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► zona di produzione ● in provincia di Siena: comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio amministrativo del comune di San Gimignano;
► base ampelografica ● rosato, rosso (anche riserva): min. 50% sangiovese, max. 40% cabernet sauvignon e/o merlot e/o syrah e/o pinot nero, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, max. 15%; ● Vin Santo: min. 30% trebbiano toscano, max. 50% malvasia del Chianti, max. 20% vernaccia di San Gimignano, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana max. 10%; ● Vin Santo Occhio di Pernice: min. 50% sangiovese, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, max. 50%; ● con menzione del vitigno rossi (anche riserva): Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot nero ciascuno min. 85%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, max. 15%;
► norme per la viticoltura ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000; ● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 10 t/Ha e 11,00% vol. per il Rosato, 8 t/Ha e 11,50% vol. per Rosso, Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah e Pinot Nero, 10 t/Ha e 10,00% vol. per Vinsanto e Vinsanto Occhio di Pernice;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento ivi compreso l'appassimento delle uve, devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo delle province di Siena e Firenze; ● rispettando le percentuali previste per i vigneti, le uve e i vini "San Gimignano" Sangiovese, "San Gimignano" Cabernet Sauvignon, "San Gimignano" Merlot, "San Gimignano" Syrah e "San Gimignano" Pinot Nero, ottenuti singolarmente, possono essere oggetto di assemblaggio o taglio tra loro per l'ottenimento della tipologia "San Gimignano" Rosso. Tale facoltà, riconosciuta al solo produttore e/o vinificatore delle uve, è consentita alle seguenti condizioni: a) l'assemblaggio deve essere realizzato prima della richiesta di campionamento per la certificazione analitica ed organolettica; b) l'assemblaggio deve essere realizzato prima dell'estrazione della partita ottenuta dalle cantine del produttore/vinificatore; c) l'operazione deve essere seguita dalle necessarie annotazioni sui registri di cantina e deve esserne data comunicazione agli organismi di controllo preposti; ● è consentito l'arricchimento dei mosti alle condizioni previste dalle norme comunitarie e nazionali; ● i vini "San Gimignano" Rosso, "San Gimignano" Sangiovese, "San Gimignano" Cabernet Sauvignon, "San Gimignano" Merlot, "San Gimignano" Syrah e "San Gimignano" Pinot Nero possono aver diritto alla menzione Riserva se sottoposti ad invecchiamento di almeno 24 mesi di cui almeno 7 in fusti di legno; ● le tipologie "San Gimignano" Vinsanto e "San Gimignano" Vinsanto Occhio di Pernice devono essere ottenute da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino del 27%. E' permesso l'impiego della ventilazione forzata o convogliata con esclusione di impianti di essiccazione. L'ammostamento delle uve per le tipologie "San Gimignano" Vinsanto e "San Gimignano" Vinsanto Occhio di Pernice è consentito a partire dal 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve e dovrà essere effettuato entro il 31 marzo dell'anno seguente. La fermentazione e la successiva elaborazione del prodotto dovranno essere effettuate esclusivamente in botti di legno della capacità massima di 250 litri; ● l'immissione al consumo della tipologia "San Gimignano" Rosato è consentita a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia; ● l'immissione al consumo delle tipologie "San Gimignano" Rosso, "San Gimignano" Sangiovese, "San Gimignano" Cabernet Sauvignon, "San Gimignano" Merlot, "San Gimignano" Syrah, "San Gimignano" Pinot Nero, è consentita dal 1° aprile dell'anno successivo alla vendemmia; ● l'immissione al consumo dei vini con la menzione Riserva, è consentita dal 1° gennaio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve e comunque non prima di un affinamento in bottiglia di almeno 3 mesi; ● l'immissione al consumo per i vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" Vinsanto e "San Gimignano" Vinsanto Occhio di Pernice, non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
► norme per l'etichettatura ● nell'etichettatura dei vini l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria
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