chianti, possono concorrere altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana max. 30%; ● Vin Santo Occhio di Pernice (anche riserva): min. 50% sangiovese, possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, max. 50%;
► norme per la viticoltura ● i sesti di impianto per i nuovi vigneti ed i reimpianti devono assicurare una densità ad ettaro di almeno 3.300 ceppi; ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva per i vigneti in coltura specializzata non deve superare le 12 t/Ha per tutte le tipologie, mentre il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 9,50% vol. per la versione "Bianco", 10,00% vol. per le versioni "Rosato", "Rosso" e "Novello", 10,50% per Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice, anche nelle versioni riserva;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, la vinificazione è consentita anche all'interno dei confini amministrativi della provincia in cui ricadono i vigneti da cui proviene l'uva e delle province ad esse limitrofe, purché nell'ambito della regione Toscana; ● è consentito, ad esclusione di Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice, l'arricchimento con mosto concentrato proveniente da uve derivanti da vigneti idonei alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli dell'Etruria Centrale" e mosto concentrato rettificato alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali; ● per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli dell'Etruria Centrale" Rosso è consentita la pratica del governo all'uso toscano purché le relative operazioni siano ultimate entro il 31 dicembre di ogni anno; ● l'elaborazione delle tipologie Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice devono attuarsi come segue: • l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale in locali idonei, è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26%; • la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 5 Hl; • l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve; • l'immissione al consumo delle versioni Riserva, non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve; • al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 15,5%;
► norme per l'etichettatura ● sulle bottiglie di tutte le tipologie di vino del presente disciplinare deve essere sempre indicata l'annata di produzione delle uve
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